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IL DATORE DI LAVORO RISPONDE PER IL MACCHINARIO NON SICURO

 

L’obbligo di valutare i rischi e verificare la rispondenza degli strumenti in uso ai dispositivi di legge: la marcatura CE non è di per sé sufficiente a garantire l’esonero di responsabilità in caso di infortunio dei lavoratore.

 

Sentenza della Cassazione

La sentenza della Cassazione penale del 30.10.2019 n. 44168 ribadisce un tema cruciale e dibattuto, che riguarda l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare la conformità dei macchinari ai requisiti di sicurezza, senza fare troppo affidamento sulla presenza della marcatura CE o sulla competenza tecnica e notorietà del costruttore.

Il fatto riguarda l’infortunio di un lavoratore che, addetto a una macchina utilizzata per l’estrusione della pasta, rimuovendo un carter di protezione, privo di dispositivo di sicurezza per estrarre un residuo d’impasto è entrato a contatto con parti in movimento e ha riportato la sub-amputazione di un dito.

Il responsabile legale è stato condannato per il reato di lesioni colpose gravi, pronuncia che ha trovato conferma in appello. I giudici non hanno accolto la tesi difensiva che invocava la presenza di un vizio “occulto” del macchinario. In base alla ricostruzione, sollevando attraverso la maniglia il carter incernierato ma privo di sistema di interblocco, il motore non si arrestava all’apertura ma continuava a funzionare. È stata inoltre rilevata la mancanza di un pulsante d’emergenza in prossimità, come di cartelli o pittogrammi in grado di allertare sul possibile pericolo. L’operatore anche a carter chiuso era poi in grado di infilare le dita lateralmente e venire così a contatto con parti meccaniche in moto. Lacunose sono risultate la formazione e informazione rispetto allo specifico rischio poiché la stessa criticità si era già verificata in passato senza l’adozione di alcun provvedimento correttivo.

L’imputato ha presentato ricorso lamentando la mancata attribuzione al costruttore della responsabilità esclusiva per aver posto in commercio un’attrezzatura marcata CE non rispondente alle prescrizioni, completa di manuale d’uso carente nell’analisi dei rischi e privo di indicazioni di sicurezza. Il tasto di emergenza invece era posto a una distanza inferiore dalla posizione dell’addetto, che aveva ammesso di aver recepito i contenuti del manuale, che vietava in modo esplicito di rimuovere le protezioni e di eseguire manutenzioni senza autorizzazione e senza spegnimento preventivo della macchina.

Tali circostanze determinavano a parere del titolare l’interruzione del nesso di causalità, vista la condotta abnorme posta in essere dalla persona offesa che, ricevute idonee istruzioni dal collega esperto e indicazioni sui pulsanti d’arresto e sulle parti pericolose, non aveva applicato i criteri di diligenza e prudenza e le disposizioni del manuale informativo che aveva dapprima sottoscritto.

 

Conclusioni

Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto per aver il datore di lavoro violato gli obblighi connessi alla posizione di garanzia rivestita: tenuto ad accertare la conformità ai requisiti di legge dei macchinari, risponde dell’infortunio dovuto alla loro mancanza, senza che possano risultare decisive le circostanze a lui favorevoli come marcatura CE e libretto d’uso incompleto.

Con motivazione ragionevole è stato escluso il “vizio occulto’. Il carter infatti non era bloccato, ma montava una maniglia che ne facilitava l’apertura e una volta rimosso il motore continuava a funzionare rendendo il pericolo di riscontro immediato. Analogamente è stata esclusa la condotta esorbitante o abnorme dell’infortunato, la cui responsabilità era attenuata dal fatto che sostituiva un collega ed era in genere assegnato a macchinari d’uso più semplice.

 

 

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03/01/2020