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ALBA, lì 20 aprile 2017

 

 

CIRCOLARE N. 162

 

IN EVIDENZA

L’anno fiscale è appena cominciato, ma si preannuncia davvero molto lungo e intenso per i prossimi mesi. Dopo la scadenza della dichiarazione Iva annuale e quella dello spesometro 2016, per non parlare del “pasticciaccio” degli Intrastat, prima eliminati e poi reintrodotti, la tanto annunciata semplificazione del calendario fiscale in realtà poi si è tradotta in un nulla di fatto. È l’effetto congiunto di nuovi adempimenti che si sommano (e non eliminano quelli già esistenti) a destare una situazione di scoramento sia nei contribuenti che nei professionisti che li assistono.

Tra febbraio e marzo sono state trasmesse le certificazioni uniche e gli altri dati e informazioni utili da inserire nella dichiarazione dei redditi 730 precompilata 2017, che quest’anno si arricchisce anche delle comunicazioni da parte degli amministratori di condominio per le spese su interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni.

Al 31 maggio debutterà la nuova trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva, cha si affianca all’obbligo di trasmissione telematica del contenuto delle fatture (spesometro 2017), sia emesse che ricevute, registrate nel trimestre di riferimento.

Estate tranquilla? Non sembrerebbe. La novità 2017 è che non ci sarà più il tax day. Il 16 giugno sarà dedicato al versamento dell’IMU e della Tasi. Mentre il 30 giugno sarà la volta di pagare il saldo 2016 della dichiarazione dei redditi 2017 e Irap 2017 per anno 2016 e la prima rata dell’acconto 2017. Il 30 giugno scade anche il termine per il versamento del saldo 2016 e del primo acconto 2017 della cedolare secca e la presentazione del modello Redditi cartaceo.

Il vero ingorgo rischia di essere quello di luglio, con la presentazione del 730 da parte di Caf o altri intermediari, il versamento con maggiorazione dello 0,4% delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2017 e Irap 2017 per anno 2016 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires, il versamento con maggiorazione dello 04% dei contributi Inps per artigiani e commercianti e la presentazione del 770.

L’autunno fiscale si apre ufficialmente il 18 settembre con la prima trasmissione del nuovo spesometro (semestrale solo per il 2017). L’appuntamento clou è il 2 ottobre per la presentazione telematica del modello Redditi (ex Unico).

Poi sarà la volta di mettere mano al portafoglio con i versamenti di fine anno. Acconti d’imposta entro il 30 novembre, saldo IMU e Tasi entro il 18 dicembre, acconti Iva entro il 27 dicembre. Per quello che sarà a tutti gli effetti un vero banco di prova di sopravvivenza fiscale.

 

SCADENZARIO

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO

Martedì 16 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a debito del trimestre precedente (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø      Terza rata dell’Iva a debito riferita al conguaglio annuale risultante dalla dichiarazione Iva;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Versamenti relativi alla I^ rata del contributo fisso IVS dovuto all’Inps per il 2017 da parte di artigiani e commercianti;

Ø      Versamento della seconda rata Inail per chi ha deciso di rateizzare il debito relativo all’autoliquidazione.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Scade il 2 maggio p.v. la presentazione dell’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale relativo al 1° trimestre 2017, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/72, utilizzando il modello IVA TR con le nuove istruzioni (provvedimento Agenzia delle Entrate del 28/03/2017).

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2017 (quest’anno il termine di presentazione scade il 2 maggio in quanto il 30 aprile cade di domenica).

E’ possibile richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito Iva maturato nel trimestre (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che il credito Iva maturato sia di importo superiore a € 2.582,28 e che nel singolo trimestre sussista almeno uno dei requisiti richiesti.

Per gli utilizzi in compensazione del credito fino a 5.000 euro è sufficiente presentare il modello TR e dal giorno successivo si potrà operare la compensazione con il codice 6036 da esporre nella colonna a credito del modello F24, mentre per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione potrà avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

Le successive scadenze per la presentazione sono le seguenti:

- 31 luglio 2017 per il 2º trimestre;

- 31 ottobre 2017 per il 3º trimestre.

