AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DEL 2019

 

Tutte le possibili agevolazioni pro-occupazione

 

Con la legge di Bilancio per il 2019 e il D.L. che introdurrà nel nostro ordinamento il reddito di cittadinanza, si arricchisce il quadro delle agevolazioni soggettive per le assunzioni di lavoratori subordinati, con una platea quanto mai eterogenea di destinatari.

 

Accanto a tali novità, rimangono applicabili specifiche agevolazioni legate a situazioni occupazionali del lavoratore (es. percettore NASpI), sostituzioni per maternità con contratti a termine, situazioni soggettive legate a personale con disabilità ovvero a specifiche ipotesi (es.: detenuti).

 

Mappa delle agevolazioni per chi assume

Vengono riepilogate tutte le forme di agevolazioni per le assunzioni del 2019.

Ø Incentivo per assunzione di giovani a tempo indeterminato

Ø Incentivo occupazione Garanzia Giovani (neet)

Ø Assunzione di lavoratori disabili

Ø Assunzione di donne con tasso di disparità superiore al 25%

Ø Assunzione di giovani genitori

Ø Assunzione di studenti a tempo indeterminato (alternanza scuola-lavoro)

Ø Agevolazione per i lavoratori impatriati

Ø Incentivi per assunzione di detenuti

Ø Agevolazione per lavoratori frontalieri

Ø Bonus 80 euro a dipendente

 

Incentivo per assunzione di giovani a tempo indeterminato

Per promuovere l'occupazione giovanile stabile, la legge di Bilancio per il 2018 riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di 3 anni, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui.

Obiettivi

A seguito dell’intervento del D.L. 87/2018, anche per il biennio 2019-2020 i datori di lavoro del settore privato che assumono con contratto a tutele crescenti i giovani fino ai 35 anni (2019) potranno usufruire di un esonero parziale pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali.

A partire dal 2020, salvo sopravvenienze normative, l’esonero spetta in caso di assunzione under 30.

Soggetti interessati

Il nuovo esonero contributivo (50% contributi Inps) è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di:

·     giovani disoccupati che non hanno compiuto 30 anni;

·     giovani disoccupati che non hanno compiuto i 35 anni, limitatamente per le assunzioni nel biennio 2019-2020.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia già stato parzialmente fruito l'esonero, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro, il beneficio sarà riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione (per i mesi ancora spettanti rispetto a 36 di durata complessiva) e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni presso altri datori.

Non impediscono il riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Spese ammissibili

Per poter beneficiare dell’esonero:

il datore di lavoro deve:

- operare nel settore privato;

- essere in regola con gli obblighi di contribuzione e rispettare la normativa in materia di condizioni di lavoro e assicurazione sociale obbligatoria;

- non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

il giovane assunto:

- alla data dell'assunzione non deve aver compiuto i 30 anni (35 anni solo per il biennio 2019-2020);

- non risulti essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con altri datori di lavoro.

Iniziative agevolabili

L’esonero si applica nella misura del 100%, fermo restante il limite di 3mila euro annui e il requisito anagrafico, ai datori di lavoro che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo:

Il bonus è revocato, nei 6 mesi successivi all’assunzione, per:

û il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto;

û il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore beneficiando del bonus rimanente.

Misura dell’agevolazione

L’esonero al 50% si applica, per un periodo massimo di 36 mesi, fermo restando il limite massimo d’importo pari a 3mila euro su base annua. Nei casi di prosecuzione successiva di un contratto di apprendistato professionalizzante in rapporto a tempo indeterminato l'esonero contributivo spetta, invece, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nei limite massimo di 3.000 euro annui. In questi casi, il bonus può essere fruito se il lavoratore, al momento della stabilizzazione, non abbia compiuto 35 / 30 anni.

L’esonero per gli apprendisti è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dei benefici contributivi del contratto di apprendistato.

- L'incentivo non spetta sul lavoro domestico e sui rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri sgravi contributivi (limitatamente ai 36 mesi di vigenza).

Procedura e tempi

L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto Previdenziale.

