La Camera di Commercio di Cuneo ha pubblicato un bando di formazione 2015 (codice 1507), a favore delle imprese destinato a promuovere la partecipazione a corsi e a seminari formativi e di aggiornamento professionale anche online, di imprenditori (titolari, legali rappresentanti, amministratori) dirigenti d'azienda, dipendenti e coadiuvanti.
Obiettivi
Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo economico, sociale e produttivo della provincia, promuovendo la formazione e l'aggiornamento professionale di imprenditori, dirigenti d'azienda, dipendenti e collaboratori familiari.
Soggetti interessati
E’ rivolta alle imprese dei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi aventi sede e/o unità locale nella provincia di Cuneo, che hanno partecipato a corsi o a seminari in provincia di Cuneo, organizzati da associazioni di categoria provinciali, società di servizi e agenzie formative ad esse collegate, altri organismi specificamente accreditati a svolgere attività formativa dalle Autorità competenti per lo specifico settore di riferimento, a condizione che la medesima edizione del corso non benefici di altri contributi pubblici (FSE o equivalenti).
Spese ammissibili
Sono ammesse le spese sostenute per la formazione di lavoratori inquadrati con rapporti di collaborazione esclusivamente nel caso di corsi per il personale addetto ai servizi di controllo alle attività di intrattenimento e spettacolo.
Sono escluse le spese sostenute per la formazione di lavoratori parasubordinati o con rapporti di collaborazione.
I soggetti organizzatori di corsi di formazione sulla sicurezza devono essere accreditati dalla Regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108
Iniziative agevolabili
Sono ammessi a finanziamento i corsi obbligatori per legge aventi le seguenti tematiche:
· sicurezza;
· aggiornamento professionale di categoria;
· formazione obbligatoria per il settore autotrasporto;
· privacy.
I corsi possono essere in aula e on line, cioè seguiti individualmente da titolare/dirigenti/dipendenti dell’impresa.
Al fine di consentire l'ammissione delle domande a contributo è necessario che, esclusivamente per i corsi in aula, la formazione oggetto dell’intervento camerale coinvolga almeno 5 imprese. Nel caso di corsi con numero massimo di partecipanti previsto per legge non superiore a 6, il numero di 5 imprese può essere raggiunto in edizioni successive del medesimo corso, purché nel medesimo anno di validità del bando.
Misura dell’agevolazione
Il costo riconosciuto è il costo diretto, rappresentato dalla quota di partecipazione al corso, con esclusione delle spese per viaggi, trasferte, missioni, indennità, strumenti, materiali
Al fine dell'ammissione al contributo il costo sostenuto da ciascuna impresa per ciascun corso deve essere pari ad almeno € 200,00 (al netto di I.V.A.) e deve essere inderogabilmente pagato alla data di invio della domanda.
Il contributo massimo per impresa, anche nel caso di partecipazione di più persone a diversi corsi di formazione, è pari ad € 4.000,00 per azienda. Il contributo erogabile è pari al 30% della quota di iscrizione ai corsi sostenuta dalle imprese (al netto di IVA se dovuta).
Il bando è riferito a corsi di formazione e/o seminari che abbiano avuto inizio successivamente al 1° gennaio 2015 e che si siano conclusi entro il 31 dicembre 2015 o comunque entro il termine di rendicontazione previsto per il 31/01/2016.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 110.000,00.
Procedura e tempi
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1° aprile 2015 fino al 31 ottobre 2016, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.
La presentazione della domanda di contributo avviene mediante la compilazione di un modulo generato dal sistema Webtelemaco, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante o dal soggetto delegato (http://webtelemaco.infocamere.it).
Con decreto 5 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2015, i Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno confermato – per l’anno 2014 – la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%, prevista dall’art. 29, D.L. n. 244/95, per gli operai a tempo pieno del settore edile.
Obiettivi
Si tratta della riduzione contributiva introdotta dalla L. n. 341/1995 limitatamente al settore edile. Il beneficio, in particolare, consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Niente da fare, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Soggetti interessati
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
• nel settore industria con i codici
statistici contributivi: 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305;
• nel settore artigianato con i codici statistici contributivi: 41301, 41302,
41303, 41304 e 41305;
• nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 (da 412000 a 439100).
Restano, invece, escluse dall’agevolazione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 (da 432100 a 432909) e dai codici statistici contributivi (11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308), sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. Stessa sorte tocca ai lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della L. n. 223/1991).
Iniziative agevolabili
Affinché i datori di lavoro possano accedere all’incentivo su menzionato, devono:
• essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili (DURC);
• aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Sul fronte sanzionatorio, l’INPS tiene a precisare che in caso di non veridicità della dichiarazione, la Sede INPS territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite. Differenti sono invece, le conseguenze in caso di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle casse edili; in tal caso, infatti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 29, co. 3 del D.L. n. 244/1995, convertito nella L. n. 341/1995.
Misura dell’agevolazione
In merito alla fruizione dello sgravio le istruzioni Inps sono le seguenti:
· lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014; a tal fine le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens utilizzando le denunce di marzo, aprile e maggio 2015 entro il 16 giugno 2015;
· il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>, che si riferisce al beneficio corrente, non va esposto;
· il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>;
· le posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio saranno aggiornate automaticamente dai sistemi informativi centrali entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 7N che avrà validità da agosto 2014 a maggio 2015;
· per le matricole sospese o cessate occorre fare richiesta tramite la funzionalità contatti del cassetto previdenziale, allegando una dichiarazione il cui fac-simile è allegato alla circolare, attendere che l’Inps abbia attribuito il codice di autorizzazione 7N per l’ultimo mese in cui la matricola era attiva e utilizzare la procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig);
· per gli operai non più in forza il beneficio può essere fruito valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori ancora in forza, senza valorizzare però le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero, ma valorizzando l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”.
Procedura e tempi
La domanda può essere inoltrata entro il 15 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UnimEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Il decreto legge Investment compact prevede l’estensione del regime di patent box a tutte le tipologie di marchi, inclusi quelli commerciali. In particolare, il provvedimento rimuove la limitazione che allo stato attuale vede i marchi d’impresa agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, estendendola pertanto a tutti i marchi, inclusi quelli commerciali.
Obiettivi
Tra gli Investment compact, si segnalano diverse modifiche al nuovo regime di patent box, istituito dalla legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) noto anche come “Investment compact le novità per le imprese”.
Si tratta di un regime opzionale, introdotto dalle legge di stabilità per il 2015, di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
Soggetti interessati
E’ rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensione e regime contabile, che sostengono costi in attività di ricerca in beni immateriali, quali:
- spese del personale, da ricercatore a tecnico o altro personale ausiliario;
- strumentazione ed attrezzature immobili e terreni;
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti od ottenuti in licenza;
- consulenze esterne;
- spese generali supplementari;
- altri costi d’esercizio;
- studi di fattibilità.
Spese ammissibili
Il nuovo regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, consente alle imprese in questione di beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap di una quota (pari al 50% dal 2017), del reddito derivante dall’utilizzo indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. Per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), la misura dell’incentivo è ridotta, essendo prevista la detassazione di una quota di reddito pari, rispettivamente, al 30 e 40%. L’opzione ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile. Dal 2017 la detassazione del 50% entrerà a regime.
Iniziative agevolabili
L’agevolazione spetta anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento degli asset è agevolabile (negli stessi termini previsti in caso di concessione in licenza), in misura pari al contributo economico apportato da tali beni alla produzione del reddito complessivo. La determinazione di tale quota deve avvenire in via preventiva con l’Agenzia delle entrate, mediante l’attivazione di una procedura di ruling.
Misura dell’agevolazione
Concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires per il 50% del loro ammontare i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un’apposita formula matematica. Il valore di riferimento è dato dal rapporto tra:
a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Si tratta di una varietà di agevolazioni per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché per la patrimonializzazione e la partecipazione di fiere e mostre per le PMI.
Soggetti interessati
I beneficiari del finanziamento agevolato per i programmi di inserimento su mercati extraUE sono tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile.
Spese ammissibili
Il finanziamento agevolato riguarda programmi con caratteristiche di investimento, rivolti a Paesi che non sono membri dell’Unione Europea, finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e/o servizi, ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.
Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione da parte del richiedente di:
beni e/o servizi prodotti in Italia;
beni e/o servizi non prodotti in Italia, ma comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.
