DOMANDA DEL SOSTEGNO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

 

Presentazione delle domande dal 30 marzo al 28 maggio 2021

 

Il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore di soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Le domande potranno essere presentate dal 30.03.2021 al 28.05.2021 tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o l’annunciata piattaforma Sogei.

 

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, abbandonando la logica della categoria merceologica e del codice Ateco.

Un apposito riquadro del modello è dedicato alla scelta del contribuente tra accredito sul conto corrente bancario o un credito d’imposta da spendere in compensazione nel primo F24 da versare.

 

Condizioni per ottenere il contributo

A prescindere dall’attività esercitata, ossia dal codice Ateco, per poter accedere al contributo le imprese ed i lavoratori autonomi devono rispettare i seguenti due requisiti:

1)      aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;

2)      aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Questa condizione non opera per le attività iniziate dal 1.01.2019.

 

Requisiti soggettivi per ottenere il contributo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da:

-         soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale adottato (inclusi i contribuenti forfetari / minimi);

-         enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dal beneficio in esame:

û i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021;

û i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021. Questa esclusione non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;

û gli enti pubblici (articolo 74, co.2 del Tuir);

û gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir).

 

Misura del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è pari ad una percentuale della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato o corrispettivi del 2020 e 2019, fermo restando che la perdita del 2020 sia stata pari almeno al 30% rispetto al 2019 (parametro che non dovrà essere considerato per le attività avviate dal 1.01.2019), semprechè non sia stato superato il limite di 10 milioni di fatturato in relazione al 2019.

Determinato il calo complessivo nel 2020 rispetto al 2019, è necessario suddividere il risultato per 12 e ottenere la perdita media mensile. Quest’ultima rappresenta la base sulla quale applicare la percentuale di contributo a fondo perduto, in relazione allo scaglione dimensionale in cui ci si colloca:

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020.

Laddove il conteggio produca risultati inferiori, o nel caso dei soggetti esonerati dalla verifica dello scostamento (si tratta dei soggetti costituiti dal 1° gennaio 2019), sono in ogni caso previsti importi minimi di contributo pari a:

·           1.000 euro per le persone fisiche;

·           2.000 euro per le persone giuridiche.

L’importo massimo spettante è di 150.000 euro.

 

Esempio di calcolo

Si confronta la media del fatturato/corrispettivi 2019 con quelli del 2020 e se la riduzione è pari o superiore al 30% si applica la percentuale di riferimento:

[(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x % commisurata ai ricavi

Esempio: la società Verdi snc ha registrato ricavi nel 2019 di euro 300.000 (media mensile euro 25.000) e ricavi nel 2020 di euro 120.000 (media mensile euro 10.000); la riduzione media mensile è di euro 15.000 pari al 60% (15.000 : 25.000 x 100).

Il contributo spettante è pari a euro 7.500 (15.000 x 50%).

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l’importo del fatturato 2019 deve essere diviso per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata. Ove la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e la media così ottenuta per il 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è garantito per il minimo.

Partita Iva attivata il 05.04.2019 (fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)

Esempio: la ditta individuale Bianchi Mario ha iniziato l’attività nel mese di aprile 2019, registrando ricavi nel 2019 di euro 50.000 (media mensile : 8 = euro 6.250) e ricavi nel 2020 di euro 36.000 (media mensile : 12 = euro 3.000); la riduzione media mensile è di euro 3.250 pari al 52% (3.250 : 6.250 x 100).

Il contributo spettante è pari a euro 1.950 (3.250 x 60%).

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2020 o 2021, non avendo alcun fatturato medio di confronto nel 2019, spetta il contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche.

Esempio: la società Rossi srl ha iniziato l’attività nel mese di febbraio 2020. Il contributo spettante è pari a euro 2.000.

 

Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione compresa nell’anno, includendo anche nel calcolo le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili. Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno.

I commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi dell’anno, al netto dell’Iva.

Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020).

Se non risulta possibile calcolare l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019 o dell’anno 2020 (ad esempio, perché la partita Iva è stata attivata dopo l’1/1/2019), non va indicato nell’istanza il fatturato medio mensile dell’anno, e lo stesso si intende quindi pari a zero e nel modello andrà barrata l’apposita casella.

 

Aspetti contabili e fiscali

Il contributo in esame costituisce un contributo in c/esercizio da rilevato nella voce A5 del conto economico, non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap e non è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo dacconto. Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

 

Verifica per i Clienti dello Studio

Per i Clienti lo Studio provvederà ad effettuare i conteggi necessari ed a verificare le condizioni di beneficio, nonché a presentare le domande per ottenere il contributo.

 

 

24/03/2021

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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