CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

 

Spese per adeguamento locali e acquisto dispositivi individuali

 

Tra i provvedimenti emanati per fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria, il decreto Cura Italia (D.L. 17.03.2020, n. 18) aveva previsto il riconoscimento di un credito d’imposta del 50% in relazione alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il decreto Rilancio ha abrogato il precedente analogo incentivo, elevato al 60% il credito d’imposta per gli investimenti finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus, mentre il decreto Liquidità lo ha esteso anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

 

In alternativa all’utilizzo del credito d’imposta, per compensare Iva, contributi e ritenute d’acconto è possibile la cessione del credito a Istituti di credito o altri intermediari, mediante un’apposita comunicazione telematica.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’apposito modello utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute o che il contribuente prevede di sostenere.

 

Spese ammissibili

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese per la riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Tra le spese per la sanificazione degli ambienti rientrano l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, calzari, eccetera), prodotti detergenti, dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) e dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

 

Adeguamento ambienti di lavoro (art. 120)

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese sostenute dai soggetti esercenti attività d’impresa in luogo aperto al pubblico, individuati dai seguenti codici attività Ateco:

551000 Alberghi

552010 Villaggi turistici

552020 Ostelli della gioventù

552030 Rifugi di montagna

552040 Colonie marine e montane

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 Gestione di vagoni letto

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 Ristorazione con somministrazione

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 Gelaterie e pasticcerie

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 Ristorazione ambulante

561050 Ristorazione su treni e navi

562100 Catering per eventi, banqueting

562910 Mense

562920 Catering continuativo su base contrattuale

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400 Attività di proiezione cinematografica

791100 Attività delle agenzie di viaggio

791200 Attività dei tour operator

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000 Organizzazione di convegni e fiere

900101 Attività nel campo della recitazione

900109 Altre rappresentazioni artistiche

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e

spettacoli

900202 Attività nel campo della regia

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100 Attività di biblioteche ed archivi

910200 Attività di musei

910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420 Stabilimenti termali

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E, chiarisce l’ambito oggettivo di applicazione del tax credit, suddividendo le spese agevolabili sostenute nel 2020 tra interventi e investimenti agevolabili.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 che la stessa norma istitutiva individua negli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, d’ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Per accedere all’agevolazione in esame è necessario che i predetti interventi siano stati prescritti da disposizioni normative e previsti dalle Linee guida per le riaperture delle attività elaborate da Amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.

Gli investimenti agevolabili vengono invece identificati come quelli per attività innovative come lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. La norma, riferendosi allo sviluppo, consente di agevolare anche gli investimenti in economia ovvero sviluppati internamente anche se sarà molto più frequente l’acquisto di software, sistemi di videoconferenza oltre a quelli per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

 

Sanificazione e acquisto dispositivi individuali (art. 125)

L’art. 125 del D.L. n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n. 23/2020 (che prevedevano uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19), ha rivisto l’agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e gli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi o prodotti utilizzabili per garantire la salute di lavoratori e degli utenti.

L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e imputando ai fini del conteggio, ad esempio il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate oltre ai prodotti disinfettanti impiegati.

Per l’acquisto di dispositivi e di altri prodotti, devono intendersi:

- le mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;

- prodotti detergenti / disinfettanti;

- dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;

- dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

 

Soggetti beneficiari e misura dell’agevolazione

Per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) i soggetti beneficiari sono individuati dall’elenco dei codici Ateco riportati nell’allegato 1 all’articolo 120 del D.L. 34/2020. Rientrano tra i beneficiari anche i forfettari e le fondazioni. L’ammontare del credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80mila euro, per un credito d’imposta massimo di 48mila euro.

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in quanto il citato art. 120 fa riferimento alle “spese sostenute nel 2020” e fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione.

Risultano escluse le attività non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i) e l) del Tuir).

Per le spese di sanificazione e acquisto dispositivi individuali (art. 125) i soggetti beneficiari sono tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, inclusi gli enti non commerciali (compresi ETS ed Enti religiosi riconosciuti), non rilevando il regime fiscale adottato; sono quindi ricompresi i soggetti forfetari, i minimi e le imprese agricole. Risultano escluse le attività non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i) e l) del Tuir).

Il credito d’imposta pari al 60% fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario. Il limite massimo di spesa a pari a € 100.000 (100.000 x 60% = 60.000).

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in quanto il citato art. 125 fa riferimento alle “spese sostenute nel 2020” e fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione.

 

Utilizzo del credito

Per la fruizione del credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) dovrà essere presentata, dal 20 luglio al 30 novembre 2021, apposita comunicazione in modalità telematica indicando l’ammontare delle spese ammissibili alla quale seguirà, entro 5 giorni, la ricevuta di presa in carico o lo scarto motivato.

L’utilizzo in compensazione nel modello F24 potrà avvenire solo dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Entro tale ultima data sarà possibile cedere, anche parzialmente, il credito comunicandolo alle Entrate dal 1° ottobre 2020.

Per le spese di sanificazione e acquisto dispositivi individuali (art. 125) i beneficiari dovranno presentare dal 20 luglio al 7 settembre 2020, apposita comunicazione in modalità telematica indicando l’ammontare delle spese ammissibili alla quale seguirà, entro 5 giorni, la ricevuta di presa in carico o lo scarto motivato. Merita evidenziare che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della ripartizione percentuale tra le risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

L’utilizzo in compensazione nel modello F24 potrà avvenire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario (entro l’11 settembre 2020).

 

Cessione del credito

Come previsto dall’art. 122 del D.L. n. 34/2020, i soggetti beneficiari dei predetti crediti d’imposta possono optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi Istituti di credito o intermediari finanziari).

La stessa Agenzia, con il Provvedimento 10.7.2020, ha approvato l’apposito modello che i beneficiari delle predette agevolazioni devono utilizzare per comunicare le relative spese sostenute / che intendono sostenere in relazione ai predetti crediti d’imposta.

La comunicazione della cessione, va effettuata dal soggetto cedente mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’1.10.2020, ovvero dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione, se la stessa è stata inviata dopo il 30.9.2020.

 

Aspetti contabili e fiscali

La circolare 20/E conferma che il credito sulla sanificazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap mentre quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nel silenzio della norma, deve essere assoggettato ad entrambe le imposte.

 

Confronto tra le due misure di credito

Con l’ausilio della tabella che segue, si mettono a confronto le due misure di credito:

 

 

Adeguamento ambienti lavoro

Art. 120 del D.L. 30/2020

Sanificazione /acquisto dispositivi

Art. 125 del D.L. 30/2020

Effettuazione degli interventi

Fino al 31/12/2020

Fino al 31/12/2020

Beneficiari

Attività il luoghi aperti al pubblico, individuate da specifici codici Ateco

Imprese, professionisti ed Enti non commerciali, Ets e religiosi

Misura dell'agevolazione

60% su un massimo di spesa di 80.000 euro

60% su un massimo di spesa di 100.000 euro

Credito massimo spettante

48.000 euro

60.000 euro

Presentazione della comunicazione

Dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021

Dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020

Utilizzo del credito

Nel modello F24 dal 2021 o cessione del credito

Nel modello F24 dal settembre 2020 o cessione del credito

 

Verifica per i Clienti dello Studio

Per i Clienti dello Studio verrà verificata l’entità della spesa sostenuta e la convenienza a presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta.

 

 

20/07/2020

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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