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

DICHIARAZIONE REDDITI, IMU e Tasi

In vista dell’appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli per la Dichiarazione dei Redditi e alla gestione dell’IMU e Tasi, per i soggetti tenuti al pagamento delle imposte sulla casa.

Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, inerente l’anno 2016, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

Si ricorda che ad oggi le scadenze previste sono le seguenti:

Presentazione modello 730/2017

Entro il 7 luglio all’Agenzia delle Entrate, al sostituto d’imposta, al Caf o professionista

Pagamento imposte

Entro il 30 giugno senza maggiorazione

Dal 1/7 al 31 luglio con maggiorazione 0,4%

Pagamento acconto IMU e Tasi

Entro il 16 giugno

Dichiarazione per variazioni IMU

Entro il 30 giugno

Presentazione modello Redditi 2017 (ex modello Unico)

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 2 ottobre con modalità telematica

 

Si rammenta che in caso di mancata restituzione NON sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

: Per visualizzare l’elenco dei documenti

 

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Anche quest’anno, a partire dal 18 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet la dichiarazione precompilata del modello 730/2017 per i titolari di redditi di lavoro dipendente / pensione (art. 49 del Tuir) e di taluni redditi assimilati (art. 50 del Tuir).

Oltre alle informazioni presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno i contribuenti troveranno molti più dati sulle spese sanitarie ma non solo. Nella precompilata 2017 sono presenti sia le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, che le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari e non accreditate. A queste spese si aggiungono, oltre a quelle già presenti lo scorso anno, anche le spese veterinarie comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai veterinari, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate all'Agenzia dagli amministratori di condominio.

Come accaduto per l’annualità passate, anche quest’anno saranno sostanzialmente tre le vie percorribili:

- prendere visione del mod. 730 precompilato ed inviarlo direttamente;

- presentarlo tramite il sostituto d’imposta, se questo abbia comunicato entro il 15 gennaio scorso la volontà di prestare assistenza fiscale;

- presentarlo tramite Caf o professionista abilitato.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata direttamente con l’utilizzo del codice Pin (username e password Fisconline) o usando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la Carta nazionale dei servizi, o ancora conferendo delega al Caf/professionista abilitato o in alternativa al sostituto d’imposta.

Da non dimenticare, infine la possibilità di continuare a gestire il 730 con le modalità tradizionali, attraverso il canale Caf/intermediario o del sostituto d’imposta, “ignorando” di fatto il modello precompilato; possibilità che diventa un obbligo in tutte quelle situazioni in cui non è disponibile il modello precaricato dalle Entrate.

In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione di agosto/settembre.

Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

: Per un maggior approfondimento

 

NOTIZIARIO

DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD ENTRO IL 2 MAGGIO

In assenza di modifiche di legge, la dichiarazione ambientale rifiuti (MUD) avverrà con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. La scadenza è il 30 aprile, ma essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.

I produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di presentazione del MUD sono così individuati:

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci addetti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).

La presentazione della comunicazione ambientale MUD 2017 dovrà essere effettuata per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it e indirizzata alla Camera di commercio competente per territorio (quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce, che diventa quella relativa della sede legale per trasportatori e intermediari senza detenzione).

Imprese ed enti che producono fino a 7 tipologie di rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

: Si rimanda al nostro sito internet

 

RITORNA LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Con il D.L. 25 del 17 marzo 2017, in vigore dallo stesso giorno, vengono modificate le disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti contenute nell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta Riforma Biagi).

