ADDEBITO DEL CANONE RAI PER IL 2017

 

Presentazione della dichiarazione di esonero entro il 31 gennaio

 

Con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti in merito al canone Rai dovuto per il 2017, con particolare riferimento all’individuazione delle utenze elettriche addebitabili e alla definizione degli importi dovuti.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 16.12.2016, ha specificato che, al fine di evitare l’addebito del canone Rai 2017, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017.

 

Come sappiamo, la Finanziaria 2016 ha previsto la riscossione del canone Rai per uso privato tramite l’addebito nelle fatture di fornitura dell’energia elettrica. A tal fine sussiste la presunzione legale in base alla quale l’esistenza dell’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui risulta la residenza anagrafica presuppone la detenzione di un apparecchio televisivo che costituisce il presupposto dell’obbligo di pagamento del canone.

 

Soggetti tenuti al pagamento

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (come individuata dall’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.5.89).

L’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

La circolare precisa che tali utenze sono individuate:

Nel caso in cui per un medesimo soggetto la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture (anche in seguito all’allineamento delle banche dati), il canone è comunque addebitato su una sola fornitura (in applicazione del principio generale in base al quale lo stesso è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica).

Resta fermo che chi non possiede la televisione è comunque esonerato dal pagamento.

 

Importo del canone

A partire dall’anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di 100 euro.

Per il 2017 l’importo annuo del canone TV è di 90 euro. Il pagamento avviene in dieci rate mensili, addebitate sulla bolletta elettrica, avente scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate (ai fini dell’inserimento in fattura, le rate del canone si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). I titolari di utenza elettrica residenziale già attiva al 1° gennaio 2017 pagheranno, quindi, dieci rate da 9 euro ciascuna.

Per coloro che attiveranno un’utenza nel corso dell’anno pagheranno un numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione, secondo quanto specificato nella tabella presente nella circolare (ad esempio, chi attiverà l’utenza ad aprile 2017 dovrà pagare 7 rate da 9,98 euro ciascuna, per un totale di 69,86 euro).

Infine, la circolare esamina una serie di casi particolari in relazione a specifici eventi legati all’attivazione e alla disattivazione delle utenze elettriche residenziali, indicando per ciascuno di essi le regole per la determinazione dell’importo delle rate da addebitare (ad esempio, nel caso di un soggetto che al 1° gennaio 2017 è titolare di un’utenza residente e che in corso d’anno cambia la tipologia, passando a non residente, il canone è dovuto solo per i mesi in cui la fornitura è stata di tipo residente).

 

Addebito per errore del canone in fattura

Quanto il canone Rai viene addebitato per errore, si può pagare solo il dovuto e non attendere i tempi del rimborso. E’ la novità annunciata il 26 luglio scorso, tramite la pagina Facebook ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, il messaggio che pubblicava una risposta a una richiesta privata pervenuta all’A.E. tramite Messenger.

Nel caso in cui l’addebito del canone tv nella fattura elettrica non sia corretto, si legge nel messaggio, si può “effettuare il pagamento della sola quota energia” come pagamento parziale alla propria impresa elettrica. Nella maggior parte dei casi, basta solo indicare nella causale di versamento cosa si intende pagare.

Viene specificato poi che spetterà alla stessa Agenzia delle Entrate effettuare i successivi riscontri sulle singole posizioni. Se l’errore non è del contribuente ma dell’Agenzia, in altre parole, il cittadino non potrà essere obbligato a versare in anticipo tributi che non gli spettano.

Si tratta, quindi, di un cambiamento sostanziale della solita logica secondo la quale il cittadino deve prima pagare il Fisco e poi chiedere spiegazioni ed eventuali rimborsi. Il contribuente può invece stracciare il bollettino che gli è arrivato e compilarne uno nuovo che non tiene conto del canone Rai.

Le società elettriche che riceveranno il pagamento di una bolletta parziale, dovranno interessare l’Agenzia delle Entrate, che gestirà la segnalazione. Nel caso in cui il contribuente abbia invece già pagato l’intera somma richiesta nella bolletta, potrà “richiedere il rimborso del canone TV” con le modalità che saranno previste “da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia che sarà emanato nei prossimi giorni”.

 

Superamento della presunzione mediante dichiarazione

La presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo è superata esclusivamente mediante una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione), la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76, avente validità per l’anno in cui è presentata; tale dichiarazione ha validità annuale.

Per essere esonerati dal pagamento del canone TV per tutto il 2017, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017 esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del 2017 (luglio-dicembre).

Il modello, da inviare in via telematica o tramite raccomandata, permette di presentare, in alternativa:

- quadro A) la dichiarazione sostitutiva di non possesso di apparecchio Tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;

- quadro B) la dichiarazione sostitutiva per comunicare che il canone non deve essere addebitato su nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto esso è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica. Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano meno i presupposti precedentemente dichiarati.

 

Modello di dichiarazione

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it.

L’invio della dichiarazione sostitutiva può avvenire con le seguenti modalità:

-            via web;

-            con lettera raccomandata;

-            mediante posta elettronica certificata (pec).

In merito al primo metodo l’istanza va presentata direttamente dal contribuente o dall’erede tramite applicazione web, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati quali Caf e professionisti. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere spedito, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate - ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Infine, la dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

 

Utilizzo di PC e tablet

Il dubbio se per l’utilizzo del PC o del tablet debba essere corrisposto il canone televisivo è una questione dibattuta da tempo …

La risposta fornita dal MISE il 22 febbraio 2012 escluderebbe questo onere: “solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone”.

Ne consegue, ad esempio, che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Il tutto può essere sintetizzato nella tabella che segue:

 

Tipologie di apparecchiature

atte alla ricezione della Radiodiffusione

SOGGETTE A CANONE

Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione

SOGGETTE A CANONE

Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione

NON SOGGETTE A CANONE

·       Ricevitori TV fissi;

·       Ricevitori TV portatili;

·       Ricevitori TV per mezzi mobili;

·       Ricevitori radio fissi;

·       Ricevitori radio portatili;

·       Ricevitori radio per mezzi mobili;

·       Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);

·       Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata).

·          Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;

·          Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;

·          Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;

·          Decoder per la TV digitale terrestre;

·          Ricevitore radio/TV satellitare;

·          Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).

·          PC senza sintonizzatore TV;

·          Monitor per computer;

·          Casse acustiche;

·          Videocitofoni.

 

Come si vede nell’ultima colonna, i PC e tablet senza sintonizzatore tv, i monitor dei computer, le casse acustiche ed i videocitofoni non sono soggetti al pagamento dal canone Rai.

Sono anche escluse dal pagamento del canone tutte le apparecchiature (notebook o tablet inclusi) che consentono la visione di programmi radiotelevisivi via Internet. Insomma, per pagare il canone occorre avere un apparecchio televisivo in grado di captare il segnale terrestre o satellitare e i computer non rientrano in questa categoria.

 

 

09/01/2017

 

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