![]() |
Con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle Entrate 6 dicembre 2006, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 241 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2006, è stato approvato lo schema di certificazione modello CUD 2007 concernente l’attestazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2006, delle ritenute d’acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all’Inps e all’Inpdap, nonché l’attestazione dell’ammontare dei redditi di pensione corrisposti nel 2006.
Tale provvedimento è stato poi integrato con un altro del 15 gennaio scorso al fine di permettere, anche relativamente ai redditi percepiti nel 2006, la scelta della destinazione del 5 per mille dell’Irpef. Infatti, come noto, l’art. 1, co. 1234, della legge finanziaria 2007, seppure con qualche modifica in merito ai soggetti destinatari del beneficio, ha reintrodotto tale possibilità di scelta anche relativamente all’Irpef relativa al 2006, escludendo le erogazioni alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
Contenuti della certificazione
Il decreto di approvazione del nuovo modello CUD prevede che lo schema di certificazione debba essere utilizzato per certificare i redditi di lavoro dipendente e le pensioni, di cui all’art. 49 del Tuir, nonché i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente di cui all’art 50 dello stesso Tuir, quali le borse di studio e somme similari, l’assegno al coniuge separato se corrisposto dal datore di lavoro in forza di sentenza del giudice, i trattamenti pensionistici integrativi. in forma di rendita, nonché i redditi di collaborazione coordinata e continuativa) corrisposti nel 2006.
Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i proventi soggetti a tassazione separata corrisposti nel 2006, quali Tfr e indennità equipollenti, somme erogate una tantum per la cessazione del rapporto di lavoro, arretrati di retribuzione e redditi corrisposti agli eredi dei soggetti deceduti, nonché le prestazioni pensionistiche in forma di rendita o capitale. Poiché la certificazione include anche i dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale versata o dovuta all’Inps/lnpdap/Ipost, la stessa deve essere rilasciata anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta. Inoltre, si ricorda che, analogamente agli scorsi anni, lo schema di certificazione approvato con il provvedimento 21 dicembre 2006 (CUD 2007) costituisce solo uno «schema» e non un modello ufficiale da utilizzare obbligatoriamente a pena di nullità; pertanto i dati richiesti potranno essere esposti su certificazioni di qualunque dimensione ed eventualmente essere incorporati in altri documenti che il sostituto sia obbligato, sulla base di altre disposizioni, a consegnare al contribuente.
Novità
Il modello CUD 2007 è stato modificato nella sua parte grafica per rappresentare, tra l’altro, il nuovo acconto per l’addizionale comunale, dovuta per l’anno in corso per un importo pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando all’aliquota stabilita per l’anno in corso dal comune nel quale il contribuente ha la residenza al 1° gennaio all’imponibile dell’anno precedente.
Per quanto riguarda la legenda dei codici alfabetici delle informazioni da fornire nella sezione annotazioni, è stata migliorata nella descrizione ed integrata con alcune nuove fattispecie. Infine, si ricorda che, analogamente al passato, il nuovo schema delle certificazione delle ritenute contiene salti nella numerazione dei campi che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4, co. 3-bis, del D.P.R. n. 332/1998, vengono integrati nelle comunicazioni del modello 770 Semplificato in quanto necessari per l’attività di liquidazione delle imposte e di controllo dell’operato dei sostituti d’imposta.
Modalità di compilazione
In merito alle regole generali di compilazione della certificazione in oggetto, occorre ricordare che:
P l’esposizione dei dati deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo prevista nello schema approvato. Tuttavia, ove tale comportamento risulti più agevole, è consentito non riportare il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati;
P nell’ipotesi in cui si debbano certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi aggiuntivi, numerandoli progressivamente nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione;
P può essere utilizzata una veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato;
P può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Sottoscrizione mediante sistemi automatici
In merito alla sottoscrizione della certificazione in commento si ricorda che l’articolo 4, co. 6-quater, del D.P.R. 322/1998, prevede che la sottoscrizione può avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Pertanto, a seguito di tale previsione, la firma apposta in calce alla certificazione può anche non essere autografa, potendo invece essere stampata, per esempio, mediante serigrafia ovvero, nell’ipotesi in cui il modello venga redatto mediante l’ausilio di supporti informatici, con la segnalazione (effettuata dalla procedura informatica) del soggetto munito dei poteri di rappresentanza della società.
Consegna della certificazione CUD 2007
I commi 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del D.P.R. 322 prevedono l’obbligo dei sostituti d’imposta di rilasciare ai percipienti somme soggette a ritenuta, l’apposita certificazione unica attestante l’ammontare complessivo di dette somme e valori corrisposti, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. Il co. 6-ter prevede inoltre che le certificazioni dovranno contenere anche gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. Viene inoltre previsto che tali certificazioni dovranno essere consegnate ai percettori entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme stesse sono state corrisposte.
Pertanto, le certificazioni delle ritenute relative ai redditi corrisposti nel 2006, fatta salva l’ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno (nel qual caso il modello CUD dovrà essere consegnato entro 12 giorni dalla eventuale richiesta da parte del dipendente cessato), dovranno essere con segnate entro il 15 marzo 2007. Nell’ipotesi in cui il modello già consegnato non fosse conforme a quello recentemente approvato, i dati mancanti devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, che deve essere rilasciata entro l’ordinaria scadenza. Il datore di lavoro, dopo aver compilato la certificazione deve consegnarla al soggetto interessato corredata delle istruzioni per il contribuente, integrate con le informazioni aggiuntive relative al trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Finanziaria di cui alla legge n. 675/1996 (Tutela della privacy).
14/02/2007