Le spese ammissibili al finanziamento, riguardano:
- spese di funzionamento;
- spese per attività promozionali;
- spese per interventi vari.
Iniziative agevolabili
ü Una prima agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati esteri: il finanziamento agevolato andrà a coprire l’85% delle spese, con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% (attualmente sotto l’1%...) di quello di riferimento.
ü Una seconda agevolazione, invece, riguarda gli studi di pre-fattibilità dell’operazione, ovvero la pianificazione relativa all’introduzione di un nuovo prodotto nel mercato, oppure l’inserimento in un nuovo mercato di un prodotto già esistente. In tal caso può essere concesso un finanziamento pari al 100% delle spese da sostenere, con un massimale variabile da 100.000 a 300.000 euro, con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% di quello di riferimento.
ü Per quanto concerne le PMI, vengono previste le seguenti agevolazioni:
Pmi1) viene previsto un finanziamento a favore della patrimonializzazione delle PMI di importo pari al 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente, con un massimale di 300.000 euro;
Pmi2) per la partecipazione a fiere e mostre sui mercati extraUE, viene previsto un finanziamento delle spese pari al 85% delle stesse, con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% di quello di riferimento.
Misura dell’agevolazione
Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’importo delle spese indicate e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione del regolamento UE “de minimis”. Il preventivo di spesa agevolabile non può essere superiore a:
Æ euro 100.000 per studi collegati ad investimenti commerciali;
Æ euro 200.000 per studi collegati ad investimenti produttivi;
Æ euro 300.000 per assistenza tecnica.
Il tasso di interesse è pari al 15% di quello di riferimento.
L’approvazione definitiva da parte del Senato del decreto proposto dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali, introduce novità significative per il settore, a cominciare dall’ArtBonus, che prevede la deducibilità del 65% delle donazioni devolute per il restauro di beni culturali pubblici, le biblioteche e gli archivi, gli investimenti dei teatri pubblici e delle fondazioni lirico sinfoniche, fino a arrivare alle agevolazioni fiscali per favorire la competitività del settore turistico attraverso la sua digitalizzazione e la ristrutturazione e riqualificazione degli alberghi.
Obiettivi
Al fine di rendere competitivo il sistema turistico italiano, che perde posizioni rispetto ad altri Paesi in termini di visitatori, viene favorita la digitalizzazione del settore riconoscendo un credito d’imposta agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e per le spese.
Soggetti interessati
Tutte le imprese ubicate sul territorio nazionale rientranti nello svolgimento di attività per l’esercizio ricettivo in forma imprenditoriale:
4 in strutture alberghiere con almeno sette camere per il pernottamento;
4 in strutture extra alberghiere, ovvero affitacamere, ostelli per la gioventù, case per ferie, bed and brekfast, rifugi montani e case ed appartamenti per vacanze, nonché strutture individuate come tali da specifiche normative regionali;
4 quali agenzia di viaggio e tour operator;
4 “esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari”, ovvero con aggregazione nella forma di consorzio, reti di impresa, Ati o organismi similari come sopra indicati con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali la ristorazione, il trasporto, la prenotazione, la promozione, la commercializzazione, l’accoglienza turistica ed attività analoghe.
Spese ammissibili
Sotto ammissibili tutte le spese relative, per ciascun esercizio a decorrere già dal 2014, a:
· impianti wi-fi, purché gratuito e di almeno 1 Megabit/s in download;
· ottimizzazione del sistema mobile, in merito a siti web, con acquisto di software ed applicazioni:
· programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché con standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati , favorendo l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi, acquisti software, hardware (server, hard disk);
· spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione dei servizi di pernottamento turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator ed agenzie di viaggio, con contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
· servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale, con contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
· strumenti di promozione digitale di proposte ed offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, con contratto di fornitura di prestazioni e di servizi, acquisto software;
· servizi relativi alla formazione del titolare e/o del personale dipendente, con contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
La spesa massima riconosciuta è pari ad € 41.666, con un beneficio massimo del 30%, ovvero € 12.500.
Iniziative agevolabili
Investimenti nella digitalizzazione dell’offerta a fini turistici per gli anni 2014, 2015 e 2016.
L’agevolazione consisterà in un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti ed evidenziati per l’attività riconosciuta ai fini agevolativi per le annualità 2014, 2015 e 2016. Tale beneficio è utilizzabile mediante modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisco on line /Entratel) oppure in sede di dichiarazione dei redditi.
Misura dell’agevolazione
Sotto forma di credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute a decorrere dal 2014 e sino al 2016 per il “turismo digitale”, il “mondo web. Tale beneficio non concorre alla formazione del reddito (Ires/Irpef ed Irap)”. Esso è utilizzabile mediante F24 o in sede di dichiarazione dei redditi.
Il beneficio massimo riconoscibile è 12.500€ utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.
Procedura e tempi
Per il 2014, tale termine decorrerà dopo i 60 gg. dalla pubblicazione del modello di domanda, prossimo alla pubblicazione. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza del fondo reso disponibile.
Sulla G.U. del 31 maggio è stato pubblicato il D.L. n. 83/2014, salutato come il sistema di norme che dovranno dare nuovo impulso allo sviluppo del settore culturale in Italia e al rilancio del turismo. Tra le misure contenute nel provvedimento quella che ha suscitato il maggiore interesse è sicuramente quella contenuta nell’art. 1, destinato a disciplinare il cosiddetto “ART bonus” cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Obiettivi
Il decreto Art Bonus rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.
Soggetti interessati
Con il nuovo Art Bonus sarà detraibile il 65% delle donazioni che le singole persone e le imprese faranno in favore di musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico sinfoniche.
Spese ammissibili
In primo luogo bisogna sottolineare che l’agevolazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro: sono escluse quindi tutte le altre forme di finanziamento “in natura”.
I versamenti devono poi essere vincolati a specifiche finalità, analiticamente indicate dalla norma.
E’ previsto l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente la donazione. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono infatti comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento (le modalità di comunicazione non sono indicate nel provvedimento). Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.
Iniziative agevolabili
Si tratta, nello specifico, di:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture;
- il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Misura dell’agevolazione
Per i versamenti effettuati con le finalità sopra ricordate compete un credito d’imposta pari:
Ø al 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
Ø al 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La disposizione pone poi un limite alla misura del credito d’imposta riconosciuto per l’effetto dei sopra richiamati versamenti. In particolare, per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è pari al 15% del reddito imponibile mentre per i titolari di reddito d’impresa non può superare il 5 per mille dei ricavi annui. Il fatto di avere ancorato la fruizione del credito ai ricavi e non al risultato fiscale consente una più “certa” fruizione dell’agevolazione.
Il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per le imprese, può essere utilizzato in compensazione (senza interferire con il limite annuale) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Procedura e tempi
La nuova disposizione è immediatamente operativa. L’Agenzia delle Entrate, con circolare del 31.7.2014 n. 24, ha fornito le prime indicazioni con riferimento al bonus fiscale di cui trattasi.
Il Bonus Mobili è stato prorogato a tutto il 2015 ed è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione.
Obiettivi
Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Soggetti interessati
Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Spese ammissibili
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno 2015 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.
A) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
B) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo:
frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.
Misura dell’agevolazione
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Procedura e tempi
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno 2015.
Le spese sostenute devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
I finanziamenti agevolati e i contributi previsti per le l’PMI dall’art. 2 del D.L. 69/2013 convertito “Sabatini-bis”, diventano operativi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare in data 10 febbraio 2014, n. 4567, contenente termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei benefici.
Obiettivi
L’agevolazione c.d. “Sabatini-bis” consente alle imprese che accendono finanziamenti per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali d’impresa in genere compresi investimenti in hardware e software, nuovi e non usati, di ricevere un contributo da parte dello Stato.
Ricordiamo che il nuovo strumento agevolativo è stato istituito dal decreto-legge Del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) ed è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).
Soggetti interessati
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che alla data di presentazione della relativa domanda:
- abbiano una sede operativa in Italia e siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese o al Registro delle imprese della pesca;
- non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non siano classificabili quali imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento GBER della Commissione;
- che non rientrino tra i soggetti che, avendo in passato ricevuto aiuti poi definiti come illegali e/o incompatibili dalla Commissione europea, non li abbiano restituiti;
- non trovarsi in situazioni tali da essere ricomprese tra le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento n. 800/2008/CE noto con l’acronimo di GBER.
