LE NOVITA’ DELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L’ANNO 2022

 

Modello 730 precompilato 2023 e modello Redditi PF 2023

 

La nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi apre ufficialmente con il provvedimento del 6 febbraio 2023 (prot. 34545/2023) col quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2023 che sarà reso disponibile a partire dal 30 aprile 2023 per visualizzare la propria dichiarazione precompilata dell’anno 2022. Come di consueto, la dichiarazione precompilata riguarda sia il Modello 730 che il Modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

 

La scadenza per la trasmissione del Modello 730/2023 resta fissata al 30 settembre (posticipato al 2 ottobre), mentre per il modello Redditi il termine può arrivare fino al 30 novembre 2023.

 

Novità per tassazione e oneri

Le principali novità contenute nel modello 730/2023 sono di seguito richiamate.

Nuove aliquote e nuovi scaglioni Irpef: sono state ridotte le aliquote Irpef da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%. In sintesi, mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro, la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.

Detrazioni per reddito da lavoro dipendente e di pensione: per i lavoratori dipendenti è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro. Per i pensionati è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro. Per gli altri redditi assimilati è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Detrazioni per figli a carico e assegno unico: con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da marzo a dicembre) solo per determinate categorie di figli. In particolare, dal 1° marzo 2022, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.

Canone di locazione per giovani fino a 31 anni: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro.

Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Eliminazione barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.

Sistemi di accumulo da energie rinnovabili: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Erogazioni liberali al terzo settore: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo.

Bonifiche ambientali: per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

 

Detrazioni con pagamenti tracciati

Si ricorda che, a partire dal periodo d’imposta 2020, vanno indicate solo le spese e gli oneri pagati con sistemi tracciabili. Occorre, dunque, che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili. Fanno eccezione le spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale, che possono essere detratte anche se pagate in contanti.

Il contribuente dovrà dimostrare la tracciabilità del pagamento mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

 

Modello precompilato

Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati, ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il Mod. 730. A partire dal 30 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione on line la dichiarazione precompilata.

Il contribuente può accettarla così com’è oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino può accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, può delegare il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

Le principali modalità di accesso al 730 precompilato sono:

- Fisconline: previa registrazione al sito delle Entrate, occorre inserire il codice fiscale, la password, il codice Pin e poi cliccare su «Accedi».

- pin Inps: nella pagina riservata agli utenti dei servizi online dell’Inps va inserito il codice fiscale e il Pin dispositivo dell’Inps; poi va selezionato il pulsante «Accedi».

- SPID sistema pubblico di identità digitale: chi ha già un’identità digitale Spid può utilizzare le credenziali del gestore e l’accesso alla dichiarazione precompilata avviene dalla pagina di login.

In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) non vengono sottoposti al controllo documentale.

Il contribuente, in ogni caso, è libero di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il Mod. 730 o il modello Redditi PF.

 

Il calendario del modello 730/2023

Sotto un profilo temporale, le date da tenere d’occhio sono le seguenti:

- entro il 16 marzo 2023 la consegna della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta;

- dal 30 aprile 2023 il nuovo modello 730/2023 sarà a disposizione, direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

- il 15 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;

- il 29 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2023;

- il 24 luglio 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno al 15 luglio 2023;

- il 15 settembre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio al 31 agosto 2023;

- il 2 ottobre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2023. Sempre entro il 2 ottobre va presentata la dichiarazione direttamente dal contribuente.

 

 

13/02/2023

 

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