I NUOVI ADEMPIMENTI NEI CONTRATTI D'APPALTO SUI VERSAMENTI DI FEBBRAIO 2020

 

Contrasto all'omesso versamento delle ritenute

 

Con l’intento di contrastare l’omesso versamento delle ritenute nei contratti d’appalto, l’art. 4 del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito nella L. 157/2019, dispone l’obbligo per il committente di controllare le ritenute operate e versate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio dall’appaltatore o affidatario, quando il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi è di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

 

A tal fine tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione “dati anagrafici” del modello F24.

 

Nuovo adempimento

Con decorrenza 1° gennaio 2020, quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019 (esempio firmati entro il 31/12/2019) viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi, se:

a) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;

b) tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma;

devono richiedere all’appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute per Irpef e addizionali e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.

Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale, ad esempio, il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.

Il controllo sulle ritenute sugli appaltatori scatta dai versamenti di febbraio 2020.

 

Adempimenti dell'appaltatore, affidatario o subappaltatore

La nuova disposizione al co. 1 stabilisce che il versamento delle ritenute è effettuato dallimpresa appaltatrice o affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Questa regola è senzaltro nuova nella gestione fiscale del personale dipendente poiché lintero impianto regolatorio vigente prevede che il versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro avvenga indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione.

Seguendo il pensiero dellAgenzia delle Entrate, il datore di lavoro appaltatore dovrebbe in primo luogo calcolare le ritenute in linea con le ordinarie istruzioni fornite ai sostituti di imposta in questi anni. Tuttavia, al momento della compilazione delle deleghe di pagamento, il sostituto di imposta dovrebbe quantificare i versamenti per ciascun committente sulla base delle ore di lavoro (e dunque della retribuzione) interessate dallappalto.

Si tratta di fatto di una soluzione empirica che però risolve solo in parte le problematiche dei datori di lavoro (si pensi ad eventi come la malattia o le ferie che si sono verificate nel mese). In alcuni mesi, peraltro, si possono verificare degli arretrati che nulla hanno a che vedere con appalti gestiti nel mese.

 

Compilazione del modello di versamento F24

Con la n. 109 del 24 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove modalità di indicazione delle ritenute fiscali distinte per committente. Si dovrà indicare il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello F24, unitamente al codice fiscale del committente assieme alle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati per il medesimo committente, senza possibilità di compensazione.

Sebbene lAgenzia sia stata tempestiva a fornire i primi chiarimenti, rimangono le perplessità e i dubbi operativi sopra evidenziati, in ragione che nei rapporto di lavoro ci sono molti eventi di assenze che sono tutelati da retribuzione sulle quali si applicano le ritenute fiscali, ma che non possono essere imputabili a nessun committente.

 

Verifiche e iniziative da parte del committente

Se a seguito della verifica, il committente non riceve le deleghe di pagamento, o dalle stesse risulti l’omesso o insufficiente versamento, può sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, finché perdura l’inadempimento, sino a un valore pari al 20% dell’opera o servizio, o per l’importo pari alle ritenute non versate. Nel frattempo le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici inadempienti non potranno intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del proprio credito.

Inoltre, entro 90 giorni dalla accertata inadempienza, il committente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei propri confronti.

In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all’impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione.

Verosimilmente, per le informazioni in suo possesso, il committente può esclusivamente verificare che le ritenute dichiarate dai singoli appaltatori siano state versate, oppure no, mentre è praticamente impossibile verificare che le stesse ritenute siano correttamente determinate, dal momento che sono assenti molte informazioni utili al calcolo (ad esempio, i carichi di famiglia). Ciò nonostante, la norma prevede che in caso di errori, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata allimpresa appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse.

 

Rilascio di una dichiarazione sostitutiva di attestazione "durc fiscale"

Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettano una certificazione attestante la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

a) siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non risultino:

- iscrizioni a ruolo;

- accertamenti esecutivi;

- avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

La dichiarazione di attestazione del "durc fiscale" è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate ed è valida per 4 mesi.

 

 

06/01/2020

 

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