Soggetti escluse:
û imprese operanti nei settori dell’industria carboniera;
û imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
û imprese operanti nel settore della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili per l’agevolazione riguardano l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi dì fabbrica a uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile.
L’investimento agevolabile deve essere pari ad un importo complessivo minimo pari a € 20.000 con una soglia massima pari a € 2.000.000. L’investimento può essere finanziato mediante un contratto di mutuo bancario ovvero mediante un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing e deve essere concluso necessariamente entro il periodo di preammortamento o di prelocazione che è pari al più a 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. La durata massima del contratto di mutuo o di leasing è pari a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
Ai fini dei costi ammissibili, non rilevano quelli relativi a eventuali commesse interne, le spese di funzionamento, quelle relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi connessi al finanziamento.
Spese non ammesse:
û terreni e fabbricati, incluse le opere murarie in quanto non sono
classifica-
bili nell’attivo dello stato patrimoniale;
û beni usati.
Pertanto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non possono rientrare nell’agevolazione i beni che il fornitore ha portato in fiera "ad uso mostra" anche se non sono ancora stati utilizzati ad uso produttivo ovvero i beni già consegnati "in prova" o "conto visione" presso l’acquirente. Non sono ammessi altresì i mezzi e le attrezzature di trasporto delle imprese operanti nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo (regolamento CE 800/2008).
Iniziative agevolabili
Il finanziamento deve essere utilizzato per l’acquisto o l’acquisizione, nell’ipotesi di operazione a mezzo di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, classificabili tra le immobilizzazioni e destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare su tutto il territorio nazionale.
Acquistando beni in leasing si potranno ottenere cumulativamente:
- il contributo del "D.L. Beni Strumentali"; il 7,5% del costo;
-
una più veloce
deducibilità fiscale: infatti da gennaio 2014 la durata minima per un
contratto di leasing è stabilita nella metà del normale periodo di
ammortamento;
- la compatibilità con il Fondo di Garanzia per PMI - L. 662/96.
Misura dell’agevolazione
La nuova Sabatini prevede la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle PMI che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati. Lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.
Come precisato nell’articolo 6, comma 3 del decreto ministeriale, l’erogazione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia Pmi di cui all’articolo 2, comma 100, lett.a) della Legge n. 662/1996, alla misura massima dell’80%.
Procedura e tempi
Con la circolare n. 4567 del 10.02.2014 vengono forniti alcuni chiarimenti di dettaglio in riferimento alla presentazione della domanda ed ai requisiti per accedere alle agevolazioni appena indicate. In particolare, viene stabilito che gli interessati dovranno presentare apposita domanda a partire dal 31.03.2014 con apposito modello, a cui deve essere allegata la dichiarazione antimafia e copia dell’atto di procura (nel caso la domanda sia spedita dal procuratore dell’impresa).
Il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 – c.d. secondo Decreto Crescita - in vigore dal giorno 20 ottobre, proseguendo nel programma di stimolo alla crescita e ripresa del paese, introduce la figura delle start up innovative.
Obiettivi
Le start up innovative sono particolari società di capitali (anche cooperative), che a differenza delle società a responsabilità limitata semplificate o a capitale ridotto, non si discostano dalle forme giuridiche tradizionali, ma si connotano per l’elevato contenuto tecnologico dell’attività esercitata. L’essere start up innovative consente di accedere a un insieme di benefici, alcuni dei quali potrebbero essere piuttosto incisivi, per periodi di tempo tutto sommato non brevi.
Soggetti interessati
Possono costituirsi in forma di società di capitali, quindi Spa, Srl, o cooperative, con il vincolo che le azioni o quote rappresentative del capitale non devono essere negoziate su mercati regolamentati. È poi indicato il seguente insieme di requisiti, che devono essere tutti posseduti contemporaneamente:
} la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del Capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da persone fisiche; quindi possono partecipare a una start up innovativa anche soggetti diversi dalle persone fisiche, con il vincolo peraltro di detenere quote di minoranza;
} la società è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; questo requisito consente di far entrare nella categoria delle start up innovative anche soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/12;
} la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
} a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro; il dato si deve ricavare volta per volta dall'ultimo bilancio approvato;
} la società non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
} la società ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
} la società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; dunque è necessario che si tratti di un’attività nuova, da cui appunto start up (innovative).
Iniziative agevolabili
Oltre ai descritti requisiti che, come detto, devono essere tutti posseduti dalla società per essere considerata start up innovativa, è richiesto il possesso di almeno uno tra gli ulteriori requisiti di seguito indicati:
Ü devono essere effettuati investimenti significativi in attività di ricerca e sviluppo; è richiesto infatti che il totale di queste spese sia pari al 30% del maggiore tra uno dei due seguenti valori:
4 valore della produzione;
4 costo della produzione;
Ü almeno 1/3 dei dipendenti e collaboratori deve avere titoli di studio particolarmente qualificanti (dottorato di ricerca conseguito o in corso di conseguimento), ovvero essere in possesso di laurea e avere svolto attività presso istituiti di ricerca;
Ü la società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale – sostanzialmente un brevetto - relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Avendone i requisiti, anche le società già esistenti possono assumere la qualifica di start up innovative. A tal fine devono depositare presso il Registro delle imprese un’attestazione rilasciata dal rappresentante legale che indica il possesso dei requisiti necessari. L’accesso ai benefici può essere mantenuto, computando il termine dal 20 ottobre 2012, per quattro, tre o due anni, rispettivamente se la società è stata costituita entro i due, tre o quattro anni precedenti la predetta data.
Misura dell’agevolazione
Le principali agevolazioni concesse alle start up innovative riguardano:
- l’applicazione meno rigorosa di alcune disposizioni del c.c., in particolare per quanto riguarda le procedure di copertura delle perdite;
- incentivi per l’assunzione di lavoratori subordinati;
- detassazioni dal reddito per i soggetti che investono in start up innovative.
Il primo gruppo di agevolazioni riguarda tra l’altro la concessione di tempi più ampi per coprire le predite che intaccano il Capitale sociale. In particolare, quando questo si riduce al di sotto del minimo legale, è concessa la possibilità di rinviare le azioni del caso fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita si è manifestata. Se le start up innovative sono costituite in forma di Srl, viene ampliata la possibilità di creare quote di partecipazione di categorie diverse, ovvero dotate di particolari diritti in termini di voto. Inoltre, non è vietato l’acquisto di proprie quote se questa operazione è funzionale al varo di piani di partecipazione al capitale delle start up innovative da parte di dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d’opera o servizi anche professionali. Questa previsione ammette sostanzialmente l’adozione di piani vicini a quelli definiti di stock option, concedendo altresì delle agevolazioni fiscali ai destinatari degli strumenti finanziari emessi in loro esecuzione.
Il secondo gruppo di agevolazioni riguarda una più ampia possibilità di stipulare contratti di lavoro dipendente a tempo determinato; questi possono avere una durata da un minimo di sei a un massimo di trentasei mesi; il rinnovo dei contatti a tempo determinato non innesca automaticamente la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Questo regime agevolato può durare per un periodo massimo di quattro anni dalla costituzione delle start up innovative, ovvero per il minor periodo se la start up è già costituita alla data del 20 ottobre 2012.
Il terzo gruppo di agevolazioni prevede degli incentivi fiscali a favore dei soggetti che partecipano al capitale delle start up innovative, potendo beneficiarne sia persone fisiche che società di capitali, ed essendo esclusi, almeno secondo il testo normativo, i casi in cui la partecipazione nelle start up innovative è detenuta da una società di persone.
Per le persone fisiche è prevista una detrazione d’imposta pari al 19% della somma investita nella start up innovativa, con un tetto di € 500.000 per periodo d’imposta, e spettando il beneficio per gli anni 2013, 2014 e 2015. Analoga agevolazione è concessa alle società di capitali, per le quali il beneficio è pari al 20% dell’investimento, con un massimo di € 1.800.000 per periodo d’imposta, per gli anni 2013, 2014 e 2015.
La partecipazione deve essere detenuta per almeno due anni. La dismissione prima del termine comporta la restituzione del beneficio utilizzato con applicazione degli interessi legali, ma non anche l’irrogazione di sanzioni.
