STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Ai Sigg.ri Utenti

                                                                                             

                                                                      

ALBA, lì 19 aprile 2018

 

 

CIRCOLARE N. 166

 

IN EVIDENZA

La mini ripresa sembra spingere i redditi dichiarati a livelli pre-crisi e le misure sulla futura Irpef accende il clima politico con la forza dei numeri.

Conti alla mano, non si preannuncia come un’operazione semplice la razionalizzazione delle tax expenditures, sbandierata in campagna elettorale, che dovrà ora adeguarsi alla realtà dei fatti. La prima variabile da considerare è naturalmente legata a come si comporrà il nuovo Governo e a quali saranno i rapporti di forza al suo interno. Il dossier sconti fiscali potrebbe rivelarsi molto corposo e intanto i contribuenti continuano ad utilizzare i bonus per abbattere gli importi dovuti dall’Irpef. Al di là del tipo di intervento da realizzare, appare già chiaro che il riordino delle agevolazioni fiscali è destinato a essere uno dei punti fermi del Documento di economia e finanza che dovrebbe vedere la luce entro fine aprile e, in ogni caso, nella prossima legge di bilancio.

In attesa di conoscere se troveranno attuazione il reddito di cittadinanza o la flat tax per le imprese, nel mese di marzo sono state inviate le certificazioni uniche con la tassazione agevolata per i premi di produttività, nonchè gli altri dati e informazioni utili da inserire nella dichiarazione dei redditi 730 precompilata 2017, che quest’anno si arricchisce anche delle spese per asili nido e donazioni alle onlus.

Il 18 giugno (il 16 è festivo) sarà dedicato al versamento dell’IMU e della Tasi, mentre il 2 luglio sarà la volta del pagamento del saldo delle imposte 2017 in base alla dichiarazione dei redditi e Irap 2018, della cedolare secca sugli affitti, nonchè alla prima rata dell’acconto 2018. Sempre al 2 luglio la presentazione del modello Redditi cartaceo.

 

SCADENZARIO

RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il prossimo 30 aprile scade il termine per la presentazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al 1° trimestre 2018, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/72.

Con presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Si ricorda che, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello TR e che coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) sono tenuti a presentare il modello TR munito del visto di conformità. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al primo trimestre del 2018 entro il 6 aprile, il credito Iva emergente potrebbe essere utilizzato in compensazione già in occasione dei versamenti scadenti il 16 aprile p.v.

Le successive scadenze per la presentazione sono le seguenti:

- 31 luglio 2018 per il 2º trimestre;

- 31 ottobre 2018 per il 3º trimestre.

: Si rimanda al nostro sito internet

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO

Mercoledì 16 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a debito del trimestre precedente (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø      Terza rata dell’Iva a debito riferita al conguaglio annuale risultante dalla dichiarazione Iva;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Versamenti relativi alla I^ rata del contributo fisso IVS dovuto all’Inps per il 2018 da parte di artigiani e commercianti;

Ø      Versamento della seconda rata Inail per chi ha deciso di rateizzare il debito relativo all’autoliquidazione.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

DICHIARAZIONE REDDITI, IMU e Tasi

In vista del prossimo appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli per la Dichiarazione dei Redditi e alla gestione dell’IMU e Tasi, per i soggetti tenuti al pagamento delle imposte sulla casa.

Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, relativa all’anno 2017, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

Si ricorda che ad oggi le scadenze previste sono le seguenti:

Presentazione modello 730/2018

Dal 2 maggio all’Agenzia delle Entrate, al sostituto d’imposta, al Caf o professionista

Pagamento imposte

Entro il 2 luglio senza maggiorazione

Dal 3/7 al 20 agosto con maggiorazione 0,4%

Pagamento acconto IMU e Tasi

Entro il 18 giugno

Dichiarazione per variazioni IMU

Entro il 2 luglio

Presentazione modello Redditi 2018 (ex modello Unico)

Entro il 2 luglio con modalità cartacea

Entro il 31 ottobre con modalità telematica

 

Si rammenta che in caso di mancata restituzione NON sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

: Per visualizzare l’elenco dei documenti

 

MODELLO 730 PRECOMPILATO

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 10 aprile 2018, ha reso noto che dal 16 aprile si potrà visualizzare via web il 730 precompilato e consultare l’elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già compilato. A partire dal 2 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi.

È possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata tramite SPID, con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, con le credenziali NoiPA. Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

Nella precompilata 2017 sono presenti sia le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, che le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari e non accreditate. A queste spese si aggiungono anche le rette per gli asili nido, le spese veterinarie comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai veterinari, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, e le erogazioni liberali alle onlus.

