DECRETO SOSTEGNI-BIS

 

Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi 20 maggio, il decreto Sostegni-bis destinato alle imprese, giovani lavoratori, sulla salute e servizi territoriali. Mentre sono ancora in fase di erogazione gli 11 miliardi stanziati dal primo decreto Sostegni, la bozza del nuovo provvedimento ripropone con novità rilevanti i contributi a fondo perduto per le partite Iva danneggiate dalla crisi da Covid.

 

In attesa del testo definitivo, facciamo il punto delle novità contenute nell’ultima bozza del decreto Sostegni-bis. Si tratta di una nuova tornata di aiuti da 35 miliardi per sostenere imprese, professionisti, l’occupazione, la liquidità, la salute e ai servizi territoriali. I ristori a fondo perduto ammontano complessivamente a 15,4 miliardi.

 

Contributi a fondo perduto

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura intera a tutti i soggetti Iva a cui è già stato riconosciuto il precedente D.L. Sostegni, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% sul periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Vi sarà quindi una nuova tranche, di pari importo, per i vecchi beneficiari con la possibilità di ottenere una somma aggiuntiva spostando il periodo di osservazione del calo medio dell’ammontare mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30%, basata sul confronto tra i periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021, che permette di includere una platea di beneficiari che non aveva i requisiti previsti dal primo decreto Sostegni. Il nuovo contributo a fondo perduto sarà definito con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e viene richiesta la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre e non del 30 novembre.

Riassumendo, i titolari di partita Iva sono perciò chiamati a valutare diverse opzioni possibili:

1)  Il primo blocco riguarda coloro che hanno presentato l’istanza e ottenuto il contributo disciplinato dal decreto Sostegni (D.L. 41/2021). Costoro devono solo attendere il riconoscimento del bonus che avverrà “in automatico”, senza necessità di presentare ulteriori domande, nella stessa misura e con le stesse modalità scelte con la prima istanza.

2) La seconda possibilità (c.d. alternativa) è riservata a coloro che hanno già fruito del fondo perduto disciplinato dal D.L. Sostegni; quello che differenzia questo bonus è la modalità con cui è determinato. Se nel computo del contributo Sostegni il calo medio di fatturato è stato determinato assumendo il dato sull’anno solare 2020 da contrapporre al 2019, in questo sistema alternativo il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo speculare ammontare calcolato sul periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. In pratica con questo metodo si mettono a confronto valori di andamento economici maggiormente riferibili, da un lato a quello che era il trend ordinario dell’attività (dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020) e dall’altro i risultati più specificatamente riferibili al periodo pandemico (dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021).

La liquidazione del nuovo contributo a fondo perduto avverrà per differenza tra quanto erogato “in automatico” e quanto spettante secondo il nuovo conteggio 1/4 - 31/3, presentando un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

3) Il terzo blocco riguarda coloro che NON hanno beneficiato del bonus sostegni di cui al D.L. 41/2021 per la mancanza del requisito di accesso inerente al calo minimo mensile di fatturato su base anno solare e ora assumendo i parametri per la verifica del calo minimo mensile sul nuovo periodo (1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 contro 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021), riscontrano, invece, la possibilità di accedere all’agevolazione (fermo restando, ovviamente, il rispetto degli altri presupposti di legge previsti). Per costoro si apre una nuova possibilità che li può portare a fruire, in questa fase, di un bonus maggiorato. Il contributo, infatti, è determinato nelle seguenti misure (sempre applicate sul calo): 90% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 100mila euro; 70% con ricavi da 100mila a 400mila euro; 50% se i ricavi sono da 400mila a un milione; 40%con ricavi da uno a 5 milioni; 30% se i ricavi 2019 si collocano tra i 5 a i 10 milioni di euro.

4) Il quarto contributo (c.d. rafforzato) riguarda gli stessi soggetti (ricavi 2019 inferiori a 10 milioni di euro) e si abbandona il riferimento alle operazioni attive Iva e si assumono, invece, parametri relativi all’andamento del risultato economico dell’attività. L’agevolazione, infatti, è previsto possa spettare a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (la percentuale minima del peggioramento sarà individuata da un decreto ad hoc). La misura del contributo sarà determinata applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei vai bonus Covid eventualmente ottenuti.

 

Proroga bonus affitti

Il decreto Sostegni-bis prevede la riedizione del bonus affitti del 60 per cento per le partite Iva, pari al 30 per cento in caso di affitto d’azienda. Si tratta del credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio e successivamente prorogato che, secondo quanto delineato dal testo in esame, spetterebbe per i canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021.

I beneficiari dell’aiuto sarebbero i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti per ottenere il fondo perduto del primo decreto Sostegni, ovvero:

Per le imprese del settore turistico-ricettivo, il testo in bozza dispone inoltre la proroga anche per maggio 2021 del credito d’imposta già previsto fino ad aprile dalla Legge di Bilancio 2021, senza alcun limite relativo a ricavi e compensi.

 

Cartelle di pagamento

Arriva la proroga fino al 30 giugno del termine di sospensione delle cartelle fiscali e dei pignoramenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della Riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Bonus alberghi

Per sostenere il settore del turismo, arrivano 150 milioni per il fondo a sostegno degli alberghi. Il provvedimento prevede inoltre per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte un fondo, istituito al ministero del Turismo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

 

Contratti di ri-occupazione

Il D.L. Sostegni-bis, in via eccezionale e fino al 31 ottobre 2021 istituisce il contratto di ri-occupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi in cui trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero contributivo è comunque limitato ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.

 

Norma anti licenziamenti

Arriva una norma anti licenziamenti per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno; il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.

 

Comprare casa per i giovani

Tra le novità contenute nel testo in bozza del decreto Sostegni-bis c’è poi un rafforzamento del bonus prima casa: i giovani under 36 potranno beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dal taglio delle imposte sostitutive sui finanziamenti fino al 31 dicembre 2022. Fino al 30 giugno 2022 le domande presentate da chi presenta Isee inferiore a 30 mila euro hanno la priorità e la misura massima della garanzia concedibile è elevata all’80% della quota capitale. La dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 290 milioni per il 2021

 

Reddito di emergenza

Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Per questo motivo è previsto uno stanziamento di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021.

La domanda per le quote di Rem è presentata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

 

 

20/05/2021

 

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