INCENTIVI PER AUTO E MOTO

 

Nuovi bonus per auto e moto meno inquinanti

 

Dal 1° agosto (e fino al 31 dicembre 2020) sono ripartiti i nuovi incentivi auto, per l’acquisto di veicoli con basse emissioni di CO2, al fine di preservare l’ambiente e favorirne la sostenibilità. Contestualmente all’incentivo, viene introdotta la cosiddetta “ecotassa”, ovvero un’imposta al momento dell’immatricolazione per acquisto di veicoli nuovi maggiormente inquinanti. I nuovi incentivi si affiancano, e quindi si pongono in continuità, con quelli precedentemente introdotti dalla L. 145/2018.

 

L’estensione operata dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020) prevede una finestra temporale in cui si aggiungono i seguenti contributi: da € 1.000 a € 2.000, rispettivamente senza e con rottamazione. Invece nel caso di acquisto di veicoli “tradizionali” viene aggiunto (affiancato) un bonus di € 750 e di € 1.500, rispettivamente senza rottamazione e con l’acquisto di auto ibride “normali” e medio-piccole, soprattutto diesel (tra 61 e 110 g/Km). Inoltre il venditore aggiungerà uno sconto di almeno € 2.000 o € 1.000 rispettivamente in caso di presenza o assenza di rottamazione.

 

Novità dal 1° agosto 2020 (Art. 44 del D.L. 34/2020)

A chi acquista in Italia, dal 1.08.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

Ø per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1.01.2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2)* emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000:

 

 

Ø per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2* emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è ricono­sciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000:

 

 

* riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo.

 

Categoria di veicoli interessate

I contributi sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal c. 1031 dell’art. 1 L. 30.12.2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non infe­riore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 al netto dell’Iva.

Le persone fisiche che tra il 1.07.2020 e il 31.12.2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal c. 1032 dell’art. 1, L. 30.12.2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incen­tivo di € 750, da sommare ai € 1.500 già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro 3 annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivi­sione o sostenibile.

Il Decreto Rilancio prevede la cumulabilità del nuovo contributo con l’ecobonus previsto dall’art. 1, c. 1031 L. 30.12.2018, n. 145.

 

Incentivi per l’acquisto di moto elettriche

A coloro che, nell’anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 3.000.

Il contributo è pari al 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 4.000, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Il contributo può essere riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’an­no e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, c. 1, n. 1) del c.c.; il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.

 

Ecotassa per autoveicoli inquinanti

Per coloro che, dal 1.03.2019 al 31.12.2021 acquistano, anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, sono tenuti al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/Km (grammi per chilometro di biossido di carbonio emessi).

L’imposta corrispondente sarà pari a:

- € 1.100 per CO2 g/Km tra 161 e 175*

- € 1.600 per CO2 g/Km tra 176 e 200*

- € 2.000 per CO2 g/Km tra 201 e 250*

- € 2.500 per CO2 g/Km superiore a 250*

* riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo.

L’imposta è versata, dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “3500” denominato “ECOTASSA - imposta per l’ac­quisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km - art. 1, c. 1042 L. 145/2018”.

 

 

01/08/2020

 

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