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ALBA, lì 20 novembre 2025

 

 

CIRCOLARE N. 196

 

PRIMO PIANO

Stando ai dati del Mef, nei primi nove mesi dell’anno le entrate tributarie sono cresciute del 2%, raggiungendo i 426,9 miliardi di euro, grazie soprattutto alle imposte indirette (Iva, bollo, ecc.), mentre l’Irpef ha mostrato una crescita più contenuta. Questa crescita di 8,4 miliardi (+2%) riflette però un quadro generale sbilanciato, trainato da imposte sui consumi più dinamiche, ma anche da attività di accertamento e controllo da parte del Fisco, merito anche dell’intensificazione sul contrasto alle frodi e alle azioni di recupero, che hanno consentito di bloccare un utilizzo illecito dei crediti d’imposta.

Se si osserva la dinamica delle entrate tributarie a più ampio raggio, c’è il consolidamento dell’effetto del taglio al cuneo fiscale scattato dal 1° gennaio che si somma alla riduzione dell’Irpef da quattro a tre aliquote, già in vigore dal 2024. Per il periodo d'imposta 2026, le aliquote Irpef riviste saranno rimodulate, con la riduzione al 33% per il secondo scaglione fino a 50.000 euro.

Resta confermato per la fine di novembre, posticipo per festività al 1° dicembre, il versamento del 2^ acconto delle imposte per l’anno 2025, nel consueto calcolo su base storica o revisionale.

Altre novità della prossima legge di Bilancio per le famiglie sono il sostegno alla natalità, il potenziamento del congedo parentale fino a 14 anni del figlio, la revisione dell'Isee, il bonus mamme lavoratrici, il rifinanziamento della carta dedicata a te, gli aiuti per genitori separati e nuovi bonus giovani, oltre a misure per la casa e detrazioni fiscali per figli a carico.

Per i lavoratori dipendenti reintrodotti i premi di produttività, da tassare con un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, e una flat tax all’1% sui premi di produttività erogati negli anni 2026 e 2027 applicabile entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, oltre all’innalzamento della soglia di esenzione giornaliera di 10 euro per i buoni pasto.

Per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, introdotta una maggiorazione del costo di acquisizione, variabile in base al valore dell’investimento, mentre per gli investimenti “green” che riducono i consumi energetici la maggiorazione sale fino al 220%.

Sulla casa diversa dall’abitazione principale il 16 dicembre è dovuto il saldo IMU, che conguaglia le imposte per il 2025, sulla base delle aliquote comunali adottate con le delibere pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre scorso, mentre l’ultima scadenza dell’anno è riservata all’acconto Iva, in scadenza al 29 dicembre e poi tutti a fare festa!

 

SCADENZARIO

ACCONTI IMPOSTE A FINE NOVEMBRE

Entro il prossimo 1° dicembre (in quanto il 30 novembre è festivo), scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito 2025, che riguarda sia le persone fisiche che le società di capitali per il pagamento dell’Irpef, delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, per la cedolare secca sulle locazioni, l’Ivie, l’Ivafe, l’Ires delle società di capitali, l’Irap e i contributi previdenziali degli autonomi.

Come sempre, l’acconto può sempre essere determinato con due differenti metodologie:

- metodo storico applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2024;

- metodo previsionale sulla base di una presumibile stima, ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2025 siano inferiori a quelle del precedente esercizio. Se la previsione dovesse risultare errata, ed il contribuente ha versato di meno di quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2025, è applicabile la sanzione per insufficiente versamento nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Per il primo anno di adesione al concordato preventivo (CPB) 25-26 per i soggetti che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, la circolare n. 18/E/2024 stabilisce l’applicazione di una maggiorazione:

- del 10% per i soggetti Irpef/Ires sulla differenza se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo 2024;

- del 3% per i soggetti Irap sulla differenza se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (Irap) e quello dichiarato per il periodo 2024.

Nella stessa circolare è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all’impresa familiare, è stato chiarito che anche i collaboratori dell’impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.

Per quanti hanno aderito al CPB per gli anni 24-25, e che si trovano nel 2° anno di concordato preventivo, dovranno invece determinare le imposte secondo le regole ordinarie (FAQ A.E. del 28 maggio 2025).

