DENUNCIA DI INFORTUNIO NEL PERIODO ESTIVO
Le comunicazioni nel periodo di chiusura dello Studio
Nel periodo di chiusura per ferie dello Studio, da sabato 13 a mercoledì 17 agosto compreso, Vi invitiamo, in caso di infortunio sul lavoro, ad inoltrare agli istituti interessati (Inail e autorità di Pubblica Sicurezza) la comunicazione di seguito riportata.
Alla riapertura dello Studio, vorrete gentilmente farci pervenire copia della comunicazione effettuata al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti.
Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al committente. Qualora i dati salariali non siano disponibili all’atto della denuncia, gli stessi dovranno essere comunicati successivamente, con l’indicazione di cognome, nome, data di nascita e data dell’infortunio.
Termini della comunicazione
La denuncia di infortunio deve essere presentata all’Inail competente dove risiede il lavoratore, entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni. Nello stesso termine deve essere inviata copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto di infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965).
Dati da comunicare
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,82 (L. 251/1982,art. 16).
Qualora i dati salariali non siano disponibili all’atto della denuncia gli stessi dovranno essere comunicati successivamente, con l’indicazione del cognome, nome, data di nascita e la data dell’infortunio.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni; se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.
L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore.
Obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965).
Sanzioni
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa:
- in caso di denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da € 1.290,00 a € 7.745,00 (nel caso di pagamento in misura ridotta l’importo è di euro 2.580,00; nel caso di diffida obbligatoria euro 1.290,00).
Modello di comunicazione
In allegato il modulo per la denuncia di infortunio, da inoltrarsi all’Inail senza nulla omettere; se non i dati retributivi quando gli stessi non siano disponibili e da integrarsi non appena possibile.
02/08/2011