Come in passato, anche quest’anno saranno sostanzialmente tre le vie percorribili:

- prendere visione del mod. 730 precompilato ed inviarlo direttamente;

- presentarlo tramite il sostituto d’imposta, se questo abbia comunicato entro il 15 gennaio scorso la volontà di prestare assistenza fiscale;

- presentarlo tramite Caf o professionista abilitato.

Da non dimenticare, infine la possibilità di continuare a gestire il 730 con le modalità tradizionali, attraverso il canale Caf/intermediario o del sostituto d’imposta, “ignorando” di fatto il modello precompilato; possibilità che diventa un obbligo in tutte quelle situazioni in cui non è disponibile il modello precaricato dalle Entrate.

In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione di agosto/settembre.

Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un modello Redditi persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

: Per maggiori informazioni

 

NOTIZIARIO

DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD ENTRO IL 30 APRILE

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018 (GU n. 303 del 30-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 64). Il Decreto contiene 4 allegati con l’articolazione, le schede del Modello e (Allegato 4) le indicazioni per la presentazione del MUD in modalità telematica.

Soggetti tenuti alla presentazione:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 

- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;

- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. 

Per la presentazione è prevista l’obbligatorietà del nuovo modello mediante invio telematico alle Camere di Commercio tramite il sito www.mudtelematico.it nel caso di comunicazione di rifiuti speciali o tramite PEC della “Comunicazione Rifiuti” in forma semplificata e della “Comunicazione Rifiuti Urbani”.

Lo Studio assiste i propri clienti nella compilazione e trasmissione delle comunicazioni. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.

: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet

 

ROTTAMAZIONE BIS CARTELLE DI EQUITALIA

Il  Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 ha riaperto la definizione agevolata delle somme affidate alla riscossione dal 2000 al 2016, per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016, nonchè la rottamazione-bis dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, previa presentazione della domanda entro il 15 maggio 2018.

La rottamazione-bis non è altro che il proseguimento anche nel 2018 del beneficio fiscale introdotto l’anno scorso con l’art. 6 del D.L. 193/2017, convertito con modificazioni nella legge 225/2017, che ha riconosciuto la possibilità per i contribuenti di definire in modo agevolato i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione e notificati dal 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016; a questi si aggiunge la nuova definizione agevolata, cd. rottamazione cartelle, per le somme affidate all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Coloro i quali intendono aderire alla nuova definizione agevolata al fine di ottenere uno sconto sulle sanzioni e gli interessi di mora, fatta eccezione per la rottamazione cartelle multe stradali con la quale sono condonati invece gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge, devono inviare la domanda di adesione entro il 15 maggio p.v. e poi attendere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione indicante gli importi dovuti e le scadenze.

Al fine di agevolare i contribuenti nelle domande rottamazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha messo a disposizione un nuovo servizio online che si chiama Fai DA Te Rottamazione bis, e consente, senza bisogno di Pin e password, di compilare il modello domanda rottamazione bis DA-2017 indicando semplicemente i propri dati anagrafici, i contatti telefonici ed elettronici, gli identificativi della cartella da rottamare ed esprimere al volontà di pagare l’importo condonato in un’unica soluzione o in 5 rate.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

AGGIORNATO IL MODELLO PER LA LIQUIDAZIONE IVA DEL 31 MAGGIO 2018

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i correttivi al modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva trimestrali, aggiornando il modello da inviare, per il primo trimestre 2018, entro il prossimo 31 maggio.

Le novità hanno interessato, in primo luogo, 2 righi del quadro VP: la colonna 5 del rigo VP1 “operazioni straordinarie” e la casella “metodo” del rigo VP13 “Acconto dovuto”.

Con le nuove istruzioni viene inoltre precisato che l’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nel caso in cui occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

 

LAVORO

DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

I premi di produttività sono un compenso premiale aggiuntivo rispetto alla retribuzione di base che spetta in busta paga al dipendente. Tali premi, qualora riconosciuti dal contratto di secondo livello aziendale o territoriale, si aggiungono quindi allo stipendio base del lavoratore in caso di raggiungimento di un particolare risultato di produttività dell’azienda.

La misura del premio è variabile, in quanto la sua erogazione è in funzione di una serie di incrementi legati alla produttività, qualità, innovazione, oppure, efficienza. Dal 2017, grazie alla Legge di Bilancio, per le sole aziende e dipendenti del settore privato, è prevista la detassazione premi di produttività con aliquota agevolata al 10% fino a 3000 euro, aumentabili a 4.000 euro nel caso in cui l’azienda coinvolga i dipendenti nell’attività di organizzazione.

