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DECRETI ANTINCENDIO

 

Ad un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 29 ottobre 2022 entra in vigore l’ultimo dei tre decreti antincendio, il D.M. 03 settembre 2021 (Decreto Minicodice) che abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 e stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nei luoghi di lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

 

Le novità

Una delle principali novità del decreto riguarda i casi in cui il datore di lavoro avrà l’obbligo di predisporre e mantenere aggiornato un piano di emergenza. Il documento dovrà riportare i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze e dovrà includere anche una o più planimetrie.

Il piano di emergenza dovrà essere presente nei seguenti casi:

·        luoghi di lavoro ove siano occupati almeno 10 lavoratori;

·        luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;

·        luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco)

Come previsto dall’Allegato II punto 4, per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, possono essere predisposte misure semplificate per la gestione dell’emergenza, che possono essere costituite da una planimetria ed indicazioni schematiche oppure di un piano di emergenza semplificato.

Una delle principali novità introdotte da questo decreto consiste proprio nel fatto che il rischio d’incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

Nei luoghi di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, non è obbligatorio redigere il piano di emergenza, ferma restando comunque la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che possono essere riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Tutte le aziende che avranno l’obbligo di predisposizione del Piano di emergenza dovranno inoltre effettuare le esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

Il decreto specifica inoltre che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro i piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio e per la realizzazione delle esercitazioni antincendio sarà necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti.

In funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso l’attività il Datore di Lavoro fornisce ai lavoratori informazione e formazione sui rischi incendio.

 

Altri argomenti dei decreti

Gli argomenti trattati nel decreto sono:

·                     La valutazione dei rischi di incendio, che deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta;

·                     i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Il D.M. 03 settembre 2021, all’art. 3, fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Sono previste tre casistiche:

·        per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono stabiliti dalle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi;

·        per i luoghi di lavoro definiti a “basso rischio incendio”, definiti nell’Allegato I del decreto, possono essere applicate le indicazioni presenti nel medesimo allegato (Decreto Minicodice) oppure il DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi);

·        per tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

 

Cosa cambia per le aziende

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 29/10/2022, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 29 c. 3) e cioè in caso di:

·        modifiche del processo produttivo;

·        modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

·        evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;

·        infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Concludiamo precisando che la valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità, sarà pertanto prevista solo per le nuove attività avviate successivamente alla data del 29/10/2022 o nei casi di modifiche alle esistenti, di cui all’elenco sopra riportato.

 

Corsi di formazione e aggiornamento

Con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento, come previsto dall’Allegato III cambieranno rispetto al DM 10 marzo 1998 le “denominazioni” dei percorsi formativi che saranno individuati in tre gruppi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. In particolare:

1)     il rischio alto corrisponderà al “LIVELLO 3” e vi rientreranno tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio: fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti);

2)     il rischio medio corrisponderà al “LIVELLO 2” e vi rientreranno i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;

3)     il rischio basso corrisponderà al “LIVELLO 1” e vi rientreranno le attività non presenti nei precedenti punti e in generale quelle in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Il decreto modifica in parte i programmi dei corsi di formazione/aggiornamento per addetti antincendio ma restano invariate le durate rispetto a quelle previste dal DM 10 marzo 1998:

·        Corso di tipo “1-FOR” per addetti antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore

·        Corso di tipo “2-FOR” per addetti antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore

·        Corso di tipo “3-FOR” per addetti antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

CORSI DI AGGIORNAMENTO

·        Corso di tipo “1-AGG” per addetti antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore

·        Corso di tipo “2-AGG” per addetti antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore

·        Corso di tipo “3-AGG” per addetti antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) durante la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio saranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Il decreto stabilisce che l’AGGIORNAMENTO della formazione degli addetti antincendio dovrà essere ripetuto con cadenza almeno quinquennale. I corsi dovranno inoltre essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.

Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).

Infine, tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

 

 

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02/11/2022