: Si rimanda al nostro sito internet

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE

Martedì 16 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø  Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø  Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø  Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø  Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø  Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

VERSAMENTO DAL SALDO IMU 2025

Il 16 dicembre è anche la scadenza per versare il saldo IMU del 2025, da parte dei possessori di fabbricati diversi allabitazione principale, dopo che la Legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 738-783 della Legge n. 160/2019), ha ridisegnato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’imposta comunale sugli immobili - IMU e il tributo per i servizi indivisibili - Tasi) nella nuova IMU, con l’eliminazione della Tasi.

Il conguaglio avverrà con le aliquote del corrente anno - a patto che il Comune entro il 14 ottobre 2025 abbia approvato le aliquote per il 2025 e pubblicate sul sito del MEF entro il 28/10 u.s. e sottratto quanto versato come acconto; in mancanza, si intenderanno confermate le aliquote dello scorso anno e il saldo 2025 verrà calcolato con i parametri di calcolo del precedente periodo d’imposta 2024.

Le novità del 2025 riguardano:

- I contribuenti che hanno effettuato degli interventi di manutenzione straordinaria o di riqualificazione edilizia sui propri immobili, beneficiando del superbonus o di qualsiasi altro bonus casa, devono obbligatoriamente comunicare al catasto le variazioni effettuate, in modo che possa essere avviata la revisione catastale dell’immobile;

- A decorrere dal 1° gennaio 2025 diventerà vincolante, per tutti gli enti locali, il nuovo prospetto IMU previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con lo scopo di semplificare il complesso sistema di tassazione locale e ad uniformare le regole in 128 categorie individuate nel decreto. Le Amministrazioni locali potranno variare le aliquote solo all’interno di queste categorie.

I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da mercoledì 3 dicembre.

: Per gli utenti registrati al nostro sito internet

 

VERSAMENTO ACCONTO IVA 2025

L’acconto Iva 2025 scadrà lunedì 29 dicembre, in quanto l’abituale scadenza del 27/12 cade di festivo. Sono tenuti a versare l’acconto tutte le partite Iva nel regime ordinario e semplificato, nella misura del 88% delle risultanze dell’ultimo periodo di versamento, relativo all’annualità precedente.

Sono esclusi dal calcolo e dal versamento tutti i contribuenti Iva che non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o forfetari) e gli enti pubblici che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono sempre esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:

1)      hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2024 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2025;

2)      hanno cessato l’attività prima del 30/11/2025 se mensili, o 30/09/2025 se trimestrali;

3)      hanno iniziato l’attività nell’anno 2025;

4)      hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.

In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:

-          versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);

-          in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).

 

NOTIZIARIO

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto in modo stabile la possibilità di rivalutare, tramite una perizia di stima, i terreni (edificabili e/o a destinazione agricola) e le partecipazioni societarie (sia negoziate nei mercati regolamentari, che non quotate), posseduti dal 1° gennaio 2025, entro la scadenza del 30 novembre p.v. differita per festività al 1° dicembre 2025.

La rivalutazione consente di azzerare o quanto meno a ridurre le eventuali plusvalenze previste dagli artt. 67 e 68 del Tuir in sede di realizzo, potendo rideterminare, sulla base di un’apposita perizia di stima giurata, il valore di acquisto dei terreni edificabili e quelli con destinazione agricola, nonché delle partecipazioni possedute al di fuori del regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2025, a condizione che sul valore rivalutato sia corrisposta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18% (era del 16% fino al 2024).

Sono interessate alla rivalutazione: 1) le persone fisiche, relativamente alle operazioni estranee all’esercizio di attività di impresa; 2) le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate (ad esempio, società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali); 3) gli enti non commerciali, per le operazioni realizzate al di fuori dell’attività commerciale eventualmente esercitata; d) soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

E’ possibile eseguire il versamento dell’imposta in 3 rate annuali di pari importo entro rispettivamente, il 30 novembre 2025, il 30 novembre 2026 e il 30 novembre 2027. Le rate medesime dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 1° dicembre 2025.