Procedura e tempi
È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto del 30/01/2014, G.U. n. 66 del 20/03/2014) disciplinante le agevolazioni previste per le società che effettuano investimenti nelle start up innovative. E’ operativa dal 6 dicembre 2014.
La misura è finalizzata a sostenere l'internazionalizzazione delle PMI piemontesi agevolando l’apertura di strutture e sedi che assicurino alle imprese una presenza stabile nei mercati extra europei.
Soggetti interessati
Piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda:
Æ abbiano almeno 1 sede operativa attiva in Piemonte, iscritta al Registro imprese da almeno un anno;
Æ siano iscritte da almeno 3 anni al Registro Imprese/REA delle Camere di Commercio;
Æ svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in uno dei settori ammessi dal regolamento de minimis, esclusi codici A -B-K-I-O-R-T-U;
Æ non siano classificabili come “imprese in difficoltà”;
Æ siano già imprese esportatrici.
Spese ammissibili
Spese di avvio:
- spese di leasing o affitto dei locali nel limite dei canoni riferiti ai primi 24 mesi;
- spese di acquisto dei locali entro il limite del 50% del valore dell'intero progetto;
- spese per arredamento, ristrutturazione, installazione impianti, espositori, attrezzature;
- acquisto di veicoli commerciali nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto.
Spese di funzionamento:
- spese di gestione della struttura nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del
progetto;
- spese generali nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo del progetto;
- spese per retribuzioni, oneri sociali, previdenziali e assicurativi (non provvigioni) relative al
personale operante presso la sede estera entro il limite del 35% del valore dell'intero progetto;
- spese per omologazione e registrazione prodotti nel paese di realizzazione del programma.
Iniziative agevolabili
Investimenti avviati dopo la presentazione della domanda finalizzati all'apertura di uffici amministrativi, uffici di rappresentanza, show-room, magazzini, punti vendita, punti post vendita e assistenza, centri di distribuzione.
Il programma deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e può riguardare un solo Paese di destinazione.
Misura dell’agevolazione
Garanzia fideiussoria gratuita per un importo massimo di 250.000 euro, che assiste:
- fino al 50% un finanziamento bancario di importo minimo pari ad € 200.000 euro, durata minima
24 mesi e massima 60 mesi;
- fino al 25% del finanziamento concesso, nel caso di progetti che beneficiano degli aiuti di cui alla
Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera a).
Procedura e tempi
Il bando è operativo dal 14 gennaio 2014. La domanda va presentata via Internet accedendo al sito http://www.sistemapiemonte.it e deve essere confermata inviando a Finpiemonte una copia cartacea.
La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto un bonus per le assunzioni di nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato che da questo stesso anno coinciderà con il nuovo contratto a tutele crescenti.
Obiettivi
Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il cosiddetto “contratto a tutele crescenti” e con esso alcuni importanti esoneri contributivi per le nuove assunzioni.
Soggetti interessati
I datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Lo sgravio si applica per tutte le assunzioni che avvengono nel settore privato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
Il bonus spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo, nel limite di risorse stanziate (pari a 2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019) e in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 sono risultati occupati a tempo indeterminato e dei lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014 (commi 119 e 120 dell'art. 1 della Legge di Stabilità.
Sono escluse le Pubbliche Amministrazione, come intese dall’art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01.
Spese ammissibili
Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio e stipulati entro il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Tipologie di contratti per i quali l’agevolazione compete:
L’agevolazione non spetta:
û per le assunzioni con contratti di apprendistato, per i contratti di lavoro domestico, er il lavoro intermittente ed a chiamata;
û per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
û con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
û per le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).
Misura dell’agevolazione
Le disposizioni in esame (comma 121) abrogano i benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, e successive modificazioni (consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni), con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2015.
L’esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di € 8.060,00 annui, tranne:
- i premi e i contributi dovuti all’Inail;
- il contributo, ove dovuto, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà;
Per i part-time e per lavoratori coobbligati nei contratti di lavoro ripartito la soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 671,66 (8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 22,08 (8.060/365gg) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
L’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro fino al limite della soglia mensile, adeguata per rapporti part-time o di lavoro ripartito, ma la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà essere oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare, nel rispetto della soglia massima di € 8.060,00.
E’ inoltre consentita la deduzione integrale, agli effetti Irap, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni - analitiche o forfetarie - riferibili al costo medesimo e già ammesse in deduzione. In sostanza, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, se la sommatoria delle deduzioni già previste, vigenti e previste dall’art. 11 D. Lgs. 446/1997, è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
La dotazione finanziaria del bonus è pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione.
Procedura e tempi
L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet.
Per usufruire dell’esonero occorre inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui lo si vuole esporre, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, mediante la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente frase: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.
L’Inps attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1° gennaio 2015-31 dicembre 2018, dandone comunicazione attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.04.2014 n. 95 il D.L. 24.04.2014 n. 66, contenente disposizioni urgenti per la competitività, entrato in vigore il 24.04.2014, titolato: “Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati.
Obiettivi
L’art. 1 prevede il riconoscimento di un bonus di € 640 annuo ai lavoratori dipendenti e assimilati titolari di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a € 26.000. Il credito d’imposta è applicato in via automatica dal sostituto d’imposta e, in mancanza di sostituto, potrà essere chiesto nella dichiarazione dei redditi 2014 direttamente dagli aventi diritto.
Soggetti interessati
La circolare 8/E, 28 aprile 2014 richiama il comma 1-bis, art. 13 del Tuir, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014. Secondo la suddetta circolare beneficiari del credito sono i soggetti contribuenti il cui reddito complessivo è formato da:
Ø Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, c. 1 Tuir
Ø Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir, quali:
• Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
• Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
• Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sus-sidio per fini di studio o addestramento professionale;
• Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• Remunerazioni dei sacerdoti;
• Prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs 124/1993 comunque erogate;
• Compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche dispo-sizioni normative.
Sono esclusi:
û Redditi di pensione (art. 49, c. 2, lett. a) Tuir);
û Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN;
û Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
û Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
û Rendite vitalizie e a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
û Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.
Condizioni
I contribuenti titolari dei redditi indicati devono avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all’art. 13, c. 1 Tuir.
L’importo delle detrazioni di cui all’art. 13, c. 1 Tuir è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, c. 1 Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 Tuir.
Per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a € 26.000. Il reddito complessivo rilevante è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Misura dell’agevolazione
Ai fini della trattazione del calcolo del credito è necessario sottolineare innanzitutto che le disposizioni dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014 valgono solo per il periodo d’imposta del 2014. Inoltre:
- il credito è riconosciuto ai suddetti soggetti potenzialmente beneficiari, se l’imposta lorda su tali redditi è superiore alle detrazioni spettanti;
- il credito è pari a:
4 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
4 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
- il credito viene riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta, sulla base dei dati reddituali del lavoratore a sua disposizione;
- il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno 2014.
Procedura e tempi
Il credito d’imposta è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta senza che questi debbano attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, fra le retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014, a partire dal primo periodo di paga utile.
Una volta effettuata detta erogazione, il datore di lavoro dovrà ottenerne la restituzione compensando le somme pagate con eventuali suoi versamenti dovuti, in via primaria, all'Erario e, solo successivamente, dai contributi dovuti all'Inps.
L’art. 1 D.L. 76/2013, titolato “Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani”, promuove strumenti per un’occupazione stabile. Nell’ambito delle misure previste, l’art. 1 istituisce un bonus, che può arrivare fino a € 650,00 mensili, a favore dei datori di lavoro che assumano giovani di età compresa fra 18 e 29 anni.
Obiettivi
Per finanziare la misura, il Governo ha stanziato 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016, di cui € 500 milioni per le Regioni del Mezzogiorno e € 294 milioni per il restante territorio nazionale. Altra agevolazione stanziata dal D.L. 76/2013 è il contributo mensile riconosciuto al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Soggetti interessati
Datori di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato. I Lavoratori assunti devono fruire dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
ü siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
ü siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
Per poter fruire dell’incentivo è necessario che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La misura dell'incentivo in caso di nuove assunzioni sarà pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di € 650,00 per lavoratore assunto.
Spese ammissibili
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi.
È corrisposto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni previste. Sono esclusi i lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro abbiano comunque già beneficiato dell’incentivo. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di € 650,00 per lavoratore assunto.
