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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

 

E’ stato pubblicato in G.U. 11.03.2019, n. 59 il D.Lgs. 17/2019, che contiene l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 e abrogando la Direttiva 89/686/CEE modifica il quadro generale in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI). Vale la pena rilevare che le modifiche introdotte impattano in maniera poco rilevante sull’utilizzatore finale e sul D. Lgs. n. 81/2008, mentre ben più significative sono le variazioni nelle procedure per l’immissione sul mercato dei dispositivi, che superano le differenze applicative precedenti tra gli Stati membri. Il Regolamento UE n. 2016/425 è in vigore dal 21.04.2018.

Il testo definisce i requisiti per la progettazione e fabbricazione di dispositivi che hanno una funzione essenziale per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, le norme per la libera circolazione nella UE, gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori. Riguarda DPI nuovi di fabbricanti stabiliti nella UE e nuovi o usati, importati da Paesi terzi, trovando applicazione in tutte le forme di fornitura, incluso l’e-commerce. L’obiettivo è favorire la circolazione di beni e servizi e definire le responsabilità in capo agli operatori economici della filiera, garantendo il necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti.

 

Classificazione dei DPI

I DPI si classificano in tre gruppi, in base alla gravità del rischio da cui devono proteggere. Del primo gruppo fanno parte presidi semplici, che tutelano da rischi di lieve entità, al terzo i cosiddetti “salvavita”; la categoria è stata estesa aggregando per esempio i dispositivi di protezione dell’udito e riguarda esclusivamente rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili, richiedendo quindi procedure di valutazione di conformità più rigorose.

Al secondo gruppo appartengono i dispositivi esclusi dagli insiemi precedenti. La suddivisione si riflette sulle necessità formative degli utilizzatori, i DPI del terzo gruppo richiedono infatti in ragione della loro “criticità” l’addestramento degli operatori.

 

Commercio dei DPI

Tutti i DPI con diversi requisiti devono rispondere a criteri di conformità. I produttori devono rispettare una serie di procedure per l’immissione sul mercato, tenendo a disposizione la documentazione che ne supporta la certificazione, mentre i distributori sono tenuti a verificare la rispondenza ai requisiti prima dell’immissione sul mercato e la conformità della documentazione a corredo alle specifiche previste per la tipologia di prodotti da commercializzare.

I controlli sul territorio per fabbricante, mandatario, importatore, distributore o operatore economico sono affidati a CCIAA e Ispettorato del lavoro, che potranno segnalare eventuali inadempienze al Ministero dello Sviluppo Economico per l’adozione dei provvedimenti stabiliti.

In caso di contravvenzione alle disposizioni sono previste le pene alternative dell’arresto o dell’ammenda per fabbricante e importatore che producono o mettono a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, per omissioni nelle dichiarazioni di conformità o nella marcatura CE, per mancata esibizione della documentazione richiesta dalle autorità di controllo e per marcature contraffatte.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

03/06/2019