: Per un maggior approfondimento

 

BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE AL 1° DICEMBRE

Per i soggetti obbligati al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il 1° dicembre scade il termine il pagamento per le fatture emesse nel terzo trimestre 2025; se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre/1° dicembre, come previsto dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 73 del 21.06.2022), convertito nella L. 122 del 04.08.2022.

L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Da tale controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:

-          elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);

-          elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B.

: In dettaglio le scadenze

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE QUINQUIES

Anche se il testo è ancora in Parlamento per l’approvazione definitiva, le anticipazioni forniscono già elementi significativi che conviene conoscere, in vista della nuova proposta di sanatoria fiscale che mira a offrire un’opportunità di regolarizzazione dei debiti tributari e contributivi affidati all’Agente della Riscossione.

Potranno accedere alla rottamazione quinquies tutti i contribuenti - persone fisiche, professionisti, imprese - che hanno cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Potranno anche accedervi i contribuenti «decaduti», a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione quater, salvo le limitazioni che saranno precisate nel decreto attuativo.

Saranno definibili 24 anni di debiti, dal 2000 al 2023. In buona sostanza, la rottamazione quinquies abbraccerà una finestra temporale ben ampia, ossia pendenze fiscali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, che derivino dall’omesso versamento delle imposte derivanti da dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/72, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sul punto è doveroso sottolineare come il passaggio parlamentare potrebbe modificare le annualità e/o le procedure di definizioni agevolate.

: Le anticipazioni dal nostro sito internet

 

LAVORO

PATENTE A CREDITI SUI LUOGHI DI LAVORO

Il D.L. 159/2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 254 del 31 ottobre, per contrastare la piaga degli infortuni sui luoghi di lavoro ha previsto che l’impiego di lavoratori in nero da parte di imprese e lavoratori autonomi, titolari di patente a crediti, comporterà l’immediata decurtazione dei punti a seguito del solo verbale unico di accertamento e notifica, senza necessità di attendere il provvedimento definitivo, ovvero l’ordinanza ingiunzione.

L’occupazione irregolare di un clandestino comporterà la perdita di 6 punti a prescindere dalla durata dell’impiego e, nel caso di due lavoratori in nero, si perderanno 10 punti. Considerando il limite massimo di punti che possono essere tolti nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo (misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave), anche in presenza di tre o più lavoratori in nero, non sembrerebbe possibile decurtare più di 10 crediti, indipendentemente anche dall’eventuale aggravante per clandestini o minori.

La modifica troverà, però, applicazione in relazione alle condotte realizzatesi successivamente al 1.01.2026, prevedendo quindi un regime transitorio della disciplina.

Il D.L. 159/2025 ha raddoppiato la soglia minima del trattamento sanzionatorio previsto per l’impresa o il lavoratore autonomo trovati dal personale ispettivo a operare privi di patente a crediti o con patente dotata di meno di 15 crediti nei cantieri temporanei e mobili. Fino al 30.10.2025, in questi casi, era prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore all’importo di 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. Detto importo è stato raddoppiato e portato a 12.000 euro.

: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet

 

FLUSSI D’INGRESSO 2026 PER LAVORATORI NON COMUNITARI

Sono 497.550 le quote previste dal decreto flussi per il triennio 2026-2028, così suddivise: 164.850 per l’anno 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028.

Il provvedimento, pubblicato il 15 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, individua il numero complessivo degli ingressi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, nonché le modalità di conversione di alcuni permessi di soggiorno già rilasciati in permessi per lavoro, con l’obiettivo di assicurare un equilibrio tra fabbisogni occupazionali, sostenibilità sociale e contrasto all’irregolarità.

A partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre scorso è possibile procedere con la precompilazione dei moduli di domanda mediante l’applicativo disponibile sul portale ALI https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. Per accedervi è necessario essere in possesso di un’identità SPID o della CIE. Il sistema sarà disponibile tutti i giorni della settimana, senza limitazioni di orario. La fase di precompilazione si chiuderà alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025.

Le istanze potranno poi essere trasmesse, in via definitiva, con modalità telematiche secondo il calendario dei click day riportati nella circolare congiunta dei ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo.

