RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025 E RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018-2022

 

Adesione alla proposta entro il 12 dicembre 2024

 

C’è ancora tempo, fino al 12 dicembre prossimo, per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale 2024-2025, ovvero la definizione in via anticipata del reddito da dichiarare per gli anni 2024 e 2025 da parte dei soggetti ISA. Tale possibilità non è stata riproposta per i soggetti forfetari, il cui termine di adesione è scaduto il 31 ottobre scorso.

 

Il Fisco prova ad ampliare il più possibile la platea del concordato preventivo biennale, con una lettera a due milioni e 200mila partite Iva soggette alle pagelle fiscali che non hanno aderito entro l’originale scadenza del 31 ottobre, ora prorogata al prossimo 12 dicembre. Un tentativo per aumentare le adesioni, ferme a 522mila, il 12% della platea potenziale.

 

Effetti del concordato preventivo biennale 2024-2025

Il primo effetto in caso di adesione è che in caso di maggiori o minori redditi effettivi nel periodo concordato, tali importi non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap ma, al più, rileveranno solo ai fini Iva. Pertanto l’accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 e 116 Tuir (redditi prodotti in trasparenza fiscale), obbliga al rispetto della medesima anche i soci o gli associati.

Nei confronti dei contribuenti che aderiscono trovano applicazione una serie di vantaggi:

a) non possono essere effettuati gli accertamenti previsti dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973: si tratta delle rettifiche analitiche, analitiche induttive (art. 39, co. 1, let. d) e induttive (art. 39, co. 2);

b) non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente conseguito dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali con il punteggio massimo di affidabilità fiscale (10/10), che sono:

1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle singole imposte dirette e all’Irap e non superiore a 70.000 euro annui per compensazioni o rimborso annuale del credito Iva;

2. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso del credito Iva infrannuale per un importo non superiore a 70mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri;

3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

4. esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’art. 39, co. 1, let. d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 e all’art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972;

5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi, che Iva;

6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il decreto correttivo ha previsto inoltre che sul maggior reddito concordato nel 2024 e 2025 rispetto al 2023, gli incrementi vengono tassati in maniera agevolata, con applicazione di un’imposta sostitutiva che varia dal 10% al 15% a seconda del risultato ISA conseguito per il 2023.

In caso di perdite fiscali (pregresse riportate oppure derivanti da partecipazioni in società), queste possono essere utilizzate per abbattere il reddito concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

L’adesione non ha effetti sull’Iva e nei confronti dei contribuenti che vi aderiscono, il Fisco potrà comunque continuare ad effettuare gli accertamenti in materia di Iva.

Per i contributi Inps dovuti da artigiani/commercianti/gestione separata, rilevano i redditi da adesione e non quelli maggiori o minori conseguiti. Per le Casse di previdenza sembra valere la regola generale per cui se il reddito effettivo sarà inferiore a quello concordato, la contribuzione andrà assolta sulla base del reddito concordato; se il reddito effettivo supererà quello concordato, il contribuente potrà decidere se pagare i contributi sul reddito concordato (più basso) o su quello effettivo (più alto). Ogni Cassa potrà comunque assumere una decisione in autonomia.

Nei periodi oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi fiscali, contabili e dichiarativi.

A fronte di questi vantaggi è prevista l’intensificazione dell’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che NON hanno aderito al concordato preventivo biennale o ne decadono.

 

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale:

-        gli esercenti attività d’impresa (ditte individuali e società);

-        gli esercenti arti e professioni;

che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sul periodo d’imposta 2023 (soggetti ISA).

La durata del concordato è biennale e vincola per il biennio 2024 e 2025 al rispetto degli importi concordati, salvo i casi di decadenza o cessazione.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione

Le condizioni ostative sono classificabili nei seguenti raggruppamenti:

prima tipologia

1. presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa viene meno in caso di, entro i termini di adesione, estinzione dei debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. Non concorrono alla determinazione della soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici. Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, che abbiano in corso un regolare pagamento rateale. Per le società, non rilevano i debiti tributari presenti in capo ai soci;

2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;

3. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati penal-tributari), dall’articolo 2621, cod. civ. (false comunicazioni sociali), dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c. p. (reati di riciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

seconda tipologia

aver conseguito nel 2023, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti ISA).

terza tipologia

sono preclusi dalla possibilità di accedere al concordato i soggetti che nel 2024 hanno realizzato una delle seguenti ipotesi:

1. adesione al regime forfetario (condizione prevista per i soli contribuenti ISA);

2. per le società o enti, aver posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento (e cessione di ramo di azienda) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato.

 

Ravvedimento speciale 2018-2022

Ci aderisce al concordato preventivo biennale 2024-2025 può anche accedere al ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022.

La sanatoria forfettizza l’integrazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) in una % variabile in funzione dell’affidabilità ISA del soggetto nelle annualità che intende bonificare; non è quindi tarato sulle aliquote effettive di tassazione (Irpef, addizionali, Ires), ma sull’incidenza di un’imposta sostitutiva predeterminata, ulteriormente ridotta del 30% per le annualità Covid 2020-2021.

Il ravvedimento speciale andrà poi concretizzato versando l’imposta sostitutiva entro il 31 marzo 2025 o almeno la prima rata mensile (se ne potranno fare fino a 24), calcolata sulla base delle pagelle fiscali ISA, nel seguente modo:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;

- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Il termine non è troppo ravvicinato, ma potrebbe far comodo affrettarsi, perché la sanatoria per una o più annualità non avrà effetto se il pagamento arriverà dopo la notifica di verbali, schemi d’atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

Nei cassetti fiscali dei soggetti interessati sono disponibili i calcoli per definire una o tutte le annualità dal 2018 al 2022.

Il Ministero dell’Economia, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03163, ha chiarito che non si potrà applicare il ravvedimento speciale per l’annualità 2018 da parte dei contribuenti con ISA da 8 a 10 per quell’anno. Infatti, il periodo d’imposta non è più accertabile dal 31.12.2023 in seguito alla riduzione di un anno dei termini grazie al regime premiale Isa. Tuttavia, chi avesse già versato l’imposta sostitutiva per tale anno, probabilmente, non potrà chiederla a rimborso.

 

Dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024

L’adesione tardiva, entro il 12 dicembre prossimo, passa dalla presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024, da parte del soggetto ISA, che presuppone che vi sia stata la presentazione di una dichiarazione validamente presentata entro il 31 ottobre scorso. L’integrativa, inoltre, non deve ridurre l’imponibile o il debito d’imposta, né aumentare il credito rispetto alla dichiarazione originaria.

L’invio dell’integrativa ai fini dell’adesione al concordato non obbliga ad alcun reinvio della dichiarazione Irap.

Relativamente al versamento del secondo acconto imposte scaduto il 2 dicembre è stato chiarito che il contribuente potrebbe versare il secondo acconto “rafforzato” tenendo conto del maggior reddito concordato, e solo successivamente completare (entro il 12 dicembre) l’invio dell’integrativa per l’adesione. Ma vale anche il contrario: per cui l’acconto potrà essere versato/ravveduto anche dopo l’invio della dichiarazione integrativa funzionale all’adesione.

 

Verifica e calcolo i Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio sono già state verificate le condizioni di ammissibilità al nuovo istituto e sono già state inviate le mail con la quantificazione della proposta biennale con il Fisco, che gli importi per aderire al ravvedimento speciale.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

03/12/2024

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.