CREDITO D'IMPOSTA DEL 60% SULLE LOCAZIONI DI NEGOZI NEL MESE DI MARZO

 

Per gli immobili di categoria C/1 il credito è utilizzabile dal 25 marzo

 

Tra le misure introdotte a sostegno delle imprese, nell’ambito dell’emergenza Covid19, il D.L. 18/2020 ha introdotto un bonus nella misura del 60% dell’ammontare del canone pagato dal negoziante per il mese di marzo, per immobili censiti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

 

Con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il codice tributo 6914 destinato al credito d’imposta, spendibile in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi, a partire dal 25 marzo 2020.

 

Contratti di locazione categoria C/1

La prima verifica da fare è sulla categoria catastale dell’immobile locato, poichè rientrano nella misura agevolativa i soli immobili accatastati nella categoria C/1 (negozi e botteghe); quindi sono esclusi tutti gli inquilini che utilizzano un fabbricato con le caratteristiche di negozio, ma che presenta un diverso accatastamento nonchè i contratti di affitto azienda.

Non viene chiarito come ci si debba comportare nel momento in cui fossero locati congiuntamente più immobili di diversa categoria; si pensi al caso di un negozio con annesso deposito, censito nella categoria C/2, legati da un unico contratto e da un unico canone.

Pare logico, in questi casi, operare sulla falsariga di quanto chiarito dalla circolare 26/E/2011 per la cedolare secca in tema di pertinenze; perciò il canone relativo alle pertinenze locate congiuntamente al negozio (ad esempio il magazzino C/2 affittato assieme al negozio C/1) farà maturare il credito d’imposta sull’intero canone. Invece se nello stesso contratto sono locate altre unità immobiliari, come ad esempio un’unità abitativa di categoria A/3, il canone andrà scorporato secondo le regole previste per i redditi fondiari, suddividendolo sulla base della rendita catastale, determinando il bonus solo sulla frazione di canone imputato al C/1.

La seconda verifica da fare è che il contratto di locazione sia in corso di validità, non risolto e non scaduto, e neppure ridotto per sopravvenuto accordo tra le parti. Se iniziato/cessato nel corso del mese di marzo 2020, il credito d’imposta sarà calcolato sulla frazione di tale mensilità; se la riduzione concordata ha decorrenza dal 1° marzo, il credito andrà ricalcolato sul nuovo canone.

Non è chiaro se il canone debba essere necessariamente pagato. E’ unanime considerare nel credito solo i canoni corrisposti.

 

Misura e calcolo del credito d'imposta

L’art. 65 D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il secondo comma del richiamato art. 65 afferma che il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020, ossia quelle che hanno potuto continuare a rimanere aperte e svolgere l’attività, essendo identificate come essenziali, tra cui i supermercati, il commercio di alimentari, le farmacie e parafarmacie, i carburanti, le edicole, i tabaccai, il commercio via internet, le lavanderie, nonchè per le attività professionali (art. 53 e 54 del Tuir) e gli enti non commerciali.

 

Esempio di compilazione F24 dal 25 marzo

La risoluzione 13/E/2020 introduce il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” attraverso il quale spendere tale credito, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a decorrere dal 25 marzo, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Esempio di compilazione:

 

 

Deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”). Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA” (quindi “2020”).

 

Verifica per i Clienti dello Studio

Ai clienti dello Studio verranno verificati i contratti di locazione ed al verificarsi delle condizioni previste, applicato il credito d’imposta.

 

 

24/03/2020

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.