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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì 5 maggio 2014

 

 

 

OGGETTO: Quadro RW e investimenti all’estero.

 

Spettabile Azienda,

con l’approssimarsi della compilazione della dichiarazione dei redditi, diventa di particolare importanza conoscere gli obblighi e le novità in materia di monitoraggio fiscale ed investimenti esteri per il periodo di imposta 2013, e della necessità di concepire un nuovo quadro RW all’interno del modello Unico 2014.

 

La compilazione di questo quadro all’interno della dichiarazione dei redditi è uno degli argomenti che generano più dubbi tra gli operatori, che oltre alle novità introdotte sul monitoraggio valutario, si complica ulteriormente per l’accorpamento con i quadri dedicati all’Ivie e all’Ivafe, le cui regole compilative non sempre coincidevano con quelle del monitoraggio fiscale. Infatti, esso consente: 

 

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (esempio: soggetto residente con delega al prelievo su un conto corrente estero). Anche con la nuova disciplina, resta fermo che il modulo RW non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti.

 

La prima questione da risolvere è la determinazione del valore dell'attività finanziaria, alla luce dell’accorpamento tra monitoraggio fiscale e Ivafe. Un principio guida è che il valore da indicare è quello che risulta dalle regole Ivafe cui soggiace il monitoraggio fiscale. Quindi, facendo l’esempio dei conti correnti detenuti all’estero, il dato essenziale è individuare la giacenza media che costituisce l’elemento rilevante.

Questo dato coincide con il valore finale (colonna 8, rigo RW1), ma bisogna ricordare che vanno segnalate anche altre informazioni, quali il valore iniziale all'1.1.2013 e il valore più elevato nel caso di attività finanziaria detenute in un Paese black list. In merito al dato da indicare quale valore finale (giacenza media) emerge un primo problema compilativo poiché questo dato non risulta dai documenti di sintesi prodotti dagli istituti di credito, per cui dovrebbe essere calcolato manualmente dal contribuente con procedure piuttosto macchinose. Il tutto considerando anche che l’informazione fondamentale ai fini sostanziali è solo se la giacenza media supera o non supera i 5mila euro. Pertanto, ai fini Ivafe, indicare una giacenza media di 5.001 euro o di 100mila euro non comporta differenze nel senso che il dovuto sarà sempre 34,20 euro. Vero è che il dato serve anche per il monitoraggio fiscale quindi, teoricamente, un’errata indicazione della giacenza media potrebbe essere sanzionata in base alle regole di quest’ultimo comparto.

 

Un secondo elemento di difficoltà è rappresentato dalle casistiche degli esoneri nella indicazione dei conti correnti esteri, che non sono uguali tra Ivafe e monitoraggio fiscale. Nel caso dell’Ivafe si parla di giacenza media non superiore a 5mila euro, mentre per il monitoraggio fiscale (ex D.L. 4/2014) si parla di picco massimo raggiunto dal conto corrente nel corso del periodo d’imposta superiore o meno a 10mila euro. Quindi si potrebbe avere una situazione in cui un conto corrente non supera il dato di giacenza di 5mila euro, mentre il picco supera i 10mila euro. In questa situazione si ritiene che il dato vada esposto (anche se ai soli fini del monitoraggio fiscale) senza produrre un debito di imposta. Potrebbe accadere anche il caso in cui siano detenuti più conti correnti esteri, tutti con giacenza media inferiore a 5mila euro e pure con picchi singolarmente inferiori a 10mila euro, ma cumulativamente superiori, sempre gli importi massimi, a 10mila euro. Ai fini del monitoraggio fiscale il controllo del picco massimo dovrà tener conto cumulativamente di tutti i conti correnti detenuti, come del resto avveniva lo scorso anno per controllare il superamento o meno del tetto di 10mila euro per le attività patrimoniali o finanziarie detenute all'estero. Da qui la conseguenza che superando cumulativamente il tetto di 10mila euro tutti i conti correnti dovrebbero essere indicati per giacenza media.