 

Incentivo occupazione Garanzia Giovani (neet)

Il decreto dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) del 28 dicembre 2018, n. 581, ha prorogato nel limite delle disponibilità finanziarie, l’agevolazione per i giovani Neet iscritti nel programma Garanzia Giovani. L’incentivo occupazione Neet, attivo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, è in sostanziale continuità con l’Incentivo occupazione giovani del 2017, riguarda i giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.

Obiettivi

Il beneficio spetta per le assunzioni a tempo indeterminato del 2019, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate, con fruizione del beneficio, a pena di decadenza, entro il 28/02/2021.

Soggetti interessati

Il beneficio spetta ai soli datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma Garanzia Giovani, evidenziando che in caso di giovani minorenni essi dovranno avere assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

Spese ammissibili

Le misure previste dal programma Garanzia Giovani sono destinate ai soggetti:

·     di età compresa tra i 16 e i 29 anni (da intendersi, 29 anni e 364 giorni) che si registrano al programma GG tramite portale nazionale o regionale;

·     che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni;

·     non inseriti in percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o disoccupati, ex articolo 19, D.Lgs. 150/2015.

Iniziative agevolabili

L’agevolazione è concessa a fronte dell’instaurazione delle seguenti tipologie contrattuali:

·     contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);

·     contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è concesso sia in caso di full time sia in caso di part time ed è fruibile anche per il socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato.

L’agevolazione non spetta in caso di assunzione con:

·     contratto di lavoro domestico;

·     contratto di lavoro occasionale;

·     contratto di lavoro intermittente (anche a tempo indeterminato).

La sede di lavoro sulla quale si effettua l’assunzione non può essere ubicata nella Provincia autonoma di Bolzano.

Misura dell’agevolazione

L’incentivo è pari al totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, escludendo i premi Inail, per un periodo di 12 mesi dall’assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui (€ 671,66 mese) per lavoratore assunto, riparametrabili su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di part time.

Il beneficio spetta nel rispetto del de minimis o, oltre tali limiti, in presenza di un incremento occupazionale netto, con ulteriori condizioni per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni.

L’incentivo deve essere fruito entro il 28 febbraio 2021.

Procedura e tempi

Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo” del sito www.inps.it. L’Inps, dopo le opportune verifiche, informa dell’avvenuta prenotazione dell’incentivo. La procedura è composto dalle seguenti fasi:

a) inoltro istanza preliminare del datore tramite apposito modulo telematico all’Inps;

b) determinazione dell’importo dell’incentivo da parte dell’Inps, previa verifica della disponibilità finanziaria e della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani;

c) comunicazione dell’Inps al datore di lavoro della prenotazione dell’importo del beneficio;

d) entro 10 giorni dalla predetta comunicazione il datore di lavoro dovrà comunicare l’avvenuta assunzione confermando la prenotazione a suo favore;

e) fruizione del beneficio tramite le denunce contributive UniEmens.

 

Assunzione di lavoratori disabili

Sono stati rifinanziati per l’anno 2019 gli incentivi previsti dall’art. 13 della L. 68/1999 per l’assunzione di disabili. In particolare, l’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Obiettivi

L’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato al 35% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Soggetti interessati

Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di disabili ex L. 68/1999, a prescindere dalla natura di imprenditore.

Iniziative agevolabili

- Assunzioni a tempo indeterminato.

- Rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi stipulati con disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

- Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.

- Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.

- Rapporti di lavoro a domicilio.

- Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.

Misura dell’agevolazione

I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla I alla III categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978) è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;

I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra è prevista la misura del 35% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;

I lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa oltre il 45% è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 60 mesi, ovvero per la durata del rapporto a termine (non inferiore a 12 mesi).

Procedura e tempi

La domanda deve essere trasmessa all’Inps mediante l’applicazione DiResco.

L’Inps effettua i controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando, in particolare, la natura privatistica del datore di lavoro che procede alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e la disponibilità di risorse.

Superati i suddetti controlli, alle istanze inviate è attribuito un esito positivo comportante l’autorizzazione alla fruizione del beneficio. A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. (Flusso UniEmens).