Ai fini del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Iniziative agevolabili
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a
decorrere dal 7 agosto 2013 e fino al 30 giugno 2015, subordinata alla verifica da parte dell’Inps della capienza delle risorse finanziarie stanziate per ogni regione o provincia.
L’Inps con la circolare n. 131 del 17 settembre ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande.
L’incremento occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra:
Ä il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese;
Ä il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all’assunzione.
Misura dell’agevolazione
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento
dei contributi in agricoltura.
Procedura e tempi
Entro 60 giorni dal 28.06.2013, l’Inps adegua le proprie procedure per ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e per consentirne la fruizione.
L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute.
L’Inps con la circolare n. 131 del 17 settembre ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande.
Il Decreto Direttoriale del 8.08.2014, n. 1709, concernente il “bonus occupazionale” del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, è stato modificato dal Decreto Direttoriale 2.12.2014, n. 63, che rende retroattivo l’incentivo alle assunzioni effettuate dal 1.05.2014, e dal Decreto Direttoriale 23.01.2015, n. 11, che ammette all’incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile il bonus, secondo una specifica disciplina, con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Obiettivi
L’agevolazione, che è concessa nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il giovane sia impiegato, è autorizzata dall’Inps secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
Soggetti interessati
Sono i datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al “programma Garanzia Giovani”.
Le assunzioni devono riguardare giovani tra 16 e 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani attraverso il portale ufficiale, accessibile ai Neet (Not in employment, education or training) che non hanno impiego e non studiano. Il requisito di età deve essere soddisfatto al momento dell’iscrizione al Pano, non quando avviene l’assunzione: significa che il giovane non può avere compiuto 30 anni quando si iscrive al Programma Garanzia Giovani, ma può averli compiuti nel momento in cui viene assunto. L’agevolazione spetta solo se all’assunzione si è già compiuto 16 anni e solo se si è ancora Neet.
Spese ammissibili
Sono incentivati i contratti di assunzione effettuati dal 1° maggio 2014 al 30 giugno 2017 di:
• assunzioni a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a 6 mesi;
• assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato;
• rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
• rapporti a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
Iniziative agevolabili
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in una delle regioni elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2014 (si tratta di tutte le regioni tranne la Campania, il Piemonte e la Valle d’Aosta) o nella provincia autonoma di Trento.
Misura dell’agevolazione
L’ammontare dell’incentivo - che non può provocare il superamento delle soglie degli aiuti de minimis e non è cumulabile con altri incentivi economici o contributivi - dipende dalla classe di profilazione del giovane, che quando si iscrive viene contattato per un colloquio per valutare il suo grado di difficoltà nel trovare un lavoro: bassa, media, alta, molto alta. Ecco quanto spetta all’azienda in relazione a profilo e contratto applicato (in caso di part-time gli importi sono ridotti in proporzione all’orario):
Contratto applicato |
Profilazione |
Profilazione |
Profilazione |
Profilazione molto alta |
contratto a termine tra 6 e 12 mesi |
niente bonus |
niente bonus |
1500 euro |
2000 euro |
contratto a termine pari o superiore a un anno |
niente bonus |
niente bonus |
3000 euro |
4000 euro |
contratto a tempo indeterminato |
1500 euro |
3000 euro |
4500 euro |
6000 euro |
L’incentivo spetta una sola volta per ogni lavoratore. Se però un rapporto a termine viene trasformato in tempo indeterminato spetta un secondo incentivo, pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e quello già fruito per il tempo determinato, in base alla classe di profilazione inizialmente usata.
Procedura e tempi
Il D.M. 23.01.2015, n. 11 si applica alle assunzioni e proroghe effettuate in relazione agli iscritti al programma “Garanzia Giovani” a decorrere dalla data di partenza del programma.
Bisogna utilizzare il modulo telematico GAGI (fac simile) all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” del sito INPS.
L’Inps effettuerà pertanto i controlli finali sui requisiti ed invierà l’esito nel cassetto previdenziale. Le modalità di fruizione dell’incentivo tramite conguaglio/ compensazione sulle denunce contributive, saranno comunicate dall’INPS con apposito messaggio.
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2014 il D.M. 23 ottobre 2013, contenente le disposizioni applicative necessarie per il credito di imposta alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato, altamente qualificato, in attività di ricerca e sviluppo.
Con decreto 28.07.2014 sono state definite le modalità di presentazione delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d’imposta.
Obiettivi
Sono previsti incentivi all’assunzione a tempo indeterminato con il bonus ricerca e sviluppo, il credito di imposta riconosciuto alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Tale agevolazione è stata prevista dal D.L. n. 83/12, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/12.
Soggetti interessati
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, non importa se persona fisica o giuridica. I lavoratori interessati, viceversa, devono essere in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera, se riconosciuto, ovvero in possesso di laurea magistrale nelle discipline tecniche o scientifiche.
Spese ammissibili
L’incentivo all’assunzione per il bonus ricerca e sviluppo consiste in un credito di imposta pari al 25% del costo aziendale sostenuto (ovvero il costo salariale comprensivo di retribuzione lorda e contributi obbligatori e di quelli assistenziali), per un periodo non superiore a 12 mesi, per le nuove assunzioni di specifici soggetti.
Particolarmente interessante è la disposizione specifica per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese (art.25, D.L. n.179/12): è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato, sempre per un periodo di 12 mesi.
Iniziative agevolabili
Possono essere assunti in particolare e fruire del bonus R&S:
Misura dell’agevolazione
L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Il contributo sotto forma di credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile IRAP, può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
In applicazione della regola sugli aiuti di stato UE “de minimis”, il soggetto richiedente può fruire del contributo per un ammontare massimo di € 200.000,00 su base annua.
Procedura e tempi
Il DM 28 luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9.8.2014, ha definito termini e modalità di presentazione della relativa richiesta di riconoscimento del credito. Nello specifico, è stabilito che:
- le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 possono essere presentate dal 12.1.2015 al 31.12.2015;
- le istanze relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014 possono essere presentate dal 11.1.2016 al 31.12.2016.
Le istanze, compilate secondo i modelli allegati al decreto e firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it. Viene, inoltre, precisato che la piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di trasmissione e trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di concessione del credito d'imposta.
È stato pubblicato nella G.U. n. 144/14, ed è in attesa di conversione, il D.L. n. 91/14, c.d. decreto competitività, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".
Obiettivi
Il Legislatore è intervenuto sul comparto agricolo con il preciso scopo da un lato di incentivare l’imprenditoria giovanile e, di conseguenza, il ricambio generazionale, e dall’altro l’assunzione di giovani.
Soggetti interessati
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato lavoratori che si trovano nelle condizioni citate più avanti.
Spese ammissibili
Nello specifico, all’art. 5, il legislatore, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ha previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, i lavoratori giovani privi di impiego da almeno sei mesi e privi del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I contratti di lavoro dovranno:
· avere durata almeno triennale;
· garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno;
· essere redatti in forma scritta.
Iniziative agevolabili
Per poter godere del beneficio i datori di lavoro devono effettuare le assunzioni dei soggetti, come in precedenza individuati, tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015; le stesse devono comportare un incremento occupazionale, calcolato sulla base della differenza tra il numero delle giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione (si ricorda che, ai fini del computo, i lavoratori part-time saranno calcolati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno). L’incremento dovrà essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Misura dell’agevolazione
Il beneficio di cui trattasi è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali ed è riconosciuto per un periodo massimo di 18 mesi.
L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio, l’importo di:
· € 3.000,00 per lavoratori OTD;
· € 5.000,00 per lavoratori OTI.
Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione, mediante compensazione dei contributi dovuti.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:
· sei mensilità dopo il primo anno di assunzione;
· sei mensilità dopo il secondo anno di assunzione;
· sei mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
Come per gli altri benefici di carattere previdenziale, le aziende che intendono utilizzarlo dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi, garantire il rispetto integrale della contrattazione collettiva e aver rispettato i diritti di precedenza nelle assunzioni.
Il datore di lavoro, dopo che l’Inps avrà provveduto ad aggiornare le procedure informatizzate atte a ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo che consentiranno l’invio dell’istanza, una volta ammesso al beneficio potrà poi compensarlo con i contributi ordinari.
