CREDITO IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE

 

Favorita la ricapitalizzazione delle società fino al 31/12/2020 

 

A fine di sostenere le PMI, che rappresentano il principale tessuto produttivo del nostro Paese, l’art. 26 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha introdotto un’agevolazione fiscale legata alla ricapitalizzazione societaria, attraverso l’immissione di capitale sociale, che talvolta può essere un valido elemento anche per presentarsi con maggiore efficacia di fronte ai tradizionali canali di finanziamento bancari.

 

Si tratta di tre forme di aiuto legate all’emergenza Covid di cui due hanno natura fiscale, consistendo in un credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro a società di medie dimensioni in emergenza sanitaria (co. 4) e in un credito d’imposta a favore delle società stesse (co. 8). Dopo l’autorizzazione comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 210 del 24 agosto 2020).

 

Soggetti interessati

I soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più società (in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dalle stesse) potranno fruire di un credito di imposta pari al 20% dell’ammontare del conferimento eseguito, presentando all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza. Più nello specifico i conferimenti possono essere effettuati dalle:

- società per azioni;

- società in accomandita per azioni;

- società a responsabilità limitata, anche semplificata;

- società cooperative;

- società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;

- società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.

L’agevolazione è riconosciuta anche in relazione agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Al successivo co. 2 dall’art. 26 si specificano il rispetto di ulteriori requisiti per i beneficiari che:

- alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria (regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014);

- devono trovarsi in una situazione di regolarità contributiva;

- devono trovarsi in una situazione di regolarità in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

- non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato, gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

- non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- non deve essere intervenuta nei confronti dei soci, del titolare effettivo e degli amministratori condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per i reati commessi in violazione delle norme contro l’evasione in materia di imposte dirette o Iva.

 

Come si configura il bonus

L’agevolazione riguarda sia il socio che apporta il conferimento che la società che lo riceve e prevede:

- un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società (art. 26, co. 4);

- un credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso (art. 26 co. 8).

Qualora venga accertata l’insussistenza dei requisiti previsti o la società provvedesse a distribuire riserve in data anteriore al 1° gennaio 2024, l’agevolazione andrà restituita maggiorata degli interessi legali.

 

Requisiti societari richiesti

I requisiti soggettivi richiesti dalla norma istitutiva dell’agevolazione e confermate dal decreto attuativo del 10 agosto 2020 sono piuttosto stringenti, i principali sono:

- ammontare dei ricavi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a-b del Tuir), relativi all’esercizio 2019 superiori a 5 milioni di euro e inferiori a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento ai ricavi su base consolidata);

- riduzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento ai ricavi su base consolidata);

- delibera di un aumento di capitale a pagamento, con contestuale integrale versamento nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020.

L’agevolazione spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società partecipate, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta, a pena di decadenza dall’agevolazione, fino al 31 dicembre 2023.

 

Contenuto e presentazione della domanda

Alle società che soddisfano le condizioni sopra richiamate, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

La società che intende avvalersi del credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate una apposita istanza (che sarà approvata con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) contenente:

a)   l’indicazione dell’ammontare delle perdite ammissibili all’agevolazione e dell’importo del credito d’imposta richiesto;

b)   l’indicazione dell’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto in favore degli investitori, con i relativi codici fiscali;

c)    la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare che la società non ha beneficiato di aiuti di stato per ammontare superiore a determinati importi;

d)   la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero, da portare in diminuzione del credito d’imposta;

e)   gli altri elementi eventualmente individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Va acquisita e deve essere conservata anche la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi collettivi del risparmio che hanno effettuato i conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo riconosciuto.

 

Utilizzo del credito d’imposta e aspetti contabili

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, co 5 del Tuir.

 

Verifica per i Clienti dello Studio

Per i Clienti dello Studio verrà verificata la misura dimensionale dell’impresa e gli incrementi patrimoniali eseguiti nel 2020, per la presentazione della domanda di ottenimento del credito d’imposta.

 

 

28/09/2020

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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