 

Assunzione di donne con tasso di disparità superiore al 25%

La L. 92/2012 (cosiddetta legge Fornero) ha previsto, a decorrere dal 2013, degli incentivi di carattere contributivo per l’assunzione di donne disoccupate nei settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% al valore medio, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat.

Il Ministero del Lavoro, con decreto del 28.11.2018, ha individuato, limitatamente al settore privato, i settori e le professioni ai fini della concessione degli incentivi per il 2019. I dati sono stati elaborati con riferimento alle elaborazioni Istat calcolate sulla media annua del 2017.

Obiettivi

Individuare i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla riforma Fornero del mercato del lavoro (legge n. 92-2012).

Soggetti interessati

Assunzione incentivata con:

- contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;

- contratto di somministrazione;

con i seguenti soggetti:

• Donne di qualsiasi età.

• Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

• Residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree di cui all’art. 2, p. 18, lett. e) del Reg. Ce 800/2008 annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro.

Spese ammissibili

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La riduzione si calcola sia sui contributi Inps sia sui premi Inail.

Iniziative agevolabili

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. In caso di assunzione, o di trasformazione, a tempo indeterminato si ha accesso alla riduzione per 18 mesi, mentre per i contratti a tempo determinato la durata dell'agevolazione è limitata a 12 mesi.

Misura dell’agevolazione

La legge 92-2012 ha infatti stabilito, a decorrere dal primo gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di:

• uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;

• donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno 6 mesi;

• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno 24 mesi;

• donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi.

Procedura e tempi

Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’Inps avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”, all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.

La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

 

Assunzione di giovani genitori

L’Inps, con messaggio n. 7376 ha comunicato il ripristino della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 e dell'incentivo per la loro assunzione.

Il fondo “genitori precari” mira a favorire l’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori mediante la creazione di una banca dati che ne raccolga i nominativi ed alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati.

Obiettivi

Al momento dell’assunzione il lavoratore deve essere iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”. L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge sul collocamento dei disabili (L. 68/1999).

Soggetti interessati

Possono iscriversi alla banca dati i giovani fino a 35 anni e genitori di figli minorenni, disoccupati o titolari di una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro: contratto a termine, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione occasionale o a progetto, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa.

Spese ammissibili

Agli iscritti viene riconosciuta una dote di 5mila euro, che viene poi trasferita al suo futuro datore di lavoro (impresa privata o società cooperativa) come incentivo per la sua assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) o per la trasformazione del suo contratto a termine in tempo indeterminato. 

Iniziative agevolabili

Per godere dell’incentivo, al momento della sua assunzione il genitore deve risultare correttamente iscritto alla banca dati, da cui il datore di lavoro deve poterne consultare il codice fiscale. Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

4    l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo in favore dei disabili ai sensi della legge 68/1999;

4    il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale (in tutti i casi rappresenta un’eccezione il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario);

4    il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Un singolo datore di lavoro può utilizzare l’incentivo per massimo 5 lavoratori iscritti alla banca dati. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi all’occupazione.

Misura dell’agevolazione

Si decade dall’iscrizione nei seguenti casi:

û    al compimento del 36esimo anno di età;

û    alla maggiore età dei figli;

û    dopo un contratto a tempo indeterminato.

In caso di cessazione dell’affidamento di un minore, il genitore dovrà procedere alla cancellazione dalla banca dati. Resta sempre la possibilità di ripresentare domanda se si verificano nuovamente le condizioni per l’iscrizione.

Procedura e tempi

Il lavoratore deve iscriversi alla banca dati INPS in via telematica, attraverso il portale dell’istituto previdenziale seguendo il percorso: “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e PIN (chi non ce l’ha può richiederlo online o chiamando il numero verde 803.164), “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori“. A questo punto, comparirà il modulo di domanda da compilare online. E’ possibile iscriversi anche attraverso il sito del dipartimento della Gioventù (anche qui, è necessario il PIN-INPS).

