BONUS DI 600 EURO PREVISTO NEL DECRETO CURA ITALIA ANCHE ALLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

 

Domande all'Inps a partire dal 1° aprile 2020, salvo ritardi

 

Il decreto n. 18/2020, rinominato "Cura Italia", ha previsto per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps, un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, destinato a salire a 800 euro per il mese di aprile, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. Le domande possono essere presentate dal 1° aprile 2020.

 

Con un accordo firmato nella giornata di sabato 28 marzo dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, potranno beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo anche i professionisti iscritti alle casse di previdenza private al rispetto di determinati requisiti di reddito.

 

Soggetti beneficiari

L’art. 27 disciplina l’accesso al bonus per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata Inps e titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, attiva alla stessa data del 23 febbraio 2020, che versano con l’aliquota contributiva in misura pari, per il 2020, al 34,23%. L’art. 28 regolamenta l’indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestione speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) nella quale rientrano artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla gestione autonoma agricola, nonchè i coadiuvanti ed i collaboratori.

Ulteriori condizioni sono previste dall’art. 28 e richiedono di non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione Separata), nè percettori di reddito di cittadinanza e neppure l’Ape sociale e l’assegno ordinario di invalidità.

Con il messaggio n. 1288 del 20 marzo scorso, l’Inps ha precisato che possono accedere al bonus di 600 euro anche i soci lavoratori di Snc e Srl, quali «partecipanti agli studi associati e alle società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1 del Tuir».

Non rientrano gli amministratori di società di capitali, iscritti alla gestione separata Inps, trattandosi di rapporti "societari" e non di rapporti di co.co.co.

Per gli agenti di commercio iscritti all’Enasarco, dopo una serie di correzioni e smentite nelle faq del Mef, è stato chiarito che possono presentate l’istanza direttamente sul sito dell’Inps, testimonianza, questa, di come le cose in un contesto così convulso, possono cambiare da un momento all’altro e senza preavviso.

 

Procedura per la richiesta online

Con la circolare 49 del 30 marzo l’Inps ha fornito le prime istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di accesso all’indennità, che potrà avvenire esclusivamente in via telematica con:

·      Pin dispositivo rilasciato dall’Inps;

·      Spid di livello 2 o superiore;

·      Carta d’identità elettronica 3.0;

·      Carta nazionale dei servizi;

·      in modalità semplificata con la prima parte del Pin Inps.

Nella richiesta dovrà essere indicato l’Iban del conto corrente per l’accreditamento dell’importo legato al beneficio. In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del Pin.

Un paragrafo finale della circolare è dedicato alle incumulabilità e incompatibilità tra le indennità del D.L. 18/2020 e le altre prestazioni professionali. In particolare è precisato che le indennità regolate dal decreto cura Italia sono incompatibili anche con l’Ape sociale.

 

Estensione alle attività professionali iscritti ad ordini con previdenza privata

Anche i professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza private, potranno presentare richiesta dell’indennità pari a 600 euro per il solo mese di marzo. Equanto previsto nel D.M. Lavoro-Economia firmato sabato 28 marzo, che ha differenziato la procedura di richiesta, inserendo dei limiti reddituali.

Possono presentare richiesta dal 1° aprile al 30 aprile 2020 i soli professionisti che hanno percepito nel periodo d’imposta 2018:

- un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;

- un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria e abbiano subito una comprovata contrazione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto al primo trimestre 2019. Il reddito si individua secondo il principio di cassa.

Nel “reddito complessivo” vanno ricompresi tutti i redditi, anche di natura diversa rispetto a quelli professionali, nonchè al lordo dei canoni di locazioni immobiliari da cedolare secca.

Le domande andranno presentate entro il 30 aprile 2020 solo dagli iscritti che non hanno inoltrato, per il medesimo motivo, ulteriori richieste ad altri enti di previdenza obbligatoria. Il sostegno non spetta ai titolari di reddito da pensione, né a quelli titolari di reddito di cittadinanza.

Le singole istanze andranno predisposte seguendo il tracciato che sarà predisposto dai singoli Enti previdenziali. L’utente che ne farà richiesta dovrà autocertificare il possesso dei requisiti; nella singola istanza dovrà essere indicato l’Iban del conto corrente del professionista per l’accreditamento dell’importo legato al beneficio e la copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DISS-COLL, la prestazione di disoccupazione Naspi, le somme derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (ex art. 54-bis del DL 50/2017) entro 5.000 euro annui.

 

Indennità per i collaboratori sportivi

L’art. 96 riconosce anche l’indennità di 600 euro ai titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23.2.2020, presso:

·    federazioni sportive nazionali;

·    enti di promozione sportiva;

·    società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’indennità per i collaboratori sportivi è erogata previa presentazione di una specifica domanda alla società “Sport e Salute spa” (ex “CONI Servizi spa”) ed entro il limite dei fondi stanziati (50 milioni di euro).

Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di gestione del Fondo e le forme di monitoraggio e controllo della spesa dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Reddito di ultima istanza

Non si esclude l’estensione dell’indennità ad altre categorie di lavoratori, facendo ricorso al fondo di ultima istanza, previsto dall’art. 44 del D.L. 18/2020. Allo studio ci sono misure per sostenere, tra gli altri, anche i lavoratori con contratti a termine in scadenza. La platea dei destinatari sarà decisa nei prossimi giorni; da fonti ministeriali si apprende che si sta valutando di farvi accedere anche colf e badanti (circa 860mila).

Il fondo potrebbe erogare un sostegno al reddito ai lavoratori che non si vedono rinnovare un contratto a termine in scadenza in questo periodo, ma una parte di essi potrebbe in alternativa ottenere la Naspi, qualora abbia i requisiti contributivi (almeno 13 settimane negli ultimi quattro anni e almeno 30 giorni effettivi nell’ultimo anno).

 

Verifica per i Clienti dello Studio

Per i Clienti lo Studio provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti necessari, compreso l’inoltro delle domande di richiesta del bonus da 600 euro.

 

 

31/03/2020

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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