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Nel periodo di chiusura per ferie dello Studio, dal 11/08 al 17/08, Vi invitiamo, in caso di infortunio sul lavoro, ad inoltrare agli istituti interessati (Inail e autorità di Pubblica Sicurezza) la comunicazione di seguito riportata.
Alla riapertura dello Studio, vorrete gentilmente farci pervenire copia della comunicazione effettuata al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti.
Termini della comunicazione
La denuncia di infortunio deve essere presentata all’Inail competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni. Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al committente.
Nello stesso termine deve essere inviata copia delle denuncia all'Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965).
Dati da comunicare
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavorare. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,32 (L. 251/1982,art. 16).
Qualora i dati salariali non siano disponibili all’atto della denuncia gli stessi dovranno essere comunicati successivamente, con l’indicazione del cognome, nome, data di nascita e la data dell’infortunio.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni; se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.
Obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965).
Sanzioni
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).
Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177 della legge finanziaria 2007). Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:
- denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da € 2.580 a € 7.745
- codice fiscale mancante o inesatto € 127
Modulo da compilare e inviare all’Inail
01/08/2008