PROROGATE LE ISTANZE PER IL BONUS AI PROPRIETARI CHE RIDUCONO I CANONI DI AFFITTO ABITATIVI

 

Entro il 6 ottobre la richiesta di contributo nella misura del 50% della riduzione concessa

 

Con il provvedimento n. 180139 del 06/07/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza per il contributo a fondo perduto (art. 9-quater del D.L. 137/2020, convertito nella L. 176/2020), in favore dei locatori di immobili a uso abitativo siti nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni per l’anno 2021.

 

La proroga al 6 ottobre per la richiesta di contributo a fondo perduto è stata decisa con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227358/2021, pubblicato lo scorso 4 settembre, con l’obiettivo di consentire a un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, tenuto anche conto che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il periodo estivo.

 

Misura del contributo

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Per poter beneficiare del contributo occorre rispettare tre condizioni:

1) il locatore deve concede una riduzione del canone;

2) l’immobile deve essere affittato ad uso abitativo alla data del 29 ottobre 2020 ed adibito ad abitazione principale del conduttore;

3) l’immobile deve trovarsi in una zona ad alta tensione abitativa.

E’ previsto un limite massimo del contributo spettante fino a 1.200 euro annui per singolo locatore ed il contributo può arrivare al 50% della riduzione del canone. La percentuale sarà rideterminata dalle Entrate in proporzione alle domande pervenute rispetto alle disponibilità.

 

Soggetti beneficiari e immobili interessati

La norma non specifica la qualifica del locatore; di conseguenza l’agevolazione interessa non solo le persone fisiche, ma anche le imprese che locano gli immobili ad uso abitativo, considerata che la ratio della disposizione va ricercata nel “supportare” i conduttori nell’attuale emergenza Covid-19.

Per poter beneficiare del contributo l’immobile locato deve costituire l’abitazione principale del conduttore, dove per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Inoltre è necessario che l’immobile locato sia situato in un Comune ad alta tensione abitativa, inclusi in un apposito elenco redatto dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), di cui all’art. 1 del D.L. 30/12/88 n. 551. In particolare: tutti i comuni capoluogo di provincia (Cuneo, Asti, Torino - delibera Cipe del 30/5/85 e 8/4/87), nonché nei comuni confinanti con gli stessi. Con delibera del Cipe del 13/11/2003 - in vigore dal 18/02/2004 - è stata ampliato l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa. Nella provincia di Cuneo sono stati inseriti: Alba, Bra, Racconigi e Savigliano.

Un elenco dettagliato dei comuni interessati è disponibile al seguente indirizzo:

http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2003/E030087allegato.pdf

 

Riduzione del canone e determinazione del contributo

Il locatore deve concedere al conduttore una riduzione del canone di locazione, con decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 e sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI.

Il contributo spettante al locatore è pari al 50% della riduzione del canone. L’importo massimo del beneficio non può superare € 1.200,00 per singolo locatore. In presenza, quindi, di più immobili locati per i quali è concessa la riduzione, il beneficio massimo spettante al locatore tiene conto di tutti i contratti.

 

ESEMPIO

Il sig. Rossi ha concesso in locazione al sig. Bianchi un appartamento situato ad Alba ad un canone mensile pari a € 400 (€ 4.800 su base annua), utilizzato da quest’ultimo quale abitazione principale.

Il sig. Rossi, su richiesta del conduttore, riconosce per il 2021 una riduzione complessiva del canone pari a € 1.200.

Il contributo spettante al sig. Rossi ammonterebbe a € 600* (1.200 x 50%)

* In caso di esaurimento delle risorse disponibili, il contributo spettante verrà riproporzionato in relazione alle domande presentate.

 

Presentazione della domanda di contributo

L’istanza può essere trasmessa a decorrere dal 6 luglio ed entro il 6 ottobre 2021. La procedura web consente di selezionare i contratti di locazione intestati al richiedente e precompila i campi dell’istanza, attingendo alla base dati dei contratti registrati e delle relative rinegoziazioni comunicate. L’istanza si compone:

-          di un frontespizio, nel quale devono essere indicati i dati del richiedente e i dati generali dell’istanza;

-          di un quadro A, dedicato ai dati relativi ai contratti di locazione aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone.

Nell’istanza andranno indicati il codice fiscale e l’Iban del locatore, i dati del contratto o dei contratti (ciascun locatore, infatti, può presentare una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione), la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e la quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

A seguito della trasmissione dell’istanza viene rilasciato un apposito protocollo telematico. Vengono quindi effettuati una serie di controlli formali, all’esito dei quali viene rilasciata una ricevuta “di presa in carico” o di scarto.

Dopo il 31.12.2021 l’Agenzia delle Entrate effettuerà una seconda elaborazione delle istanze che hanno ottenuto una ricevuta di presa in carico, verificando i dati dei contratti di locazione risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria e procedendo all’eventuale correzione degli importi. Dopo quest’ultima fase, l’Agenzia calcolerà il totale dei contributi spettanti, e, solo se l’importo sarà inferiore ai fondi stanziati (100 milioni di euro) saranno integralmente corrisposti. In alternativa, sarà fissata una percentuale effettiva di erogazione, calcolata in base al rapporto tra il totale dei contributi richiesti e i fondi stanziati.

Eventuali errori possono essere corretti trasmettendo una nuova istanza, sempre entro il 6 ottobre 2021, la quale sostituirà la precedente.

 

Considerazioni di convenienza

La riduzione del canone può essere un’opportunità per il locatore che teme di non riscuotere i canoni dal proprio inquilino. Infatti, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo concorrono a formare il reddito anche se non percepiti, a meno che la mancata percezione non sia provata dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento (art. 26 del Tuir). Dunque, al fine di evitare l’attivazione di procedure legali, è consigliabile valutare la riduzione del canone, mediante la comunicazione da eseguire con il modello RLI (o mediante registrazione tramite i “servizi agili” dell’Agenzia o presso gli sportelli degli uffici territoriali).

 

 

07/09/2021

 

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