È in particolare l’articolo 2, D.L. 25/2017 che modifica il comma 2 del citato articolo 29 stabilendo che: 

·        al primo periodo, le parole: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” sono soppresse;

·        il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Gli effetti delle citate abrogazioni sono così riassumibili:

4                viene eliminata la facoltà in precedenza concessa alle parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva (facoltà che ha avuto, per la verità, un utilizzo molto limitato);

4                viene cancellato il beneficio, introdotto nel 2012, della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, che il committente, nella sua prima difesa o nella memoria di costituzione in giudizio, poteva richiedere (con il beneficio della preventiva escussione quindi l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del datore di lavoro solo dopo aver tentato senza alcun risultato l’escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Con l’abrogazione descritta, quindi, tanto il committente quanto l’appaltatore potranno essere “aggrediti” per la soddisfazione dei crediti vantati dai lavoratori impiegati nell’appalto, ferma restando ovviamente, in caso di pagamento da parte del committente, la facoltà dello stesso di agire in via di regresso nei confronti dell’appaltatore per quanto da lui corrisposto.

: Le modifiche introdotte dal provvedimento

 

SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al prolungamento del super ammortamento del 40% e all’introduzione dell’iper ammortamento del 150% per i beni materiali “Industria 4.0” e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali.

Circa i beni oggetto di investimento, la proroga concessa dal 1° gennaio 2017 non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% per le autovetture aziendali ovvero 80% per gli agenti e i rappresentanti di commercio) e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (con deducibilità limitata al 70%).

Pertanto, per i veicoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento spetta solo in riferimento a quelli i cui costi sono integralmente deducibili, ossia i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi), e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa (autocarri). I beni agevolabili con l’iper ammortamento del 150% sono raggruppabili in beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. Beneficiari della maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali sono, invece, i titolari di reddito d’impresa già fruitori della maggiorazione del 150%.

 

DIMINUISCONO GLI INTERESSI DI MORA PER LE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Nella fase conclusiva della presentazione delle istanza di definizione dei ruoli pendenti con Equitalia, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 66826 del 4 aprile 2017, ha stabilito che, a decorrere dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50% in ragione annuale.

Per coloro che hanno presentato la domanda di rottamazione della cartelle entro il 21 aprile p.v., il termine inizialmente previsto del 31/05/2017 per comunicare al contribuente le somme dovute, rideterminate al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, è stato pertanto posticipato al 15.06.2017.

 

LAVORO

GLI EFFETTI DELL’ABROGAZIONE DEI VOUCHER LAVORO

Il Senato, con seduta del 19/04/2017, ha approvato definitivamente il provvedimento di conversione in Legge del  D.L. n. 25/2017, che ha previsto l'abrogazione  dei voucher e la modifica in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto a far data dal 17 marzo. A decorrere dal 17/03/2017 sia i soggetti privati che la generalità dei datori di lavoro non possono più acquistare i buoni lavoro, c.d. voucher, per regolarizzare le prestazioni di lavoro accessorio, prestazioni che, per circa il 60% del totale, apparteneva  a categorie come disoccupati, pensionati, seconda occupazione, che difficilmente potranno trovare alternative valide tra le tipologie di contratti attualmente vigenti.

Con il vuoto normativo venutosi a creare il “datore di lavoro” deve prontamente trovare il sostituto a tale tipologia di contratto flessibile, in attesa che la Legge di conversione del Decreto possa eventulamente creare dei “paracaduti” accessibili.

Per le imprese attualmente non si registrano valide alternative che possano rispondere appieno alle esigenze di una prestazione di lavoro di natura occasionale. Non è del tutto adatto il contratto di lavoro determinato part/time poichè non è possibile definire a priori l’esatta entità  e modalità di prestazione ricordando che il “termine” prefigura comunque una durata, seppur minima e quindi una sua programmazione oltre che i divieti connessi al cosiddetto “stop & go”, che impongono un intervallo di tempo minimo tra un contratto e l’altro. Non è il contratto di somministrazione, per il costo orario della prestazione, che supera anche del 50% quello del lavoratore utilizzatore di voucher.

Il lavoro a chiamata appare come quello più simile alle esigenze cui rispondeva il buono lavoro. Tale tipologia  consente infatti di regolare prestazioni di carattere discontinuo. Però si tratta pur sempre di lavoro subordinato con adempimenti e formalità da espletare, senza dimenticare che il costo presenta anch’esso un significativo aumento, rispetto al lavoro accessorio, tra il 40% e il 60% se prevista l’indennità di disponibilità.