Le novità per i premi di produzione 2018 sono:

• la tassazione agevolata con aliquota sostitutiva al 10% da calcolare su un importo massimo previsto per quest’anno pari a € 4000,00;

• la possibilità per tutti i lavoratori subordinati di beneficiare del regime agevolativo a patto di avere un reddito massimo fino ad € 80.000,00 annui. In precedenza invece il limite di reddito era stato fissato a € 50.000,00 annui per i lavoratori dipendenti;

• la possibilità per i lavoratori beneficiari del premio di produzione, di riconvertire l’importo del premio con le misure del cosiddetto welfare aziendale.

In base a quanto previsto dall’art. 51 del Tuir, si tratta quindi di beni o servizi, automobili aziendali ad uso promiscuo, finanziamenti a tasso agevolato, alloggi concessi in uso ai dipendenti, servizi gratuiti per il trasporto e la previdenza complementare. I dipendenti quindi possono decidere se trasformare il premio di produttività con iniziative di welfare aziendale e quindi beneficiare della detassazione anche su bene e servizi esclusi dalla precedente normativa, come l’auto ad uso promiscuo o l’alloggio.

Altra novità riguardanti la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa e investimenti in azioni.

: Le modifiche introdotte dal provvedimento

 

SOMMINISTRAZIONE ILLECITA E APPALTI IRREGOLARI

Sempre maggiori sono i controlli degli Ispettori alle aziende che impiegano manodopera: due aziende su tre sono risultate irregolari con un lavoratore in nero ogni due aziende irregolari per un totale di oltre 43.700 lavoratori sommersi. Particolare attenzione negli accertamenti è stata dedicata ai comportamenti elusivi realizzati dalle cooperative che propongono attività di somministrazione di lavoro, promettendo notevoli risparmi sul costo del lavoro.

Si tratta di fornitura di personale, mediante appalto o somministrazione illecita di manodopera, con notevoli riduzioni del costo del lavoro rispetto a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, ma l’eventuale adesione è altamente rischiosa sia per l’azienda che per i lavoratori. Infatti, espongono a sanzioni l’imprenditore nel caso di intervento della vigilanza e nel contempo riducono le tutele dei lavoratori somministrati, poichè viene applicato il c.d. “dumping contrattuale”, cioè il sistematico sfruttamento della manodopera che lede i diritti dei lavoratori stessi, generando situazioni di concorrenza sleale e illegittima.

Si precisa inoltre che dalla illegittimità di questo tipo di gestione deriva la responsabilità solidale dell’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa per tutti i crediti (retributivi e contributivi) ed ogni altro diritto che i lavoratori dovessero vantare. Quindi si realizza il pieno coinvolgimento del datore di lavoro nell’attività illecita di chi appalta.

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE PER IL LAVORO INTERMITTENTE

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera del 15 marzo 2018, chiarisce quale sia la conseguenza da trarsi in caso di assenza della valutazione dei rischi per gli eventuali contratti di lavoro intermittente posti in essere, in violazione dei divieti espresso dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2015 (sicurezza sul lavoro), in assenza del documenti di valutazione dei rischi (DVR).

La sanzione, come chiarito dalla giurisprudenza, non è la nullità totale del contratto, bensì la nullità parziale, con sostituzione automatica della pattuizione nulla con il precetto legale e cioè con la previsione generale di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato, come da articolo 1, D.Lgs. 81/2015.

Diversamente, rispetto a quanto indicato con la citata circolare n. 20/2012 del Ministero del Lavoro, secondo la quale la conversione operava nel senso di un rapporto a tempo indeterminato e pieno, secondo la lettera circolare del 15 marzo scorso, la conversione dei rapporti di lavoro intermittente in rapporti di lavoro ordinario non può negare un principio di effettività delle prestazioni, secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere commisurati alla quantità e qualità del lavoro realmente effettuato sino al momento della conversione. La lettera circolare conclude quindi che dalla violazione della norma imperativa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015, consegua la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato “che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale”.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il 25 maggio 2018 è il giorno in cui il nuovo Regolamento UE 2016/679 - GDPR - sarà direttamente applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea e andrà a sostituire l’attuale Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) oggi vigente in Italia. Il Regolamento introdurrà regole più chiare e semplici in materia di informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta l’Unione, sebbene ogni Stato possa integrare i contenuti del regolamento.

