STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

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ALBA, lì 24 settembre 2020

 

 

CIRCOLARE N. 175

 

IN PRIMO PIANO

I provvedimenti assunti dal Governo fino alla passata estate possono essere giudicati da diversi punti di vista. A fronte della pandemia sono stati introdotte agevolazioni fiscali e bonus a pioggia: dai 600 euro a fondo perduto al bonus biciclette, dal contributo alle casalinghe ai monopattini elettrici, fino al reddito di emergenza; tanti piccoli secchi d’acqua con la pretesa di vedere spuntare l’erba nel deserto economico e sociale del prossimo autunno/inverno.

L’effetto economico di tutte queste agevolazioni, sgravi e bonus è modesto, i miliardi impegnati sono soldi in deficit con debito futuro da ripagare che non attivano crescita e occupazione e, quindi, in gran parte buttati al vento.

Se la fiscalità emergenziale, speriamo al tramonto, si è caratterizzata per il rinvio di versamenti, quella di “rilancio” ha sinora previsto l’introduzione di nuovi crediti d’imposta e poco altro. Le conseguenze della pandemia implicano rimedi normativi adeguati anche in ambito tributario, oltre che per l’immediato anche per il breve e il medio-lungo periodo, tramite una “riforma” sistematica e coerente, con particolare attenzione a misure che sostengano la crescita e consona al debito pubblico, per rassicurare i nostri creditori europei, per non farci dettare le regole.

E’ urgente riformare completamente il sistema fiscale, semplificarne la normativa, ridurre la tassazione e gli adempimenti, in modo da dare più certezza alle regole, ricreare quel clima di fiducia fra operatori, cittadini e Istituzioni, per contribuire alla crescita del Paese tanto necessaria in questa fase particolare.

L’ultimo provvedimento (decreto Agosto) è intervenuto sulla proroga dei versamenti tributari, la moratoria dei debiti delle Pmi, la proroga della riscossione esattoriale, il superbonus 110%, la rivalutazione dei beni d’impresa, ed altro ancora, come meglio illustrato in seguito. Sul lavoro è intervenuto sull’esonero contributivo, con una timida riduzione del costo del lavoro, con l’incentivo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni dei contratti a termine avvenute dal 15 agosto. Ma ora il datore di lavoro dovrà fare una attenta valutazione circa l’utilizzo dei nuovi periodi di cassa integrazione, dato che non è affatto chiara la modalità di calcolo dell’esonero contributivo.

 

SCADENZARIO

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE

Venerdì 16 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei Redditi e Irap.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

CREDITO IMPOSTA DEL 50% PER SPESE DI PUBBLICITA’

Entro il 30 settembre sarà possibile prenotare, con modalità telematica, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (on-line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Per il solo anno 2020 il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha aumentato l’agevolazione al 50% degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Altra novità è che per gli investimenti effettuati nel 2020 è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Alla comunicazione telematica non deve essere allegato alcun documento, ma il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.

Entro il 31/01/2021, sempre con modalità telematica, si dovrà presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, dove indicare il totale delle fatture effettivamente contabilizzate, relative alle spese effettuate dal 1/1 al 31/12/2020, di fatto confermando o rettificando quanto comunicato in precedenza nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata.

Per i Clienti dello Studio verrà verificata l’entità della spesa sostenuta e la convenienza a presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta.

: Per maggiori informazioni

 

RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NELLA UE NEL 2019

Entro il termine del 30 settembre prossimo sarà possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2019.

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano versato l’imposta in altro Stato membro per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.

L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario. In altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza.

: Per un maggior approfondimento

 

VERSAMENTO IMPOSTE AL 30 OTTOBRE

Se verranno confermati gli emendamenti proposti nella conversione del decreto Agosto, i contribuenti soggetti agli ISA potranno eseguire il versamento del saldo 2019, o la prima rata delle imposte 2020 derivanti dal modello Redditi / Irap 2020 entro il 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,8%. La nuova scadenza può riguardare solo i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto al primo semestre del 2019. Superata questa condizione, la nuova scadenza del 30 ottobre, con lo 0,8% in più, riguarda i contribuenti Isa che non hanno eseguito i pagamenti entro il 20 agosto 2020, con lo 0,40% di maggiorazione.

Oltre ai soggetti ISA, sono interessati al differimento al 30 ottobre 2020, con lo 0,8%, anche i soci di società di persone e quelli delle Srl in trasparenza e i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi, che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.

La maggiorazione dello 0,8% comporta una riduzione delle somme dovute in caso di ravvedimento. Considerato che per gli omessi versamenti scaduti il 20 agosto, ai fini del ravvedimento, si deve prendere come riferimento la scadenza del 20 luglio 2020, questo comporta un beneficio di oltre la metà delle maggiori somme dovute a titolo di sanzione. Questo il calendario delle scadenze:

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2020 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2020 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 OTTOBRE

1° rata

30 OTTOBRE

2° rata

18 NOVEMBRE

2° rata

02 NOVEMBRE

 

 

3° rata

30 NOVEMBRE

 

RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2020

Entro il 2 novembre può essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2020 (luglio-settembre), previa la verifica delle condizioni previste. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2021.

I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 devono presentare esclusivamente per via telematica il modello Iva TR. L’ammontare del credito Iva è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione. Le novità per le richieste del 2020 sono:

·          l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8, per un importo di credito Iva non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020;

·          l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero della presentazione della garanzia, ai fini del rimborso dei crediti Iva infrannuali, da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8, per un importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020;

·          la possibilità di cedere il credito Iva trimestrale (oltre che di quello annuale), per il quale si è chiesto il rimborso, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 12-sexies del D.L. 34/2019).

La presentazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

 

NOTIZIARIO

PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI DEL 110%

Con la pubblicazione dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020, sono state definite le modalità attuative per l’applicazione del superbonus del 110% a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il modello approvato dal provvedimento n. 283847/2020, potrà essere utilizzato a decorrere dal 15 ottobre 2020 per comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondenti alla detrazione per gli interventi che fruiscono del 110%, quali quelli di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che hanno previsto il sostenimento di spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in questi casi la comunicazione telematica per interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari potrà essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità mentre per interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali potrà essere effettuata anche dagli amministratori di condominio).

Il termine ultimo per l’invio della comunicazione telematica è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione (le specifiche tecniche per la trasmissione saranno rilasciate entro fine settembre).

Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1, 2 e 3 il modello può essere trasmesso telematicamente solo dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione obbligatoria.

I cessionari e i fornitori utilizzeranno i crediti di imposta corrispondenti alla detrazione con la stessa ripartizione in 5 quote annuali di eguale importo, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione stessa, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

 

SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Il decreto Agosto, approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla G.U. del 14 agosto scorso, proroga al 15 ottobre la sospensione dei pagamenti all’Agente della Riscossione e differisce alla stessa data sia del blocco dei pignoramenti degli stipendi sia del termine entro cui chiedere una nuova dilazione, fruendo del raddoppio a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal piano di rientro.

A seguito di tale differimento c’è più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi in scadenza dall’8 marzo che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.

Occorre evidenziare che la sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. Per tale motivo i pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.

: Si rimanda al nostro sito internet

 

VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE AL 20 OTTOBRE

A seguito dell’emergenza sanitaria, il decreto Liquidità ha modificato la scadenza di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

La scadenza relativa alle fatture emesse nel primo trimestre scadeva al 20 aprile, ma se di importo inferiore a 250 euro si poteva rinviare al secondo trimestre. La scadenza del bollo per le fatture emesse nel secondo trimestre scadeva al 20 luglio, ma se di importo inferiore a 250 euro si poteva rinviare al terzo trimestre.

In tal modo, è stato abolito l’art. 17, D.L. n. 124/2019 che stabiliva che nel caso in cui gli importi dovuti non superavano il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche poteva essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

L’ammontare dell’imposta dovuta viene calcolata sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema Di Interscambio ed è disponibile all’interno dell’area riservata del soggetto passivo, accedendo alla sezione Fatture e Corrispettivi. In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento.

 

LAVORO

PROROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il Governo è intervenuto nuovamente sul divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi. Si tratta della terza proroga, inizialmente prevista dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) fino alla data del 17 maggio, poi ulteriormente prorogato con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) fino alla data del 17 agosto e in ultimo dal decreto Agosto (D.L. 104/2020).

La novità è l’assenza di un termine fisso per il divieto di licenziamento, termine fisso sostituito invece da una scadenza che potremo dire mobile, e che può essere determinata leggendo in combinato disposto l’art. 1 del D.L. 104/2020 che introduce un nuovo periodo di ammortizzatori sociali da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per un totale di 18 settimane, e dall’altra parte all’art. 3 una agevolazione contributiva per un periodo massimo di 4 mesi fruibili sempre entro il 31 dicembre per i datori di lavoro che non utilizzeranno il nuovo periodo di ammortizzatori sociali.

Pertanto, fermo il limite ultimo del 31 dicembre, i datori di lavoro potranno avviare procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5, 24 Legge n. 223/1991) e intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 del decreto o soltanto dopo aver fruito dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 3 del D.L. 104/2020.

Il co. 3 dell’art. 14 del decreto introduce alcune deroghe al divieto di licenziamento: cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, con messa in liquidazione della società, accordo collettivo aziendale con riduzione di personale se viene raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o fallimento senza alcun esercizio provvisorio dell’attività, con cessazione totale della stessa.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

LAVORO AGILE O SMART WORKING PROROGATO AL 15 OTTOBRE

In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 il termine per la comunicazione semplificata dello smart working nel settore privato, inizialmente fissato al 31 luglio, mentre per il settore pubblico la proroga è al 31 dicembre(!), salvo prolungamenti dello stato di emergenza.

Dalla metà di ottobre, dunque, le nuove attivazioni dello smart working nel settore privato dovranno seguire le regole ordinarie, cioè prevedere un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da usare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla disconnessione.

Il decreto Rilancio (all’art. 90) ha stabilito inoltre una soglia di tolleranza «massima» per le regole semplificate utilizzabili dalle aziende private, al prossimo 31 dicembre.

Sempre fino al 31 dicembre 2020 potranno fruire del lavoro agile e congedo straordinario i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 14 per contatti scolastici; il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente. Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, e comunque in alternativa allo smart working, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, percependo, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Immaginare uno smart working «senza regole» nel prossimo inverno, non è proprio possibile. Bisognerà strutturarlo e regolamentarlo e soprattutto non farla diventare l’unica modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, ma piuttosto di approfittare  del know-how acquisito in questi mesi al fine per innovare i processi produttivi aziendali.

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

PROROGA DEL DURC AL 29 OTTOBRE

Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un DURC on-line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo DURC on-line devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione.

L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 3089 del 10 agosto 2020, con cui interviene in materia di proroga di validità del DURC alla luce della proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario Covid-19, connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, a sua volta prorogato fino al 15 ottobre 2020. La proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata dei DURC on-line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.

Restano esclusi i DURC on-line richiesti per le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti.

Sarà dunque emesso un DURC on-line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un DURC on-line con validità prorogata. Sarà invece emesso un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un DURC on-line con validità prorogata.

 

NUOVO FRINGE BENEFIT SULLE AUTO AZIENDALI

La L. 160/2019 (L. di Bilancio 2020) ha modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dal 1.07.2020, prevedendo quattro soglie di valore, tra loro alternative, al posto del valore unico convenzionale del 30% determinato annualmente dall’ACI, che corrisponde ad una percorrenza di 15mila chilometri annui, crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo (Co2).

In sintesi, i mezzi (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) con valore di emissione di anidride carbonica entro i 60 grammi per chilometro scontano dal 1° luglio scorso un valore corrispondente al 25% dei 15.000 km, che sale al 30% con un’emissione di Co2 per km superiore a 60, ma entro i 160 grammi, passando al 40% entro i 190 grammi, fino al 50% per cento se il valore di emissione per km supera i 190 grammi.

Con la risoluzione n. 46/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove misure del benefit applicabile alle auto concesse in uso promiscuo al dipendente per le assegnazioni avvenute a decorrere dallo scorso 1° luglio, riguardano esclusivamente le vetture che parimenti siano state immatricolate a decorrere da tale data.

Restano infine invariate le regole per i rimborsi dei costi chilometrici ai dipendenti, collaboratori, soci o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per trasferte aziendali è possibile dedurre il 100% del rimborso, nel limite dei costi riferiti alle tipologie di auto fino a 17 cavalli fiscali (da 1506 a 1643 c.c.) se alimentate a benzina o nel limite di 20 cavalli fiscali (da 1931 a 2080 c.c.) se alimentate a gasolio ed i casi di autovettura aziendale, utilizzata dall’imprenditore, socio o professionista per uso sia lavorativo che personale, senza addebito di corrispettivo specifico, con esclusione dei beni utilizzati come strumentali all’attività, si applicano le ordinarie regole di detraibilità e deducibilità.

: Per saperne di più

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

CREDITO IMPOSTA SU CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE

Decreto dopo decreto, circolare dopo circolare, il credito d’imposta sui canoni di locazione commerciale ha corretto il tiro e allargato il raggio d’azione.

L’ultima modifica normativa è arrivata con il decreto Agosto (D.L. 104/2020), che ha prorogato al mese di giugno il periodo di osservazione per beneficiare del credito, per le attività penalizzate dal lockdown, come già previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, mentre un altro credito - è il caso di ricordarlo - era stato introdotto dal D.L. “cura Italia” solo per il mese di marzo e solo per i locali in categoria catastale C/1.

Le regole per accedere al bonus restano invariate: aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 50% rispetto allo stesso mese del 2019, ad eccezione delle attività economiche con domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio coinvolti dagli eventi calamitosi, verificatisi in data antecedente al 31 gennaio 2020, come gran parte dei comuni presenti nella regione Piemonte, dove è stato dichiarato lo "stato di emergenza" e non necessita quindi della verifica di riduzione del fatturato.

Sono interessate le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, gli enti, i soggetti in regime forfettario, le imprese agricole, i lavoratori autonomi (che vedono il credito dimezzato se l’uso dell’immobile è promiscuo) e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti. E’ invece escluso chi non esercita abitualmente un’attività, ma produce redditi diversi.

Per i Clienti dello Studio verranno verificati i nuovi requisiti richiesti e si procederà al calcolo per ottenere il credito d’imposta.

: In dettaglio le novità sul nostro sito

 

OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2020 – 2022, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre p.v.

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito viene tassato in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi all’opzione) le riserve che sono state accantonate in periodi precedenti la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazioni qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.

: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet

 

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE NELLE SOCIETA’

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il 10 agosto 2020 il decreto (pubblicato sulla G.U. n. 210 del 24 agosto 2020) relativo al rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni, ai sensi dell’articolo 26, D.L. 34/2020.

I soggetti che effettuano entro il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più società (in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dalle stesse) potranno fruire di un credito di imposta pari al 20% dell’ammontare del conferimento eseguito, presentando all’Agenzia delle Entrate unapposita istanza.

L’agevolazione è riservata alle società che hanno conseguito un ammontare di ricavi relativi al periodo di imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, che devono aver subito - a causa del Covid-19 - nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dellammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dellanno precedente, in misura non inferiore al 33% e che deliberano entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento con versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.

Il credito dimposta sarà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse. A seguito della comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate comunicherà il riconoscimento e l’ammontare del credito di imposta, i beneficiari dovranno consegnare alla società conferitaria una dichiarazione nella quale attestare la misura dell’incentivo ricevuto al fine di consentire a quest’ultima il rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19”.

 

RIVALUTAZIONE PER I BENI DELLE IMPRESE

L’art. 110 del D.L. 104/2020 (decreto Agosto) prevede l’introduzione di una nuova rivalutazione dei beni d’impresa che potrà essere posta in essere per i beni iscritti nell’attivo del bilancio al 31 dicembre 2020, con rilevanza solo civilistica, oppure su opzione, anche con effetti fiscali.

La rivalutazione solo civilistica è gratuita, mentre la scelta per l’efficacia fiscale dell’operazione è a basso costo, dato che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap pagando il 3% di imposta sostitutiva, mentre è facoltativo l’affrancamento del saldo attivo, che può avvenire con il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 10%.

Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono, per tutto quanto non è attinente a plusvalenze o minusvalenze, già dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (in pratica, già dal 2021 per coloro che rivaluteranno nel 2020). Per quanto riguarda, invece, gli effetti inerenti a plus e minus relative a cessioni, assegnazioni o destinazioni a finalità estranee all’attività d’impresa dei beni rivalutati, occorrerà attendere l’inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata.

Un particolare interesse a rivalutare lo avranno anche le imprese in contabilità semplificata, che possono legittimamente disinteressarsi della possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, non generandosi in capo ad esse alcuna riserva da rivalutazione.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

IDENTITA’ DIGITALE - SPID

Nell’ottica di agevolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, il decreto Semplificazioni ha introdotto nuove misure per facilitare l’accesso a tutti i servizi digitali della P.A. attraverso SPID e Carta d’identità digitale, incidendo sul D.Lgs n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).

Viene stabilito che, entro il 28 febbraio 2021, sarà possibile accedere ai servizi digitali delle Pubblica Amministrazione unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso ai servizi online. Per ottenere tali credenziali è necessario disporre di un documento di riconoscimento, tessera sanitaria con codice fiscale, indirizzo e-mail, numero telefonico e registrarsi presso uno dei nove gestori di identità digitale: Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa e Lepida.

L’Inps ha annunciato che a decorrere dal 1° ottobre 2020 non saranno più rilasciati PIN per l’accesso ai servizi dell’Istituto. La transizione (switch-off) dal PIN a SPID prevede una fase transitoria (dall’1.10.2020) che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto, mentre il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (ad esempio, minorenni, soggetti extracomunitari).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che dal 15 novembre 2020 l’accesso a tutti i suoi servizi on-line sarà consentito esclusivamente mediante SPID; pertanto a partire dalla suddetta data non sarà più possibile utilizzare le credenziali “cliclavoro”, ossia user ID e password e PIN Inps.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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