CREDITO IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITA' 2021

 

Comunicazione per prenotare l'agevolazione entro il 31 marzo 2021

 

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

 

La comunicazione telematica di accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”), va presentata dall’1.3 al 31.3.2021.

 

Conferme per il 2021

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha aumentato l’agevolazione al 50% degli investimenti effettuati ed esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.

L’art. 1, co. 608 della Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, ha introdotto il nuovo comma 1-quater, prevedendo l’estensione anche per il 2021 e il 2022 della quantificazione del bonus a favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura del 50% degli investimenti effettuati.

Sempre per il 2021 e il 2022 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio - TV applicando le “vecchie” regole, ovvero nella misura del 75% degli investimenti, con la sussistenza dell’incremento percentuale di almeno l’1%.

 

Soggetti interessati

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, il credito d’imposta è destinato ad imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali, che abbiamo effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

 

Spese ammissibili

Sono:

Ø gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (on-line), con le caratteristiche indicate all’art. 7, co. 1 e 4, del D.Lgs. n. 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Ø gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, co. 6, lettera a), numero 5) della L. n. 249/1997.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo, la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc), la pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google, le spese per la produzione di volantini cartacei e i siti web non registrati come testata giornalistica.

Le spese sono ammissibili al netto di quelle accessorie, dei costi d’intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale e/o connessa.

 

Procedura di accesso al credito

Come sopra accennato, sulla base di quanto previsto dal nuovo co. 1-ter dell’art. 57-bis, per accedere al beneficio per il 2021, i soggetti interessati devono:

- presentare dal 1° al 31 marzo 2021 con modalità telematica la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo”;

- presentare dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022 con modalità telematica la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, dove indicare il totale delle fatture effettivamente contabilizzate, relative alle spese effettuate dal 1/1 al 31/12/2021, di fatto confermando o rettificando quanto comunicato in precedenza nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata.

Nessun documento va allegato alla comunicazione né alle autodichiarazioni contenute nel modello telematico. Il richiedente dovrà però conservare tutta la documentazione a sostegno della domanda, da esibire su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

 

Utilizzo del credito in compensazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, secondo l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sui relativi siti Internet, nella misura ivi indicata, al codice tributo 6900.

Il credito d’imposta andrà successivamente indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

 

Verifica per i Clienti dello Studio

Per i Clienti dello Studio verrà verificata l’entità della spesa sostenuta e la convenienza a presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta.

 

 

09/03/2021

 

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