La principale novità del GDPR riguarda il principio di accountability del Titolare, posto alla base della nuova normativa, cioè la responsabilizzazione del Titolare rispetto alle misure, organizzative e tecniche, poste in essere per conformarsi al GDPR. In base a questo principio, al Titolare è riconosciuto un certo livello di discrezionalità nel processo di adeguamento a fronte del quale è posto, però, l’obbligo di documentare le scelte fatte e le ragioni che le hanno motivate nell’ottica dell’adeguamento alla norma.

: Vedi la nostra circolare

 

PRIME INDICAZIONI SULL'ACQUISTO CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018

Come noto dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (benzinai) è subordinata all’avvenuto pagamento attraverso mezzi di pagamento tracciabili, che sono: carte di credito, di debito (bancomat) o carte prepagate. Con il recente provvedimento direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche gli assegni bancari, postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, i bonifici bancari o postali, i bollettini postali e gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Resta valida anche la seconda previsione, secondo la quale dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, ma anche quelle effettuate - ad esempio - da un grossista a un’azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Speriamo che a breve arrivino indicazioni operative sul comportamento da adottare e da chi dovrà essere emessa la fattura elettronica.

 

ACCONTO IMU E TASI AL 18 GIUGNO

Il prossimo 18 giugno (il 16 è festivo), i possessori di immobili in Italia sono chiamati al calcolo ed al versamento dell’acconto IMU e Tasi per l’anno di imposta 2018.

In merito alle aliquote da applicare, per il calcolo dell’acconto 2018 è consigliabile utilizzare quelle già fissate per l’anno 2017 dai Comuni di ubicazione degli immobili. Per il calcolo del saldo 2018 al 17 dicembre p.v. occorrerà invece attendere a fine ottobre, quando i Comuni pubblicheranno le delibere sul sito del MEF. Ricordiamo le novità già previste per lo scorso anno:

- i terreni agricoli sono esenti IMU se ricadono in aree montane o di collina, se posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, se destinati ad attività agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile o se ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della Legge n. 448/2001;

- agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi, a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso;

- la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU e Tasi, in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2);

- estesa anche alla Tasi l’esenzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, già prevista a fini IMU, a eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 a condizione che l’immobile costituisce abitazione principale sia per il possessore che per l’utilizzatore dello stesso.

 

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DAL 14 SETTEMBRE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito la fissazione del termine iniziale per la presentazione delle richieste di erogazione dei Voucher per la digitalizzazione delle PMI al 14 settembre 2018. Da tale data le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione dei voucher digitalizzazione potranno presentare, attraverso la stessa procedura informatica utilizzata per la presentazione della domanda, la richiesta di erogazione.

Il Decreto direttoriale del 29 marzo del Mise fissa la data a partire dalla quale le aziende potranno richiedere gli incentivi per la digitalizzazione della propria struttura imprenditoriale.

Il progetto deve essere ultimato non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher, quindi entro il 14 settembre 2018 e, comunque, la richiesta di erogazione deve essere presentata entro i successivi 90 giorni.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

CODICE "LEI" identificativo internazionale per le persone giuridiche

Il codice LEI Legal Entity Identifier, è un codice formato da 20 caratteri alfanumerici  utilizzato per identificare le parti di operazioni finanziarie che operano in tutto il mondo e su tutti i mercati e sistemi giuridici.

Al codice LEI sono associate una serie di informazioni che consentono di identificare ciascun soggetto giuridico. Tra queste vi sono codice fiscale, denominazione, indirizzo e dati relativi alla struttura della società. In base all’avviso pubblicato dall’ESMA e secondo quanto previsto dalla direttiva MiFID 2 e dal regolamento MIFIR, a partire dal 3 gennaio 2018 tutte le società italiane sono obbligate a dotarsi di codice LEI. Attraverso questo codice di 20 caratteri è possibile conoscere una serie di dati relativi ai soggetti che operano nei mercati finanziari e migliorare la gestione del rischio, tant’è che le banche e gli operatori finanziari stanno comunicando ai propri clienti la necessità di ottenere e rinnovare il “Codice LEI” per poter continuare ad intrattenere i rapporti relativi agli strumenti finanziari.

Per ottenerlo di deve fare richiesta alla Camera di Commerci e pagare dei diritti ad Infocamere per € 122,00 in caso di richiesta e di € 85,40 per il rinnovo annuale.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi del 2017 e IMU/Tasi 2018.

 

STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611

Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN)