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ALBA, lì 18 settembre 2025

 

 

CIRCOLARE N. 195

 

PRIMO PIANO

Si preannuncia un cambiamento di rotta nei rapporti tra Uffici finanziari e contribuenti, dopo la modifica allo statuto del contribuente, avvenuta dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), ha bocciato il sistema italiano, in violazione dell’art. 8 della convenzione: «Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza».

In sostanza, la pronuncia ha dichiarato contraria ai diritti sanciti dalla Corte la normativa italiana in materia di accessi e ispezioni eseguiti in date diverse in locali commerciali, sedi legali e locali adibiti ad attività professionale da personale di Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate, regolarmente autorizzato da chi di competenza, con la conseguenza che, anche nel disporre ispezioni o audit, la norma deve essere comunque rispettata.

Tra futuro e presente, nella prossima manovra di fine anno il capitolo fiscale è quello a cui tutti guardano con interesse, nel tentativo di arrivare alla riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33%, l’Ires premiale al 20% per le imprese e una possibile nuova (quinta) rottamazione delle cartelle di pagamento, solo per chi si trova realmente in difficoltà.

Su una strada già tracciata viaggia il concordato preventivo biennale, che viene riproposto per il biennio 2025-2026, con adesione entro il 30 settembre p.v. per definire in via anticipata il reddito imponibile da dichiarare, con la possibilità di beneficiare del ravvedimento “speciale”, ovvero una sanatoria su base volontaria per definire i conti con il Fisco, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap per le annualità dal 2019 al 2023.

Per il lavoro si segnala il nuovo bonus per le mamme lavoratrici, dipendenti e autonome, con due o più figli e la mutata normativa sulla disciplina fiscale applicabile ai redditi in natura, derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli ai dipendenti, che determina tre differenti regimi fiscali per il calcolo del fringe benefit nel 2025.

 

SCADENZARIO

VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE 1^-2^ TRIMESTRE

Per i soggetti obbligati, il 30 settembre scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2025 o la somma di quelle emesse nel primo e nel secondo trimestre se di importo superiore a 5.000 euro.

Ricordiamo che, il decreto 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato da 250 a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri 2025 non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre (1° dicembre 2025).

L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale due elenchi che rende disponibili, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, al titolare di partita Iva tenuto all’emissione della fattura elettronica. La consultazione degli elenchi nell’area riservata del portale è possibile entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare.

: In dettaglio le scadenze

 

RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NEI PAESI EUROPEI NEL 2024

Entro il termine del 30 settembre prossimo è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro, nell’anno 2024.

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano versato l’imposta in altro Stato comunitario, per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi, del regime forfetario oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.

L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario. In altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza.

: Si rimanda al nostro sito internet

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE

Giovedì 16 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø  Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø  Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø  Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø  Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø  Rata delle imposte e dei contributi per coloro che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei Redditi e Irap 2025.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2025

Entro il 31 ottobre può essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2025 (luglio-settembre), previa la verifica delle condizioni previste. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2026.

Le imprese che hanno effettuato nel terzo trimestre 2025 operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso o la compensazione del credito, purché nel periodo l’aliquota Iva media sulle vendite sia stata inferiore a quella sugli acquisti maggiorata del 10%, oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.

Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.La presentazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

 

NOTIZIARIO

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Entro il 30 settembre le imprese possono optare per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. In particolare la L.Finanziaria 2025 prevede una serie di agevolazioni fiscali connesse alle operazioni di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure di trasformazione nella forma di società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

La disciplina è di sicuro interesse, in quanto rappresenta il naturale rimedio per fuggire dal regime delle società di comodo. Tuttavia, gli strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale, in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell’attività, sfruttando un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generare.

L’agevolazione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o dei beni posseduti in caso di trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto; per le riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate durante l’assegnazione o la trasformazione è prevista un’imposta sostitutiva del 13%. Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due rate cioè il 60% entro il 30 settembre 2025 e il restante 40% entro il 30 novembre 2025.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

IRES PREMIALE

Col decreto del 7 agosto scorso il MEF ha dato attuazione alla cosiddetta “IRES premiale”, la tassazione agevolata del 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d’imposta 2025, a favore delle società di capitali (SRL, SPA e Cooperative), al ricorrere di determinate condizioni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

Questo provvedimento ha lo scopo di incentivare gli investimenti e l’occupazione attraverso una riduzione mirata dell’aliquota IRES, subordinata al rispetto di specifiche condizioni, in particolare accantonamento degli utili, investimenti in beni “Industria 4.0” o progetti di innovazione che riducono i consumi energetici, e incrementi occupazionali.

I soggetti che possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES sono le società di capitali, enti commerciali residenti e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non residenti, nonché, limitatamente all’attività commerciale, gli enti non commerciali. Sono invece esclusi i soggetti in liquidazione, coloro che adottano regimi forfetari o contabilità semplificata o che si trovano in procedure concorsuali liquidatorie. Queste esclusioni mirano a concentrare il beneficio su imprese operative, strutturate e orientate alla crescita, evitando al contempo potenziali abusi o distribuzione in situazioni di crisi irreversibile.

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026 E RAVVEDIMENTO SPECIALE

Imprese e professionisti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono chiamati a valutare se aderire entro il 30 settembre p.v. alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026, anticipando di fatto la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista per il 31 ottobre p.v.

Il primo effetto in caso di adesione al CPB è che in caso di maggiori o minori redditi effettivi nel biennio del concordato, tali importi non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap ma, al più, rileveranno solo ai fini Iva. Pertanto l’accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

I soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio d’imposta 2025-2026 possono beneficiare del ravvedimento “speciale”, ovvero una sanatoria su base volontaria per definire i conti con il Fisco, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap per le annualità dal 2019 al 2023. Il versamento dell’imposta sostitutiva da ravvedimento speciale andrà effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

: Le principali novità dal nostro sito internet

 

BONUS ELETTRODOMESTICI

E’ stato pubblicato il decreto attuativo del bonus elettrodomestici 2025, regolato dalla Legge di bilancio 2025 e modificato dal D.L. bollette, ma gli incentivi non partiranno ancora a settembre, in quanto occorrerà ancora attendere la predisposizione di ulteriori provvedimenti attuativi (decreti direttoriali) e l’adeguamento della piattaforma informatica per le domande. L’attesa, dunque, potrebbe essere alla fine di quasi un anno dalla legge di bilancio 2025 che aveva introdotto la misura.

L’agevolazione è sotto forma di sconto in fattura da parte del venditore ed è vincolata alla rottamazione di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore. Potrà arrivare al massimo al 30% del costo di acquisto e comunque fino a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevabili a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un Isee sotto 25mila euro.

I prodotti incentivabili devono essere stati prodotti in uno stabilimento collocato nella Ue e devono avere determinati standard di efficienza energetica, distinti per tipologia. Lo schema include sette categorie di prodotto: lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A; forni almeno di classe A; cappe da cucina almeno di classe B; lavastoviglie di classe non inferiore alla C; asciugabiancheria almeno di classe C; frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla D; piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.

Il primo passo per i consumatori sarà l’accesso alla piattaforma informatica di PagoPa dove saranno incrociati i dati dell’Inps, per verificare l’Isee e dell’anagrafe della nazionale della popolazione residente, per verificare la composizione del nucleo familiare. Controllati questi requisiti, la piattaforma conferma al consumatore il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, associato al codice fiscale, che servirà a bloccare le risorse ma avrà una validità limitata; se il voucher non viene utilizzato entro il limite temporale di validità, il consumatore può comunque rinnovare la richiesta ma secondo modalità che saranno definite in uno dei prossimi decreti in pubblicazione. A ogni modo, sarà solo al momento dell’acquisto che l’utente conoscerà l’importo definitivamente spettante, perché questo è collegato al prezzo di vendita (pari al massimo al 30%).

: In dettaglio le novità

 

COME CAMBIA L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente.

Secondo le nuove disposizioni, il tributo deve essere calcolato dagli obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione. Ciò significa che l’importo dovuto non viene più calcolato e richiesto dall’Ufficio territoriale delle Entrate, ma deve essere determinato e versato in autonomia dal contribuente. Grazie al nuovo applicativo, è ora direttamente il sistema a calcolare in automatico l’importo all’interno del quadro EF del modello.

L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare verifiche e, in caso di dichiarazioni incomplete o infedeli, rettificare l’importo e richiedere eventuali somme aggiuntive, calcolando gli interessi dalla data della notifica. Per le successioni aperte in data antecedente al 1° gennaio 2025, il tributo, invece, continua a essere liquidato dagli uffici.

 

LAVORO

BONUS LAVORATRICI MADRI CON DUE FIGLI

Con la conversione in legge del decreto Economia (D.L. n. 95/2025) viene approvato il nuovo bonus per le mamme lavoratrici, dipendenti e autonome, con due o più figli. Si tratta di una misura, valida per il solo anno 2025 ed erogabile dal prossimo dicembre, pari a 40 euro netti mensili, per ogni mese, o frazione di mese, di vigenza del rapporto di lavoro, fino a 480 euro (€ 40 x 12 mesi).

Il secondo co. dell’art. 6 prevede una integrazione economica per il solo anno 2025, esente da qualsiasi tassazione, non soggetta da alcuna contribuzione previdenziale e non rilevante ai fini della determinazione ISEE prevista dal DPCM n. 159/2013, in favore di: a) lavoratrici madri con due figli di cui il secondo non abbia compiuto dieci anni nel periodo di riferimento titolari di un contratto a tempo indeterminato; b) lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali autonome, ivi comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata INPS con due figli minori e fino al compimento dei dieci anni da parte del più piccolo; c) lavoratrici madri con almeno tre figli di cui l’ultimo non deve aver compiuto i diciotto anni (quindi la maggiore età) nel periodo di riferimento che siano titolari di un contratto a tempo determinato; d) lavoratrici madri autonome iscritte alle gestioni previdenziali autonome, alle casse di previdenza professionali ex D.L. n. 509/1994 e n. 103/1966 o alla gestione separata INPS (anche per costoro esiste una regola specifica consistente nel fatto che debbono avere più di due figli e fino al mese del compimento dei diciotto anni del più piccolo).

Le modalità di richiesta del bonus dovrebbero essere definite dall’Inps entro settembre. Per le lavoratrici dipendenti, così come per le autonome, la domanda sarà telematica e diretta all’Istituto, mentre sulle modalità di erogazione si attendono ancora istruzioni operative.

Dal 2026 in avanti si applicherà la misura di sostegno al reddito stabilita dalla legge di Bilancio 2025 e mai entrata a regime, che il D.L. Economia ha fatto slittare in avanti di un anno.

: Per un maggior approfondimento

 

MANCATO RIENTRO DALLE FERIE

Se il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali, principalmente vi sono due motivi: l’insorgenza di malattia durante il periodo di vacanza o il non autorizzato prolungamento delle ferie.

Nel caso in cui il lavoratore subordinato si ammali prima della fruizione delle ferie, queste verranno godute successivamente. Nel caso in cui, invece, l’evento morboso insorga durante il periodo di fruizione delle ferie, in genere si determina la sospensione dello stesso, senza che si verifichi il prolungamento automatico.

La sospensione delle ferie è limitata alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle stesse, ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi. Pertanto, deve essere valutata la specificità della malattia in relazione alla funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e rigenerazione propria delle ferie.

Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l’azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti a intervenire disciplinarmente. L’inosservanza da parte del lavoratore, delle disposizioni del C.C.N.L. applicato, può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo gabellare, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni o licenziamento per mancanze.

La contestazione disciplinare e successivamente il provvedimento disciplinare dovranno essere motivati e comunicati per iscritto. Non si può tener conto, a nessun effetto, dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro comminazione.

: Per saperne di più

 

AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Con la circolare n. 10/E/2025 del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025, che ha modificato il fringe benefit ai veicoli concessi ai dipendenti, a partire dal 1° luglio 2025, per incentivare la mobilità sostenibile, tassata secondo il «valore normale» anche se ordinata e concessa con contratto stipulato nel 2024.

In sostanza, dal 2025, vi sono tre regimi fiscali applicabili: 1) ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, con i utilizzo dei nuovi coefficienti fiscali di tassazione; 2) ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, dove si applica la disposizione in essere al 31 dicembre 2024; 3) alle restanti fattispecie è applicabile il terzo, e più sfavorevole, regime di tassazione nel quale l’imponibile è determinato secondo il «valore normale» del bene in base all’art. 9 del Tuir, ossia prendendo a riferimento, ad esempio, il canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell’indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro.

: In dettaglio le nuove scadenze

 

RIDUZIONE DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE DA MODELLO 730

Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, sulla base delle risultanze ricevute col modello 730/4.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l’importo della seconda o unica rata di acconto per l’Irpef e/o cedolare secca per l’anno 2025. Se tale retribuzione è insufficiente, l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%. Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, nel quadro F, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l’anno 2025 deve indicare nella casella 2 del medesimo rigo i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d’imposta.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 10 ottobre al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto. I contribuenti, infatti, possono avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 4, c. 2, lett. b) e c) del D.L. 69/1989. Si rammenta che non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef e/o cedolare secca.

Per il mancato o insufficiente versamento dell’acconto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni.

 

BUSTE PAGA PIU’ TRASPARENTI

La Direttiva UE 970/2023, che entrerà in vigore in Italia non oltre il 7 giugno 2026, introduce importanti modifiche normative che toccano da vicino gli adempimenti delle imprese, con l’obiettivo di armonizzare le pratiche a livello europeo e migliorare la trasparenza salariale, a beneficio dell’equità delle retribuzioni e della riduzione del divario retributivo, promuovendo la parità di genere anche a livello di stipendi.

Il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, riguarda gli stipendi e ogni altro vantaggio, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore. La nozione di retribuzione comprende non solo lo stipendio fisso ma anche componenti complementari o variabili della retribuzione come, ad esempio, bonus, indennità per gli straordinari, servizi di trasporto, indennità di vitto e alloggio, compensazioni per la partecipazione a corsi di formazione.

La violazione della parità di trattamento retributivo fa scattare sanzioni basate sul fatturato lordo annuo del datore di lavoro o sulla sua massa salariale totale.

La norma europea sottolinea che qualsiasi trattamento o pubblicazione di informazioni deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 in tema di privacy. Per questo motivo, soprattutto nelle piccole e medie aziende, dovrebbero essere fornite garanzie specifiche per impedire la divulgazione diretta o indiretta di informazioni di un lavoratore identificabile.

 

APPROFONDIMENTI

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Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

REVERSE CHARGE NEI SERVIZI DI LOGISTICA E TRASPORTO

La legge di Bilancio 2025 ha esteso l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di logistica, di trasporto e movimentazione merci, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali.

In attesa dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, prestatore e committente possono infatti optare su base volontaria affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati il modello di comunicazione con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per l’applicazione del regime transitorio. Detto regime stabilisce che il pagamento dell’Iva dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.

L’opzione comunicata dal committente ha durata triennale e può essere esercitata autonomamente anche nei rapporti tra i subappaltatori, prescindendo quindi dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

Si segnala che rimangono estranee al nuovo reverse charge le operazioni effettuate nei confronti di P.A. e di altri enti/società tenuti ad assolvere l’Iva col meccanismo dello split payment e le agenzie di somministrazione del lavoro.

 

OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

Entro il 31 ottobre p.v. le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2025 – 2027, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate. Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito viene tassato in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi all’opzione) le riserve che sono state accantonate in periodi precedenti la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazioni qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.

La comunicazione, che ha validità triennale ed è irrevocabile tre periodi d’imposta, per le società già costituite, si esercita direttamente nel modello Redditi 2025 SC, compilando il quadro OP, barrando la casella “Opzione”; per le società neocostituite nel 2025 (primo anno di attività), o le società di persone trasformate nel 2025 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2025, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione (risoluzione n. 80/E/2015).

 

OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC DEGLI AMMINISTRATORI

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una novità per gli amministratori delle società: l’obbligo di possedere e comunicare in Camera di Commercio la pec personale, per garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra gli amministratori delle imprese e la pubblica amministrazione.

L’obbligo si estende a tutti gli amministratori, non solo ai rappresentanti legali, e riguarda sia le società di persone che quelle di capitali (SRL, SPA, cooperative), sia per le società già esistenti che quelle costituite dopo il 1° gennaio 2025, inclusi i consiglieri di amministrazione.

Per le società costituite prima del 1° gennaio 2025, il termine di ultimo per comunicazione al Registro Imprese del domicilio digitale (pec) degli amministratori delle società è il 31 dicembre 2025, mentre per le società costituite dopo il 1° gennaio 2025 o prima del 1° gennaio 2025, ma che nel 2025 variano o nominano gli amministratori, la comunicazione della pec dell’amministratore deve essere effettuata al momento del deposito della domanda di iscrizione o al momento della variazione o nomina nel Registro Imprese.

: Le novità del provvedimento

 

ADEMPIMENTI PRATICI

FURTI D’IDENTITA’ DIGITALE CON LO SPID

Sono oltre 40milioni i profili Spid attivi in Italia, che consentono di accedere con la propria identità digitale ai servizi online erogati dalla P.A., ma forse non tutti sanno che questo accesso, ritenuto sicuro, in realtà è fonte di truffe informatiche e di falsificazioni e insicurezze.

Lo schema delle principali truffe basate sullo Spid punta proprio a creare identità digitali per accedere a molti servizi, dall’Agenzia delle Entrate fino all’Inps, dirottando spesso accrediti e pensioni su conti correnti anch’essi falsificati. E’ possibile in questo modo accedere agli account personali, cambiando l’Iban della banca di accredito, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono personali utili per dialogare con l’ente pubblico di riferimento.

I truffatori digitali, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, o sottraggono direttamente alla vittima dati sensibili (carta di identità, tessera sanitaria, codice fiscale e altri), oppure li recuperano sul dark web, una specie di piazza virtuale della ricettazione dove vengono messi in vendita i dati trafugati a una delle tante istituzioni pubbliche o aziende private che li avevano in custodia a vario titolo.

Il fenomeno degli Spid clonati è all’attenzione delle authority di vigilanza, in particolare del Garante della privacy, che lavora in stretta collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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