Il datore di lavoro che vuole effettuare l’assunzione agevolata utilizza l’apposito modulo presente nel Cassetto previdenziale aziende del sito INPS, dalla funzionalità “Istanze online“. Il giorno dopo l’invio della domanda, l’istituto attribuisce automaticamente un codice di autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto (dopo la verifica dei requisiti e della disponibilità finanziaria). Anche per i datori di lavoro c’è un manuale INPS con le istruzioni operative dettagliate. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio nella dichiarazione Uniemens, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese.

 

Assunzione di studenti a tempo indeterminato (alternanza scuola lavoro)

La legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di assumere, entro sei mesi dal raggiungimento del titolo di studio (diploma o laurea), studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, godendo di un esonero contributivo massimo di 3.250 euro annui per 3 anni.

Il c. 108 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018), ha previsto un esonero contributivo, totale fino a concorrenza del limite massimo annuo di € 3.000,00, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di 36 mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività in alternanza scuola lavoro o apprendistato duale, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

Obiettivi

Tale misura ha il fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Soggetti interessati

Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato, che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato. Per usufruire della decontribuzione è necessario inviare domanda di ammissione preventiva all’INPS.

Spese ammissibili

Le aziende, possono fruire di un importante sgravio contributivo: il 100% dei contributi obbligatori per il primo anno e al 50% per il secondo e terzo anno, qualora assunti entro 6 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea.

Il periodo, nel quale effettuare le assunzioni, per vedere sorgere il diritto all’esonero contributivo, va dal 1º gennaio al 31 dicembre. In questo periodo, i contratti stipulati a tempo indeterminato (anche in apprendistato) vedranno una decontribuzione massima di 3.000 euro annui.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo. Sono esclusi dall’agevolazione anche i lavoratori a chiamata, mentre consentono l’agevolazione i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e a scopo di somministrazione.

 Iniziative agevolabili

L'esonero sarà applicato sul versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non è generalista ma potrà essere richiesto esclusivamente per quei lavoratori assunti entro sei mesi dall’acquisizione di un titolo di studio, qualora gli stessi abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, una delle seguenti attività:

a) attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- percorsi di alternanza scuola-lavoro - di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

b) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,

- percorsi di istruzione e formazione professionale.

c) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, che tratta le “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”,

- percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore.

d) attività di alternanza nei percorsi universitari, pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti accademici.

Inoltre, usufruiranno dell’esonero contributivo quelle aziende che assumeranno a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 43, o periodi di apprendistato in alta formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 45 del Testo Unico sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015).

Misura dell’agevolazione

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.

L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

·     l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;

·     l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

Per usufruire di questa decontribuzione, è necessario procedere ad una previa domanda di accesso alle risorse messe a disposizione dal legislatore.

Procedura e tempi

La domanda preliminare di ammissione al beneficio contributivo, che dovrà contenere i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, dovrà essere inviata - esclusivamente in via telematica - all’INPS che, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, concederà l’esonero contributivo per il triennio.

 

Agevolazione per i lavoratori impatriati

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.05.2017, n. 17/E, ha illustrato i regimi agevolativi volti ad attrarre nel nostro Paese persone fisiche di potenzialità reddituale, che illustra gli aspetti normativi introdotti e/o modificati dalla L. 232/2016.

Obiettivi

Il regime fiscale di favore per i lavoratori cosiddetti “impatriati”, riguardante laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione è stato esteso anche ai lavoratori autonomi ed è stata ulteriormente aumentata la misura dell’agevolazione.

Soggetti interessati

I destinatari del beneficio sono:

• soggetti in possesso di diploma di laurea (art. 16, c. 1 D.Lgs. 147/2015):

- per il 2016 solo cittadini Ue;

- dal 2017 cittadini Ue e cittadini di Stati extracomunitari.

• soggetti che hanno ricoperto ruoli direttivi o in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (art. 16, c. 1 D. Lgs. 147/2015).

Iniziative agevolabili

La prima condizione per ottenere il beneficio è il trasferimento della residenza in Italia. L’art. 2 del Tuir considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile (art. 43 C.C.).

Le condizioni sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Il beneficiario decade dall’agevolazione se trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia prima che siano decorsi 2 anni dal suo trasferimento in Italia.