Il primo click day è previsto per il 12 gennaio 2026 e riguarda gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo. Seguiranno i click day del 9 febbraio 2026 per i lavoratori stagionali del settore turismo, del 16 febbraio 2026 per i lavoratori non stagionali con accordi di cooperazione e autonomi e del 18 febbraio 2026 per gli altri lavoratori non stagionali (assistenti familiari, qualificati).

: In dettaglio le novità

 

SCOSTAMENTO NON GRAVE PER IL RILASCIO DEL DURC

Il Ministero del Lavoro con risposta all’interpello n. 3 del 13.10.2025, si pronuncia su una questione interpretativa di particolare rilievo nell’ambito della disciplina della regolarità contributiva. In particolare, l’atto ministeriale fornisce chiarimenti in ordine alle condizioni e alle modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei casi in cui la posizione debitoria aziendale presenti un debito residuo riferibile esclusivamente agli accessori di legge (sanzioni civili e interessi), maturati successivamente all’integrale versamento dei contributi dovuti. Sulla base di tale previsione, il Ministero precisa che le sanzioni civili e gli interessi costituiscono parte integrante dell’obbligazione contributiva e, come tali, devono essere ricompresi nel calcolo dello scostamento complessivo. Ne consegue che non può ritenersi regolare la posizione di un soggetto che, pur avendo versato integralmente i contributi principali, mantenga un debito residuo per accessori di legge superiore alla soglia di euro 150. Solo nel caso in cui l’importo complessivo di tali residui rientri entro il limite previsto, è possibile considerare lo scostamento non grave e, di conseguenza, procedere al rilascio del DURC regolare.

 

RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER PREVENZIONE (OT23)

L’art. 23 delle modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT23 per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28.02.2026, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto, indicando gli interventi realizzati nel 2025. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Sul sito www.inail.it (sezione atti e documenti - moduli e modelli - assicurazione - premio assicurativo) sono pubblicati il Modello OT23 e la relativa Guida alla compilazione.

 

CONGUAGLI DA 730 NON CONCLUSI NEL 2025

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti. I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2025.

Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.

Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all’interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare entro il mese di dicembre gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituito, tramite Mod. F24, maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile.

 

BUONI PASTO ELETTRONICI

La prossima Legge di Bilancio 2026 potrebbe prevedere l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici, portandola dagli attuali 8 euro a 10 euro giornalieri, mentre rimarrebbe invariato il limite di 4 euro per i buoni cartacei.

La misura, se confermata, rafforzerebbe l’attrattività dei buoni digitali, in linea con gli obiettivi di semplificazione e tracciabilità dei flussi economici. L’aumento consentirebbe un duplice vantaggio:

-          per i datori di lavoro, un risparmio fiscale e contributivo;

-          per i lavoratori, un incremento del potere d’acquisto netto.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti di welfare aziendale che concorrono a migliorare la qualità del lavoro e la produttività.

 

APPROFONDIMENTI

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Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

DELEGA UNICA PER I SERVIZI TELEMATICI DELLE ENTRATE

A partire dal prossimo 8 dicembre i contribuenti potranno delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un’unica delega, che sostituirà le molteplici autorizzazioni finora richieste per il cassetto fiscale, la fatturazione elettronica, la riscossione e gli adempimenti comunicativi e gli avvisi ricevuti, con una scadenza unica di quattro anni, salvo revoca.

La richiesta della delega unica Agenzia delle Entrate e Riscossione può essere effettuata unicamente in modalità digitale attraverso i canali ufficiali. La delega unica può essere conferita direttamente da parte del contribuente tramite una funzionalità messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nella sua area riservata o dall’intermediario mediante la trasmissione all’Agenzia delle Entrate di un file telematico XML sottoscritto dal contribuente con firma digitale, CIE o firma elettronica avanzata (FEA).

Le deleghe conferite prima dell’8 dicembre resteranno valide fino alla scadenza naturale, ma non oltre il 28 febbraio 2027. Inoltre, fino al 30 aprile 2026, è prevista una deroga specifica per gli intermediari non già delegati al “Cassetto fiscale”, i quali potranno inviare all’Agenzia l’elenco dei contribuenti deleganti per l’acquisizione massiva di dati utili agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e al Concordato preventivo biennale (CPB), secondo le modalità già fissate dall’11 aprile 2025.