La regola dell’Ivafe è differente, nel senso che se ogni singolo conto fosse detenuto in banche estere diverse e con giacenza media inferiore a 5mila euro non sarebbe dovuta alcuna imposta. Ecco un altro caso in cui l’accorpamento di Ivafe e monitoraggio fiscale comporta che debba essere indicata la giacenza media di ogni singolo conto corrente, anche senza dare luogo ad alcun debito d’imposta.

 

Tralasciando le questioni troppo tecniche e normativamente complesse, di seguito si indica un glossario delle definizioni e dei termini utilizzati per il monitoraggio e per le attività detenute all’estero, dimodochè ciascuno possa valutare se rientra in queste specifiche situazioni.

 

MONITORAGGIO FISCALE 

È l’obbligo sancito dalla legge 167/1990 di segnalare, da parte del contribuente, le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero, nel modello Unico di ogni anno. Il quadro deputato ad accogliere queste informazioni è l’RW. L’obbligo di segnalazione è rafforzato da sanzioni per l’inosservanza che vanno dal 3% al 15% delle attività non dichiarate. Se le attività non dichiarate sono ubicate in Paesi a fiscalità privilegiata, gli importi delle sanzioni vengono raddoppiati.

 

IVIE 

È l’imposta dovuta dalle persone fisiche che detengono la proprietà o altro diritto reale (compreso l’utilizzatore del leasing) di immobili ubicati all’estero.

L’imposta presenta molte analogie con l’Imu a partire dalla aliquota dell’imposta pari allo 0,76% sul valore del fabbricato (0,4 se l’immobile è prima casa) rapportato alla quota di proprietà ed ai mesi di possesso.

 

IVAFE 

È l’imposta dovuta da chi detiene attività finanziarie all’estero, in analogia con l’imposta di bollo dovuta da chi detiene alcune attività finanziarie in Italia. L’imposta è dovuta nella misura dello 0,15% sulle attività finanziarie in genere, mentre sui conti correnti è dovuta la cifra fissa di 34,20 euro. Anche questa imposta è dovuta dalla persona fisica che detiene la proprietà dell'attività o altro diritto reale.

 

QUADRO RW PER TUTTE LE INFORMAZIONI 

A partire dal modello Unico 2014, le indicazioni relative alla base imponibile e all’ammontare dell’imposta Ivie, Ivafe e le informazioni relative alla detenzioni di beni esteri, cioè il monitoraggio fiscale, vengono eseguite su un unico quadro: il quadro RW.

 

VALORE DA INDICARE 

Nel passato i dati relativi agli immobili esteri e alle attività finanziarie estere presentavano modalità di determinazioni diverse tra Ivie e monitoraggio fiscale ed Ivafe e monitoraggio fiscale. L’unificazione delle informazioni in un unico quadro ha comportato la necessità di uniformare le modalità di determinazione del valore, nel senso che prevalgono le regole dell’Ivie e dell’Ivafe rispetto a quelle precedenti del monitoraggio fiscale.

 

BASE IMPONIBILE IMMOBILI

Può essere calcolata in modi diversi a seconda dei casi e della convenienza. In primo luogo si parla di costo di acquisto o valore di mercato se il costo di acquisto non è disponibile. Nel caso di immobili ricevuti per successione o donazione si può assumere il valore indicato nelle relative denunce.

Per gli immobili ubicati nello Spazio Economico Europeo (SEE) è possibile assumere il valore catastale secondo la legislazione vigente nel singolo paese, mentre in Francia, Belgio, Malta e Irlanda il valore catastale non è utilizzabile. Dall’imposta dovuta si sottrae l’imposta patrimoniale eventualmente già pagata nello stato estero.

 

BASE IMPONIBILE IVAFE 

Si assume il valore di mercato dell’attività finanziaria alla data di riferimento (31 dicembre o data di dismissione). Per azioni o titoli non negoziati in mercati regolamentati si assume il valore nominale.

 

TITOLARE EFFETTIVO

Il soggetto che detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale di società estera, assume lo status di titolare effettivo, il che comporta (quando la partecipata è ubicata in Paese black list) che il valore della partecipazione vada determinato con riferimento diretto al valore degli investimenti detenuti all’estero dalla stessa società.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i più cordiali saluti.

 

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