Procedura e tempi
Le istanze si presentano solo in via telematica accedendo all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale - Invio Comunicazione”. Con la stessa funzionalità dell’invio sarà consultabile l’esito della richiesta che sarà riportato nel campo “Note comunicazione”.
Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione (C.A.) A3, consultabile attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” della sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1° luglio 2013, n. 78 (convertito dalla L. n. 94/13) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro da parte dei detenuti, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni.
Con il decreto 148/2014 il Ministero della Giustizia ha reso note le modalità attuative del beneficio, regolamentando oltre agli sgravi fiscali, anche quelli contributivi.
Soggetti interessati
Imprese che assumono un detenuto nelle attività produttive all’esterno del carcere sono previste agevolazioni contributive, fiscali ed economiche in parte analoghe a quelle stabilite per chi apre attività imprenditoriali all’interno del carcere.
Si definiscono “detenuti” coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale; gli “internati” sono invece coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.
Iniziative agevolabili
Sono inoltre previsti i seguenti crediti di imposta per le assunzioni di detenuti, in particolare:
Æ è concesso un credito d'imposta mensile, nella misura massima di € 700,00 per l’anno 2013 per ogni lavoratore, alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti; per il 2014 l’importo scende ad € 520,00.
Æ è concesso un credito d'imposta mensile, nella misura massima di € 350,00 per l’anno 2013 per ogni lavoratore, alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti; per il 2014 l’importo scende ad € 300,00.
Misura dell’agevolazione
E’ stata prevista (D.L. n.78/13) l’applicazione di uno sgravio contributivo, pari all’95% della contribuzione complessivamente dovuta, per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di:
· diciotto mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 della L. n.354/75, e successive modificazioni;
· ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso.
Procedura e tempi
I soggetti che intendono fruire del credito di imposta devono presentare un’istanza, relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l’istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione, che indichi i detenuti o internati lavoranti all’interno dell’istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno, ovvero i semiliberi, quantificando l’ammontare del credito d’imposta che intendono fruire per l’anno successivo, entro il 31.10 dell’anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio.
L’Istituto penitenziario provvede a trasmettere le istanze ricevute al competente Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria.
Il comma 175 della legge di Stabilità stabilisce che, dall’1.01.2014, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiere o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 6.700.
Soggetti interessati
La nuova versione normativa prevede che l’attività lavorativa sia svolta da residenti in Italia che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi.
Iniziative agevolabili
Ai sensi dell’art. 1, lett. b) del reg. n. 1408/71/CEE, con il termine “lavoratore frontaliero” si intende qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un’attività professionale nel territorio di uno Stato e risiede nel territorio di uno Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a 4 mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza. Ai fini fiscali, per la corretta gestione del lavoratore frontaliero, è necessario rifarsi alle singole convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, in quanto la definizione sopra riportata di diritto comunitario è valida principalmente in materia di sicurezza sociale.
Misura dell’agevolazione
Fino a € 6.700,00 Ø Nessun prelievo fiscale;
Oltre € 6.700,00 Ø Prelievo fiscale solo sulla parte di reddito eccedente € 6.700 con la tassazione secondo le aliquote a scaglioni di reddito di cui all’art. 11 Tuir.
Procedura e tempi
La novità consiste nel fatto che la disposizione non avrà più necessità di proroghe annuali, come avvenuto fino al 2013, ma ha natura strutturale.
Obiettivi
Interventi per la nascita e lo sviluppo “di Creazione d’impresa”;
Investimenti di imprese individuali, società di persone e società di capitali.
Ambito prioritario: imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile: nelle società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci, nelle società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.
Interventi per la nascita e lo sviluppo del “Lavoro autonomo”.
Interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da titolari di partita IVA
Ambito prioritario: domande presentate da donne.
Soggetti interessati
Creazione di impresa
Imprese individuali, società di persone e società di capitali nella cui composizione ci siano soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
- soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.
Lavoro autonomo :
- Titolari di partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali, compresi quelli privi di Albo o Ordine Professionale;
- soggetti che abbiamo ottenuto la Partita Iva a partire dal 1° gennaio dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Iniziative agevolabili
Finanziamento agevolato
- Macchinari e automezzi strumentali all’attività;
- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, impianti tecnici, ristrutturazioni in genere; per il lavoro autonomo sono ammesse solo spese per impianti tecnici;
- arredi strumentali, attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.
Contributo a fondo perduto
- Contratti per i collegamenti ai servizi necessari all’avvio dell’attività (canoni esclusi);
- promozione e pubblicità;
- consulenze per la stesura del progetto per cui si richiede l’agevolazione;
- canoni di affitto per l’immobile sede dell’attività;
- assistenza tecnica e gestionale (servizi tecnici e professionali);
- corsi esterni di formazione professionale e manageriale.
Misura dell’agevolazione
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi di investimento prioritari:
60% fondi regionali a tasso zero
40% fondi bancari a tasso convenzionato
Programmi di investimento non prioritari:
50% fondi regionali a tasso zero
50% fondi bancari a tasso convenzionato
“Creazione di Impresa”: finanziamento di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.
“Lavoro autonomo”: finanziamento di 48 mesi (di cui 6 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.
Contributo a fondo perduto, nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.
Procedura e tempi
La domanda di agevolazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro Imprese). Nelle società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate. Nelle società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate e almeno l’80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle stesse condizioni.
Le domande per le due tipologie di agevolazione possono anche essere presentare separatamente.
Obiettivi
La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.
Soggetti interessati
Gli interventi sono attuati a favore di:
a) imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione;
b) soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della regione;
c) altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'articolo 10, purché gli interventi siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
Iniziative agevolabili
Il programma di importo minimo Euro 25.000,00 deve essere finalizzato al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
- avviamento di nuove imprese artigiane;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
- miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
- miglioramento della compatibilità ambientale;
- introduzione di un sistema di qualità certificabile;
- promozione e sviluppo dell’impresa sui mercati locali, nazionali e internazionali;
- ricerca e sviluppo.
Sono considerati prioritari gli interventi relativi a: incremento occupazionale, impresa di nuova costituzione, imprese che in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentato la domanda a valere sul presente bando; imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza artigiana”.
Misura dell’agevolazione
Le spese ammissibili ad agevolazione sono:
- formazione del personale dipendente nel limite massimo del 20 % delle spese ammissibili;
- acquisto di macchinari, impianti tecnici;
- automezzi, anche usati, allestiti con attrezzature specifiche;
- acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- acquisizione di servizi reali;
- acquisto di diritti di brevetto e di licenze e relativi costi del personale dipendente nel limite del 15% delle spese in ricerca e sviluppo e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00; costi per materiali minuti e prototipi per un importo massimo di Euro 30.000,00;
- spese per l’avviamento commerciale sino ad un massimo del 35% della spesa ammissibile complessiva;
- opere murarie, impianti elettrici, ristrutturazioni, spese di progettazione (queste ultime sino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00) e costi per materiali minuti e prototipi sino ad un massimo di Euro 30.000,00;
- spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi sino ad un massimo di Euro 1.000,00.
L’agevolazione prevista consiste in un finanziamento del 100% del programma di investimento per una durata di 60 mesi secondo le seguenti modalità:
§ per programmi di investimento prioritari 70% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 30% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%;
§ per programmi di investimento non prioritari 50% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 50% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%.
Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o nei sei mesi precedenti per le sole nuove imprese.
E’ obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
La Regione Piemonte favorisce gli interventi promossi dagli enti locali e dalle piccole imprese commerciali che partecipano alla realizzazione di programmi d'area di urbanistica commerciale, per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori e la creazione di centri commerciali naturali. Agevola inoltre i programmi di sviluppo delle imprese finalizzati all'innovazione gestionale e tecnologica, alla certificazione di qualità e alla formazione e aggiornamento professionale.
Soggetti interessati
Microimprese commerciali iscritte al Registro imprese con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, che esercitano attività di :
Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano nella misura del 50% esclusivamente ai programmi di investimento ammissibili.
Iniziative agevolabili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro sei mesi precedenti.
Sono definite nuove imprese quelle iscritte al Registro Imprese nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento e quelle che ottengono l’iscrizione al Registro Imprese entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, operanti nel territorio della Regione Piemonte ed appartenenti ai settori sopra elencati.