Misura dell’agevolazione

Il beneficio consiste nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del Tuir (la misura agevolativa per l’anno 2016 era pari al 30%, rendendo tassato solo il 70% del reddito). Dal 2017 è esente il 50% dell’ammontare del reddito erogato.

Poiché la norma non prevede in modo formale il periodo di imposta a decorrere dal quale l’impatrio assume rilevanza al fine del beneficio, l’Agenzia delle Entrate precisa che poiché la norma trova applicazione a decorrere dal 2016, potranno beneficiare dell’agevolazione i soggetti che abbiano acquisito la residenza fiscale in Italia a partire da tale periodo d’imposta, salva la possibilità riconosciuta ai soggetti beneficiari della L. 238/2010 di accedervi su opzione.

Procedura e tempi

Poiché la norma non prevede in modo formale il periodo di imposta a decorrere dal quale l’impatrio assume rilevanza al fine del beneficio, l’Agenzia delle Entrate precisa che poiché la norma trova applicazione a decorrere dal 2016, potranno beneficiare dell’agevolazione i soggetti che abbiano acquisito la residenza fiscale in Italia a partire da tale periodo d’imposta, salva la possibilità riconosciuta ai soggetti beneficiari della L. 238/2010 di accedervi su opzione.

 

Incentivi per assunzione di detenuti

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1° luglio 2013, n. 78 (convertito dalla L. n. 94/13) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro da parte dei detenuti, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni.

Con il decreto 148/2014 il Ministero della Giustizia ha reso note le modalità attuative del beneficio, regolamentando oltre agli sgravi fiscali, anche quelli contributivi.

Soggetti interessati

Imprese che assumono un detenuto nelle attività produttive all’esterno del carcere sono previste agevolazioni contributive, fiscali ed economiche in parte analoghe a quelle stabilite per chi apre attività imprenditoriali all’interno del carcere.

Si definiscono “detenuti” coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale; gli “internati” sono invece coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.

Misura dell’agevolazione

E’ stata prevista (D.L. n. 78/13) l’applicazione di uno sgravio contributivo, pari all’95% della contribuzione complessivamente dovuta a carico ditta e a carico dipendente, a partire dalla data di assunzione e fino ad un determinato periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione e nello specifico:

·     diciotto mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354/75, e successive modificazioni;

·     ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta avverrà nella colonna a credito dell’F24 tramite il codice tributo di nuova istituzione “6858” (provvedimento Agenzia Entrate n. 153321 del 27 novembre 2015; risoluzione Agenzia Entrate n. 102/E/15). Dal 1° gennaio 2016 il codice tributo 6741 non sarà più utilizzabile.

Procedura e tempi

A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, un’istanza, relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione. In tale istanza dovranno essere indicati i detenuti o internati lavoranti all'interno dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ovvero i semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo.

l'Istituto penitenziario provvederà a trasmettere le istanze ricevute al competente Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

 

Agevolazione per lavoratori frontalieri

Il comma 175 della legge di Stabilità stabilisce che, dall’1.01.2014, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiere o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 6.700.

Soggetti interessati

La nuova versione normativa prevede che l’attività lavorativa sia svolta da residenti in Italia che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi.

Iniziative agevolabili

Ai sensi dell’art. 1, lett. b) del reg. n. 1408/71/CEE, con il termine “lavoratore frontaliero” si intende qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un’attività professionale nel territorio di uno Stato e risiede nel territorio di uno Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a 4 mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza. Ai fini fiscali, per la corretta gestione del lavoratore frontaliero, è necessario rifarsi alle singole convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, in quanto la definizione sopra riportata di diritto comunitario è valida principalmente in materia di sicurezza sociale.

Misura dell’agevolazione

Fino a € 6.700,00  Ø Nessun prelievo fiscale;

Oltre € 6.700,00  Ø Prelievo fiscale solo sulla parte di reddito eccedente € 6.700 con la tassazione secondo le aliquote a scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del Tuir.

Procedura e tempi

La novità consiste nel fatto che la disposizione non avrà più necessità di proroghe annuali, come avvenuto fino al 2013, ma ha natura strutturale.

 

 

01/02/2019

 

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