 

REGISTRATORI DI CASSA CON PAGAMENTI ELETTRONICI DAL 2026

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità tecnico operative in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1.01.2026. Si tratta dell’obbligo per tutti gli esercenti italiani di collegare i registratori di cassa telematici ai dispositivi POS e altri strumenti di pagamento elettronico, tramite un servizio online dell’Agenzia delle Entrate, per garantire l’integrazione automatica dei dati e contrastare l’evasione, con sanzioni severe in caso di mancato adeguamento, includendo possibili sospensioni dell’attività.

Dal 2026 non sarà più possibile incassare un pagamento elettronico senza che l’importo confluisca automaticamente nel registratore telematico o registrare come corrispettivi un importo inferiore a quanto effettivamente incassato tramite POS o ancora emettere uno scontrino di valore diverso dal pagamento ricevuto. Ogni pagamento elettronico diventa quindi un dato “tracciato”, automaticamente riconducibile all’attività e registrabile senza possibilità di omissione volontaria o involontaria.

Chi fornisce e fa assistenza ai registratori di cassa telematici ha già inviato comunicazioni specifiche per assistere gli operatori, ma la responsabilità finale dell’adeguamento resta comunque in capo all’esercente.

 

CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO IL 29 GENNAIO

Nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2024 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerata o non dichiarati entro la scadenza del 31 ottobre scorso, sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2025 (anno imposta 2024) entro il prossimo 29 gennaio, cosicché detta dichiarazione possa risultare corretta.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile predisporre una nuova dichiarazione per l’anno 2024, da presentare entro il prossimo 29 gennaio 2026, qualora in precedenza avesse ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro i 90 giorni dal termine ordinario di scadenza evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa presentazione della dichiarazione. Saranno applicabili le sanzioni da ravvedimento operoso per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

E’ anche possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2022, potrà presentare il modello Redditi PF 2023 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione o a rimborso. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

 

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023

Chi ha aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026 entro lo scorso 30 settembre, potrà valutare se accedere alla sanatoria (o ravvedimento speciale) per gli anni dal 2019 al 2023, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap, mediante una % variabile in funzione dell’affidabilità ISA del soggetto nelle annualità che intende bonificare; non è quindi tarato sulle aliquote effettive di tassazione (Irpef, addizionali, Ires), ma sull’incidenza di un’imposta sostitutiva predeterminata. La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato.

Il vantaggio attiene alla possibilità, a fronte del pagamento delle imposte sostitutive, di “blindare” il singolo periodo d’imposta da accertamenti; infatti, il perfezionamento del ravvedimento non permette agli Uffici di procedere ad accertamenti ai fini dei redditi - art. 39 del D.P.R. 600/73 (accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi puri), né ai fini Iva - art. 54, co. 2 del D.P.R. 633/72 (accertamenti analitico-induttivi ai fini Iva).

Il versamento dell’imposta sostitutiva da ravvedimento speciale andrà effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC DEGLI AMMINISTRATORI

Dopo un avvio incerto, con una prima scadenza al 30 giugno, poi prorogata al 31 dicembre prossimo, col D.L. 159 del 31 ottobre è stato – per il momento – chiarito che l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società, riguarda solo le società di capitali, società cooperative e società consortili. Sono, invece, esclusi gli amministratori di società di persone (Snc, Sas e Ss) e soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse, come i consiglieri, presidenti di comitati, ecc.

L’indirizzo pec dell’amministratore dovrà essere distinto da quello societario: sarà dunque necessario dotarsi di una casella di posta certificata personale, correggendo eventuali comunicazioni pregresse effettuate utilizzando l’indirizzo dell’impresa.

In caso di mancato adempimento, si applicherà una sanzione amministrativa compresa tra 103 e 1.032 euro per l’omissione di comunicazioni obbligatorie al Registro Imprese. Se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.

Lo Studio ha già predisposto le comunicazioni per i propri Clienti, comunicando il domicilio digitale degli amministratori.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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