Solo per gli agenti e rappresentanti di commercio e per un importo minimo di € 15.000,00:
Non sono ammissibili:
û i beni acquistati in leasing;
û gli investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso;
û le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising;
û i beni usati;
û i campionari ed i beni destinati all'esposizione le merci destinate alla vendita.
Misura dell’agevolazione
Investimenti, di importo ammissibile non inferiore a € 25.000,00 IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
Investimenti di importo minimo di € 15.000,00, finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
Il progetto deve
essere concluso entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento.
L'importo minimo di € 15.000,00 può essere raggiunto effettuando uno o più
degli interventi previsti e sommandone le spese, se queste sono sostenute per
lo stesso esercizio commerciale.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della
domanda o, nel caso di imprese di nuova costituzione, entro i sei mesi
precedenti.
Solo per chi opera nel settore del commercio al dettaglio e della rivendita di giornali o riviste:
Solo per le imprese del settore somministrazione di alimenti e bevande:
Finanziamento
agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi d'investimento prioritari:
Programmi non prioritari:
Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del fondo regionale interverrà per un massimo di € 50.000,00.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
Finanziamento agevolato alle imprese femminili e giovanili attive da almeno 12 mesi.
Soggetti interessati
Piccole imprese femminili e giovanili che abbiano i seguenti requisiti:
- operino nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 (“De minimis”);
- siano iscritte al Registro Imprese, con sede legale e operativa nella Regione Piemonte;
- al momento della presentazione della domanda, siano attive da almeno 12 mesi;
- siano finanziariamente sane.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione femminile:
- imprese individuali: il titolare deve essere donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione giovanile:
- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 a 35 anni;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 a 35 anni;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 a 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 35 anni per almeno i 2/3.
Iniziative agevolabili
Spese sostenute a partire dai sei mesi precedenti la presentazione della domanda:
- spese in conto gestione relative a:
- acquisti di materie prime;
- acquisti di semilavorati;
- acquisti di prodotti finiti (merci destinate alla vendita);
- locazione di immobili (il contratto di locazione deve avere una durata superiore al piano di ammortamento;
- formazione e qualificazione del personale;
- servizi di miglioramento e sviluppo della gestione e della conduzione dell’impresa;
- acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;
-opere murarie e assimilate;
- impianti, macchinari, attrezzature, arredi, funzionali all’attività dell’impresa; mezzi di trasporto, se indispensabili per lo svolgimento dell’attività e con destinazione d’uso esclusiva rispetto a quest’ultima;
- sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, software;
- investimenti per ottenere migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente;
- spese di intermediazione con gli Operatori immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell’impresa;
- spese generali supplementari (fino a un massimo del 10% della spesa ammissibile).
I beni USATI sono considerati ammissibili.
Non sono ammissibili:
û i beni acquistati o da acquisire in leasing;
û spese per l’utilizzo di un marchio in franchising;
û spese di gestione relative a/personale, ai rimborsi soci e le spese auto fatturate.
Misura dell’agevolazione
Garanzia gratuita sull’80% di un finanziamento agevolato, di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00, erogato da una banca convenzionata con Finpiemonte.
Durata del finanziamento:
- 48 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo massimo € 20.000,00;
- 72 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo superiore a € 20.000 fino a un massimo di € 40.000,00.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
La Regione Piemonte ha previsto nella legge per la cooperazione dei finanziamenti per le cooperative a mutualità permanente e loro Consorzi.
Obiettivi
L’obiettivo della misura è di promuovere la creazione di nuove cooperative, promuovere e sostenere programmi di investimento di cooperative a mutualità prevalente e di favorirne l’incremento della capitalizzazione.
Soggetti interessati
Cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi con sede legale ed operatività prevalente in Piemonte.
Ambiti prioritari:
- interventi a sostegno di cooperative di nuova costituzione;
- interventi a sostegno di investimenti che portino a un aumento dell’occupazione o che trasformino i contratti di apprendistato o di durata temporanea di soggetti già a loro legati;
- interventi a sostegno di cooperative che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d’impresa forniti dagli sportelli provinciali, misura prevista dal POR 2007-2013, obbiettivo 2;
- interventi a sostegno di imprese costituite da trasformazione di altro tipo di società in cooperative o da fusione tra cooperative;
- interventi a sostegno di cooperative appartenenti alla categoria edilizia di abitazione, che alla data di presentazione della domanda abbiano realizzato o stiano realizzando alloggi sociali;
- cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale, previsto dalla L.R. 18/94;
- cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune;
- interventi a sostegno di cooperative operanti nei comuni montani e appartenenti alla categoria del consumo.
Spese ammissibili
Acquisto macchinari ed automezzi, acquisto o costruzione di immobili, adeguamento o attivazione impianti, ristrutturazione e spese progettazione, acquisto arredi strumentali, attrezzature informatiche e programmi applicativi; aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento.
Iniziative agevolabili
A finanziamento:
- acquisto di macchinari e automezzi;
- adeguamento o attivazione di impianti, ristrutturazioni, spese di progettazione;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature informatiche e software applicativi;
- acquisto o costruzione di immobili.
- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.
A contributo:
Per le cooperative di nuova costituzione:
- spese relative all’avviamento dell’attività;
- eventuali canoni di affitto per immobili destinati alle attività aziendali;
- spese di assistenza tecnica e gestionale.
Per tutte le cooperative:
- introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità;
- creazione di reti commerciali;
- certificazioni di prodotto e di controllo della produzione;
- introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale;
- costi per formazione professionale e manageriale dei soci;
- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.
Misura dell’agevolazione
1. Finanziamenti agevolati
- importo: compreso tra € 15.000 ed € 700.000;
- copertura delle spese: 100%;
- composizione: 50% (70% per gli ambiti prioritari) a tasso zero con fondi regionali; 50% (30% per gli ambiti prioritari) tasso convenzionato con fondi bancari;
- restituzione: 6, 10 o 15 anni a seconda della tipologia delle spese e dell’importo.
2. contributi a fondo perduto
- importo: compreso tra € 4.000 ed € 50.000 (€ 100.000 per gli aumenti di capitale);
- copertura delle spese: 40% delle spese ammissibili.
3. Garanzie
- garanzia gratuita sull’80% del finanziamento (solo per i finanziamenti da restituire in 6 anni).
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
La c.d. Legge di Stabilità 2015 ha previsto (art. 1, comma 246) una nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti accordati alle famiglie ed alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003.
In attesa che si definisse il nuovo quadro normativo, ABI e le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale hanno prorogato fino al 31.03.2015 il termine di validità dell’Accordo per il Credito 2013, in scadenza al 31.12.2014.
Obiettivi
In sostanza, si tratta della possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 2017, secondo le coordinate di un intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra Ministero dell’Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori.
Considerata l’attuale congiuntura economica, all’interno della quale non si attenuano le tensioni finanziare delle imprese, l’ABI e le Associazioni delle imprese, hanno aggiornato le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi, focalizzando maggiormente il bacino dei potenziali utilizzatori su quelle Pmi che, per quanto economicamente sane, manifestano un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest’ultimo per effetto della crisi economica.
Soggetti interessati
Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie operanti in Italia di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro.
Al momento della presentazione della domanda devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti dalla banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni.
Iniziative agevolabili
Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono:
Æ Sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo e per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare (è possibile sospendere anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale), qualora tali contratti di mutuo e leasing non abbiano già fruito della moratoria concessa ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012;
Æ Allungamento della durata dei mutui già in ammortamento;
Æ Spostamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;
Æ Allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.
Misura dell’agevolazione
SOSPENSIONE DEI MUTUI E LEASING
In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. E’ inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
ALLUNGAMENTO DEI MUTUI
È prevista la possibilità:
• di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;
• di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;
• di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione. Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque l’eventuale variazione del tasso d’interesse originario non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
Procedura e tempi
Le PMI che si trovino in tensione di liquidità dovranno dunque valutare se richiedere subito la moratoria ai sensi dell’Accordo per il Credito 2013, ovvero attendere che si definisca la (astrattamente più interessante, perché estesa fino al 2017) moratoria della Legge di Stabilità 2015.
Le richieste per l’attivazione di uno degli strumenti descritti nell’accordo potranno essere presentate dalle imprese utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall’ABI (http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Modulo%20richiesta%20benefici%20imprese2013.pdf).
