STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì 8 novembre 2013

 

 

 

 

OGGETTO: Indennità di malattia e congedo estesa ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.

 

Spettabile Azienda,

con la circolare n. 77/13 l’Inps ha fornito gli indirizzi interpretativi del diritto alla tutela previdenziale unitamente alle istruzioni operative per l’erogazione dell’indennità di malattia e di congedo parentale sono state estese nel tempo a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

In particolare a far data dal 1° gennaio 2012 il diritto è stato esteso anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Si tratta dei liberi professionisti cosiddetti “scassati” cioè coloro che non hanno un specifico ente di previdenza (per citare alcuni esempi, il web designer, il grafico pubblicitario, l’igienista dentale, ecc.).

Occorre distinguere i due casi indennità:

·     di malattia;

·     di congedo parentale.

 

Indennità di malattia

La tutela fa riferimento agli eventi verificatesi a far data dal 1° gennaio 2012 per i liberi professionisti e dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori parasubordinati.

Per lavoratori parasubordinati devono intendersi collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e in generale tutti i lavoratori per i quali l’onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione e per i quali sussiste obbligo di iscrizione alla Gestione separata con aliquota piena.

Restano esclusi gli eventi di durata inferiore ai 4 giorni con l’eccezione del caso in cui tali giorni costituiscano proseguo, ovvero ricaduta, di eventi precedenti, in tal caso l’indennizzo riguarderà l’intero evento.

Presupposto essenziale è lo svolgimento dell’attività lavorativa al verificarsi dell’evento e la relativa astensione dal lavoro, oltre al requisito contributivo e reddituale.

Per perfezionamento del requisito contributivo si intende l’accredito di contributi corrispondenti almeno a 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il fatto.

Affinché l’evento venga riconosciuto è necessario trasmettere telematicamente all’Inps un certificato medico attestane l’incapacità temporanea al lavoro. Con riferimento agli eventi di durata inferiore ai 4 giorni, non potendo determinare a priori la durata dell’evento, è necessario trasmettere all’Inps la certificazione di malattia anche in caso di eventi inferiori a tale limite. Il lavoratore dovrà anche presentare, sempre telematicamente, apposita dichiarazione per il riconoscimento della prestazione dalla quale risultino tutti gli elementi utili alla liquidazione dell’indennità.

 

Indennità di congedo parentale

Il congedo parentale spetta per tre mesi nell’arco del primo anno di vita del nascituro. La tutela fa riferimento agli eventi verificatesi a far data dal 1° gennaio 2012 per i liberi professionisti e dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori parasubordinati.

In particolare con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 devono intendersi oggetto di tutela anche gli eventi verificatesi prima di tale data ma per i quali al 1° gennaio non fosse ancora trascorso il limite temporale di un anno.

Presupposto essenziale è lo svolgimento dell’attività lavorativa al verificarsi dell’evento e la relativa astensione dal  lavoro, oltre al requisito contributivo.

Il requisito contributivo si intende soddisfatto con l’accredito di contributi corrispondenti almeno a 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il fatto. Non necessita invece alcun requisito reddituale.

Il lavoratore dovrà anche presentare telematicamente apposita domanda per il riconoscimento della prestazione dalla quale risultino tutti gli elementi utili alla liquidazione dell’indennità.

L’ammontare dell’indennità per congedo è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

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