Tuttavia, allo stato normativo attuale, le possibili alternative percorribili  ai buoni lavoro per regolarizzare i rapporti di lavoro occasionale sono le seguenti:

Ø lavoro intermittente;

Ø contratti di somministrazione;

Ø collaborazioni coordinate e continuative;

Ø collaborazioni occasionali.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

CONGEDO FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI

L’Inps, con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017, ha offerto chiarimenti relativamente al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012.

In seguito alla pubblicazione del mess. Hermes n. 812 del 24/02/17 sono pervenute all'Ente diverse richieste di chiarimento in merito alla possibilità di fruizione del congedo facoltativo nell'anno 2017. L’Istituto precisa, a tal proposito, che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.

Si precisa pertanto che la  disposizione contenuta nel messaggio di cui sopra, relativa all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex articolo 1, comma 205, L. 208/2015.

 

CESSIONE DEL QUINTO SU PENSIONE E STIPENDIO

L’Inps, con messaggio n. 1446 del 31 marzo 2017, ha reso noto che il decreto del Ministero dell’economia n. DT24126 del 27 marzo 2017 ha pubblicato i nuovi tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura e i conseguenti tassi soglia vigenti dal 1° aprile 2017. Poiché il suddetto decreto ha modificato le classi d’importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione,  in passato suddivise tra < 5.000 euro e > 5.000 euro, divengono < 15.000 euro e > 15.000 euro.  l’Istituto intende avvalersi della facoltà di recesso unilaterale dalle convenzioni finora stipulate con efficacia a decorrere dal 1° aprile 2017, in particolare dall’attuale schema di Convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati Inps, approvato con determinazione presidenziale n. 43/2016. Pertanto tutte le società in regime di convenzionamento potranno stipulare i nuovi contratti di finanziamento a far data dal 1° aprile 2017 in regime di accreditamento. Sarà possibile operare in regime di convenzionamento a seguito dell’approvazione di un nuovo schema convenzionale da parte di questo Istituto.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

CREDITO D’IMPOSTA PIENO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 62015/2017 ha stabilito che il credito d’imposta per le spese di installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, sostenute nel 2016, è pari al 100% dell’importo richiesto con istanza presentata lo scorso 20 marzo.

Hanno potuto presentare le istanze i soggetti che hanno sostenuto, nel 2016, spese relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale (o di sistemi di allarme) o che hanno stipulato contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali su immobili ad uso privato (per uso personale o familiare).

Il credito spetta nella misura intera di quanto richiesto, e l’importo agevolabile è quello che risulta dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017; se l’immobile è utilizzato anche per l’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo si potrà godere dell’agevolazione ridotta al 50%.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta entro i termini previsti, o se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 viene scartato.

 

NUOVE COMUNICAZIONI IVA TRIMESTRALI

Il decreto milleproroghe è intervenuto a modificare la disciplina riguardante l’invio delle fatture, secondo le nuove regole introdotte dal D.L. 193/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 ed introdotto un nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.

A regime, la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. Il primo invio telematico inerente le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017. Tale nuovo adempimento dovrà seguire la periodicità trimestrale sia per i contribuenti Iva mensili, che trimestrali. La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il contribuente liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare a versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

I dati acquisiti vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate al fine di controllare, tempestivamente, la coerenza tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva, consentendo di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia delle Entrate e contribuente.

 

ACCONTO IMU E TASI AL 16 GIUGNO

Il prossimo 16 giugno i possessori di immobili sono chiamati al calcolo ed al versamento dell’acconto IMU e Tasi per l’anno di imposta 2017.