Obiettivi
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 4 maggio 2012, n. 14/E, ha illustrato le principali caratteristiche del beneficio fiscale previsto dalla L. n. 238/10, così come modificata dalla L. n. 14/12.
Soggetti interessati
Rientrano nella categoria di beneficiari che hanno svolto attività di lavoro all'estero (co.1) i soggetti che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009:
· siano in possesso di un titolo di laurea;
· abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
· negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.
Rientrano nella categoria di beneficiari che hanno svolto attività di studio all'estero (co.2) i soggetti che a partire dalla data del 20 gennaio 2009:
· abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
· negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia, conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
In sostanza, può accedere al beneficio chi aveva i requisiti al 20 gennaio 2009 o chi li matura anche successivamente a tale data e comunque prima di essere assunto, fermo restando che il beneficio decorre dal 28 gennaio 2011.
Misura dell’agevolazione
} L’agevolazione spetta anche agli assunti prima del 28 gennaio 2011, data di effettiva entrata in vigore del beneficio.
} Il beneficio è applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
} Ai fini del trasferimento della residenza, l'iscrizione all'AIRE corrispondente al periodo di attività all'estero non assume rilevanza e, pertanto, la condizione dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente si considera soddisfatta anche per coloro che, pur lavorando o studiando all'estero, non si sono mai iscritti all'AIRE, sempreché il trasferimento del domicilio in Italia avvenga entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
Il beneficio fiscale consiste nel fatto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dai beneficiari concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
· 20% per le lavoratrici;
· 30% per i lavoratori.
Le agevolazioni spettano fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e, quindi, per un massimo di 5 periodi di imposta e, precisamente, per quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (2011) e per i quattro successivi (2012, 2013, 2014 e 2015).
Procedura e tempi
Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, il lavoratore dovrà presentare apposita richiesta entro tre mesi dall'assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (29/07/2011).
I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza e del domicilio all'estero.
La richiesta deve essere presentata all'attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato ovvero in caso di prima assunzione successiva allo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo o di impresa (per il cui avvio il lavoratore è rientrato).
In considerazione delle modifiche normative intervenute nel 2012, in deroga a quanto sopra indicato, i sostituti di imposta procedono entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo Cud per il periodo d'imposta 2011, riconoscendo il beneficio in sede di conguaglio, ai lavoratori interessati che, avendone i requisiti, fanno richiesta di applicazione del beneficio per il periodo di imposta 2011.
In via residuale, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
A decorrere dal periodo di imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall'assunzione. In questo caso è facoltà del datore di lavoro riconoscere l'applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta, effettuando il conguaglio per i periodi di paga precedenti che hanno diritto all'agevolazione, o dal primo periodo di paga dell'anno successivo.
Il beneficio fiscale è riconosciuto nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
La fruizione dei benefici di cui al co. 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'art. 17 del D.L. n. 185/08 nonché del credito di imposta previsto dall'art. 1, commi da 271 a 279, della L. n. 296/06.
Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Obiettivi
Il decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1 del 24/01/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis c.c. contenente la nuova norma sulle “società semplificate a responsabilità limitata” - SrlS, le quali potranno essere costituite da soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e con un solo euro di capitale sociale.
Soggetti interessati
Possono costituire una società di capitali (SrlS) i giovani persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età, alla data di costituzione della società, e con un solo euro di capitale sociale.
La società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale.
Seguendo la finalità antielusiva della norma, il socio che compie 35 anni dovrà uscire dalla società, essere escluso, o ancora trasformarsi in un altro tipo societario, nella Srl “ordinaria” ad esempio.
Forme costitutive
La forma dell’atto costitutivo/statuto deve seguire uno schema tipo secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 che, secondo sia il Notariato che il Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere minimamente modificato.
Gli elementi costitutivi sono i seguenti:
- la denominazione della società con I’indicazione che si tratta di una Srl semplificata;
- l’indirizzo ove ha sede la società e quello delle eventuali sedi secondarie;
- l’importo del capitale sottoscritto e versato e la quota di ciascun socio. Questa nuova forma societaria permette ai giovani la costituzione di una società di capitali anche con capitale sociale minimo di €1 e massimo di € 10.000 che dovrà essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
- l’attività che la società intende svolgere (cioè l’oggetto sociale);
- le regole attinenti al funzionamento della società, comprese quelle riguardanti la sua amministrazione e rappresentanza, con indicazione nominativa della/e persona/e con incarico di amministratore ed eventualmente di quella/e a cui è affidata la revisione legale dei conti;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza di tutti i soci;
- luogo e data di sottoscrizione dell’atto.
Iniziative agevolabili
La SrlS nasce praticamente senza patrimonio, il che è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci): la nuova norma impone infatti che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a 1 solo euro.
I conferimenti per la costituzione possono avvenire solamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo. Tuttavia, quelli successivi possono essere costituiti anche da prestazioni di servizi o beni in natura.
Misura dell’agevolazione
Non saranno dovuti onorari notarili e l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro imprese saranno esenti dal diritto di bollo e di segreteria, ma non da imposta di registro, dovuta nella misura fissa di € 168,00 trattandosi di un conferimento necessariamente in denaro, oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa – circa €200, oltre al costo per la vidimazione dei libri sociali (€309,87 più €14,62 per ogni 100 pagine di libro sociale).
Procedura e tempi
LE COSTITUZIONE PUO’ AVVENIRE DAL 14 AGOSTO 2012.
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall’A.T.I., R.T.I., dalla joint venture, dal contratto di franchising, ecc..
Obiettivi
E’ un contratto di aggregazione con cui le imprese possono:
- collaborare, ovvero,
- scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero,
- esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.
Quindi la rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell’attività di impresa.
Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE. Può concorrere alle gare di appalto (art. 34 e 37 D.Lgs. 163/06).
Con la circolare n. 20 del 18 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha completato il percorso sulle reti di impresa.
Già con il D.L. n.179/12 (cosiddetto Decreto Crescita-bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.221/12, la rete poteva richiedere la soggettività giuridica mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Il Legislatore aveva introdotto due diverse tipologie di rete:
Ø rete contratto;
Ø rete soggetto.
Soggetti interessati
Imprese interessate:
- imprese residenti (ivi inclusi gli imprenditori individuali e le società di persone);
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento.
Spese ammissibili
Investimenti ammissibili: costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi nonché per l’utilizzo di personale; costi «figurativi» relativi a beni e servizi messi a disposizione della rete da parte delle imprese “retiste”.
Iniziative agevolabili
Presupposti per accedere all’agevolazione:
Ü adesione (iniziale o successiva) dell’impresa ad un contratto di rete che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune o di un patrimonio destinato all’affare ex artt. 2447-bis, co. 1, lett. a) c.c.;
Ü accantonamento di una quota di utili ad apposita riserva:
destinata al fondo patrimoniale comune/al patrimonio destinato;
vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
Ü preventiva asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati di cui al D.M. 25 febbraio 2011.
I predetti presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione.
La quota di utili per cui si chiede (rectius, ottiene) l’agevolazione deve essere investita entro il termine dell’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile a riserva.
Misura dell’agevolazione
Nel caso di rete contratto l’organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria della rete ma in ogni caso tutti gli atti posti in essere dalla rete ricadranno nelle sfere giuridiche dei partecipanti alla stessa.
Nel caso invece di rete soggetto l’iscrizione al Registro imprese comporta la trasformazione della rete in centro di interessi autonomo con conseguente soggettività passiva di imposta.
In particolare le reti soggetto sconteranno l'Ires ai sensi dell’art. 73, co.2, del Tuir.
Ai fini Irap, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/97, gli enti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 73, co.1, del Tuir, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all’attività esercitata.
Ai fini Iva, alla rete verrà attribuita una propria partita Iva con obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, anche contabili, previsti per i soggetti passivi di imposta.
In ultimo nelle reti soggetto i versamenti al fondo patrimoniale costituiranno partecipazioni da iscriversi in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Con apposito provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale massima di bonus fiscale spettante alle imprese facenti parte della rete nell’83,0423%, tale percentuale è calcolata come rapporto tra lo stanziamento previsto per l’anno (14 milioni di euro) e il risparmio d’imposta richiesto (€ 16.858.862).