IL CODICE DELLA CRISI E INSOLVENZA DELLE IMPRESE SEGNALA I DEBITI

 

In vigore dal 15 luglio 2022, vigilerà sui mancati versamenti

 

Il 15 luglio 2022 entra in vigore il codice della crisi d’impresa, con il D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, che recepisce la direttiva insolvency, in attuazione del PNRR.

 

In una nota diffusa dall’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’art. 30 sexies del decreto legge n. 52 del 2021, sottolinea l’invio delle segnalazioni al contribuente e all’organo di controllo relative agli omessi versamenti Iva superiori a 5.000 euro, a partire dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre 2022, corrisponde all’attivazione di un sistema di allerta a tutela dell’impresa.

 

Struttura del nuovo codice

Il nuovo “Codice” è composto da 391 articoli tra cui anche le disposizioni finali e transitorie.

Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, oppure imprenditore che eserciti, anche non ai fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato o degli Enti pubblici. Il codice è composto da quattro parti, suddivise come segue:

1. le disposizioni relative al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in senso stretto (articoli da 1 a 374 D.Lgs. 14/2019);

2. le modifiche al codice civile inerente il diritto societario (articoli da 375 a 384 D.Lgs. 14/2019);

3. le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (articoli da 385 a 388 D.Lgs. 14/2019);

4. le disposizioni finali e transitorie (articoli da 389 a 391 D.Lgs. 14/2019).

Costituiscono segnali di previsione tempestiva della crisi una serie di elementi:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti a patto che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.

 

Lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia dele Entrate, in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022 (pubblicato il 1° luglio sulla Gazzetta Ufficiale), in attuazione all’articolo 30-sexies della legge 33/2021 e alla nuova lettera c) co. 3 dell’art. 3 sulla riforma del Codice della crisi, ha predisposto una lettera di compliance da inviare a coloro che non risulta abbiano pagato il proprio debito Iva - 5mila euro - riveniente dalla liquidazione periodica.

Si tratta di un invito a porsi in allerta attraverso il quale si sottolinea come nella gestione dell’impresa ci sia qualcosa che non va e quindi si consiglia l’imprenditore di porre attenzione e rimedio a una situazione potenzialmente critica, anche valutando il ricorso alla procedura di composizione negoziata di cui al decreto legge 118/2021, introdotta nel nostro ordinamento il 15 novembre scorso.

 

Comunicazione da parte di altri Istituti

Oltre all’Agenzia delle Entrate potranno segnalare i debiti sospesi anche l’Inps, l’Inail e l’’Agenzia delle Entrate-Riscossione. I citati enti sono chiamati ad inviare apposite segnalazioni a mezzo pec (o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento) all’imprenditore, e, ove esistente, all’organo di controllo, ovvero al Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Sono oggetto di segnalazione:

 

-         per l’Inps, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore a euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati e per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;

-         per l’Inail l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

-         per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

 

Modalità di invio delle comunicazioni

Le segnalazioni sono inviate:

·        da parte dall’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle Liquidazioni periodiche, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022;

·        dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia Entrate-Riscossione entro 60 giorni dal verificarsi della condizione che legittima la segnalazione. L’Inps invierà la comunicazione in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre l’Inail invierà la segnalazione con riferimento ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. L’agenzia delle entrate-Riscossione, da ultimo, trasmetterà la segnalazione in relazione ai carichi affidati allo stesso agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

La norma non prevede specifiche conseguenze in caso di mancata attivazione dell’imprenditore a fronte della segnalazione ricevuta.

 

Ruolo dell’organo di controllo

Più delicato risulta essere il ruolo rivestito dall’organo di controllo (revisore unico o collegio sindacale), che potrebbe essere ritenuto responsabile nel caso in cui non si sia attivato per presentare denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della situazione di crisi.

L’organo di controllo risulta poi destinatario di un’altra specifica previsione, ovvero del primo articolo del richiamato capo (articolo 25-octies D.Lgs. 14/2019), il quale prevede invece l’obbligo, per lo stesso, di segnalare per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per il ricorso alla composizione negoziata, con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.

Specifici obblighi di comunicazione sono previsti anche in capo alle banche e agli altri intermediari finanziari, che, nel momento in cui comunicheranno al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, dovranno darne notizia anche agli organi di controllo societari.

 

 

12/07/2022

 

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