STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 8 maggio 2025
OGGETTO: Rateazioni INPS e INAIL con nuovo calcolo interessi.
Spettabile Azienda,
la Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 17 aprile 2025 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur) che, dal 23 aprile 2025, è pari al 2,40%.
Inps e Inail, rispettivamente con le circolari n. 80/2025 e n. 27/2025, hanno commentato tale variazione che incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
Inps
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 aprile 2025. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Dalla medesima data l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,40% annuo.
Quanto alle sanzioni civili, la situazione è la seguente:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, articolo 116, L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti);
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,40% in ragione d’anno;
- nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), come previsto al primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti);
- con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10, articolo 116, L. 388/2000, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284, cod. civ.;
- in caso di procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur), pari al 2,40%.
Inail
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori, per le istanze di rateazione presentate dal 23 aprile 2025, sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,40%.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto, tenendo presente che la sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti:
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso, dal 23 aprile 2025, del 7,90%;
- se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la misura della sanzione è pari al 2,40%;
- in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al 7,90% sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, o del 9,90% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia;
- in caso di procedure concorsuali, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,40%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,40%.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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