MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

 

Tutti i bonus contenuti nella L. di Bilancio del 2023

 

La Legge di Bilancio 2023 e il decreto Aiuti hanno introdotto molteplici misure per energia elettrica, gas naturale e carburanti: la proroga del credito d’imposta, con estensione alle attività agricole e della pesca, al contributo di solidarietà, all’annullamento degli oneri generali del sistema elettrico, alla riduzione dell’aliquota Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano.

 

E’ la voce del bilancio dello Stato che ha assorbito le risorse maggiori, due terzi del complessivo ammontare messo in campo dalla manovra, per contrastare gli effetti del caro bollette su famiglie e imprese. Vediamo nel dettaglio i principali tasselli del consistente pacchetto “energia”.

 

Crediti d’imposta per acquisto di energia – imprese NON “energivore”

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente so-stenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Crediti d’imposta per acquisto di energia – imprese “energivore”

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 4° trimestre dell’anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell’anno 2023.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese citate e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

 

Crediti d’imposta per acquisto di gas – imprese NON “gasivore”

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Crediti d’imposta per acquisto di gas – imprese “gasivore”

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Disposizioni comuni ai crediti d’imposta precedenti

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023 e non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all’art. 34 L. 388/2000; non è prevista la richiesta di rimborso.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati, sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni dell’art. 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell’art. 121, cc. da 4 a 6 D.L 34/2020.

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre dell’anno 2022 e nel 1° trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il 1° trimestre dell’anno 2023. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

 

Bonus sociale elettrico e gas

Per l’anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto Mise del 28.12.2007 e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, i nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell’anno 2023 fino a 15.000 euro.

Per il 1° trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al D.Mise del 28.12.2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell’ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni, tenendo conto del valore dell’ISEE.

 

Credito d’imposta per acquisto di carburanti in agricoltura

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.

Il contributo è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel 1° trimestre solare dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fab-bricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all’art. 34 L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamen-to del costo sostenuto.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettua-te in favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contrat-ti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2023.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Riduzione IVA nel settore del gas

In deroga a quanto previsto dal D.P.R. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023 sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.

Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

Le disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1.01.2023 al 31.03.2023.

 

Estensione riduzione IVA al teleriscaldamento

In deroga alle disposizioni del D.P.R. 633/1972, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, sono assoggettate all’Iva con l’aliquota del 5%.

Qualora tali forniture siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota dell’Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

 

Energie rinnovabili

Per allinearsi al regolamento approvato dall’Europa lo scorso ottobre, l’Italia ha fissato in manovra un tetto sui ricavi delle fonti di generazione elettrica diverse dal gas, a partire dalle rinnovabili. Sarà il GSE a calcolare la differenza tra l’asticella fissata dalle norme UE e replicata in sede nazionale (180 euro per megawattora) e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato: se la differenza sarà negativa la controllata dal Mef conguaglierà o richiederà al produttore l’importo corrispondente.

Il nuovo tetto non si applicherà agli impianti di potenza fino a 20 kilowatt e alle centrali a carbone oggetto del programma di massimizzazione deciso dal Governo precedente per fronteggiare il taglio dei consumi di gas. Esclusi dal prelievo, poi, anche gli impianti green già sottoposti al meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia introdotto dal decreto Sostegni ter: quelli con potenza superiore a 20 kilowatt che beneficiano di premi fissi derivanti dal Conto energia e sganciati dai prezzi di mercato, nonché gli impianti sopra i 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione ed entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010.

 

Biocarburanti avanzati

Slitta di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dal decreto emanato dallo Sviluppo economico nel 2018 per accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti.

Quel decreto prevede il riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti. La proroga arriva dopo quella concessa per il comparto del biometano, ma dovrà incassare il benestare della Commissione Europea.

 

Comunicazione all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo 2023

Per non perdere il diritto di utilizzo del credito, i beneficiari dei crediti d’imposta riguardanti il 3° e il 4° trimestre 2022 dovranno inviare, entro il 16 marzo 2023, una comunicazione alle Entrate con evidenza del credito maturato nel 2022. Lo prevede il co. 6 dell’art. 1 del decreto Aiuti quater 176/2022, convertito in legge.

L’omessa comunicazione è punita con perdita del diritto di effettuare la compensazione del credito residuo al termine dell’anno 2022. Si attende ora il provvedimento di approvazione del modello telematico.

 

 

09/01/2023

 

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