In merito alle aliquote da applicare, per il calcolo dell’acconto 2017 è consigliabile utilizzare quelle già fissate per l’anno 2016 dai Comuni di ubicazione degli immobili assoggettati ad IMU e Tasi. Per il calcolo del saldo 2017 occorrerà invece attendere a fine ottobre, quando i Comuni pubblicheranno le delibere sul sito del MEF. Le novità più rilevanti sono:

-         i terreni agricoli sono esenti IMU se ricadono in aree montane o di collina, se posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, se destinati ad attività agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (a prescindere dall’ubicazione), o se ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della Legge n. 448/2001;

-         viene prevista l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi, a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso;

-         viene prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU e Tasi, in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2);

-         è stata estesa anche alla Tasi l’esenzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, già prevista a fini IMU, a eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 a condizione che l’immobile costituisce abitazione principale sia per il possessore che per l’utilizzatore dello stesso.

 

NOTIFICHE VIA PEC DAL 1° LUGLIO 2017

Dal 1° luglio 2017 la notifica di atti, avvisi del Fisco o richieste di pagamento ai contribuenti dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dal Decreto Legge fiscale n. 193/2016. I soggetti interessati sono le imprese individuali, le società e i professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.

La norma prevede, inoltre, che la notifica via posta elettronica certificata degli avvisi indirizzati ai contribuenti possa essere eseguita anche nei confronti dei cittadini che non sono obbligati, ma che ne facciano espressa richiesta. In particolare, nel testo della norma si legge che, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione potrà essere eseguita, a coloro che ne facciano richiesta, telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari o, di un soggetto terzo, ad esempio, professionista o familiare entro il quarto grado, specificamente incaricato a ricevere le notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Con l’invio degli atti impositivi tramite PEC l’Amministrazione diventa più telematica, dimezzando i tempi di consegna degli atti, velocizzando il lavoro dei funzionari amministrativi, evitando sprechi e azzerando le spese postali per l’invio delle raccomandate.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

LA CONSERVAZIONE DEI MESSAGGI PEC

La corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica certificata - PEC - con contenuto a rilevanza giuridica e commerciale, deve essere conservata per 10 anni, a norma con la conservazione sostitutiva (artt. 2214 e 2200 del Codice civile), e non semplicemente salvati sul PC personale, pena l’invalidità giuridica del documento in caso di eventuale contenzioso. In tal senso, il messaggio di posta elettronica certificata, ovvero il documento, deve essere presente in un sistema di gestione e conservazione documentale ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Contrariamente a quanto si crede, la stampa di un messaggio di PEC con le relative ricevute di accettazione e consegna non vale come prova legale di avere inviato determinate comunicazioni o di averle inviate entro una certa scadenza. Allo stesso modo, la stampa di un messaggio di PEC ricevuto non vale come prova legale che lo stesso provenga dal mittente. La prova legale è data solo ed esclusivamente dalla firma elettronica del gestore di PEC, che viene apposta come “sigillo” elettronico sia sui messaggi ricevuti, sia sulle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi inviati, che non è riproducibile, né tantomeno verificabile, tramite una mera stampa del messaggio.

Costituiscono pratiche di conservazione utilizzate frequentemente per messaggi PEC e documenti allegati, ma non corrette:

- l’archiviazione semplice delle PEC nel proprio computer o server. In questo caso non è garantito il valore legale in quanto non si è in presenza di conservazione a norma;

- la stampa su carta e l’archiviazione fisica del documento. La tradizionale conservazione della stampa del documento PEC non garantisce la conformità all’originale informatico.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tale obbligo non viene adempiuto dal gestore di PEC, il quale non è obbligato ad archiviare il contenuto dei messaggi, ma semplicemente i dati relativi ai messaggi inviati e ricevuti, e ciò per soli trenta mesi. Anche se si utilizza uno spazio della casella sul provider, limitandosi a conservare lì i messaggi, non è sufficiente: la normativa infatti prevede specifiche modalità di conservazione “a parte” su supporti idonei a garantire nel tempo la conformità dei documenti agli originali. Inoltre, la norma applicabile ai documenti che “nascono” informatici sin dall’origine (cioè che non sono scansioni di documenti cartacei) prevede che la conservazione debba avvenire necessariamente in formato elettronico e solo eventualmente, per meri fini pratici, anche in formato cartaceo (art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005, anche noto come Codice dell’Amministrazione Digitale).

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi 2016 e IMU/Tasi 2017.

 

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