DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2019

 

Pagamento del diritto annuale dal 31 luglio al 30 settembre

 

Come tutti gli anni, con la Dichiarazione dei redditi è anche dovuto il diritto annuale alla Camera di Commercio, da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la riduzione, per l’anno 2019, del 50% del diritto annuale previsto dalla L. 90/2014, che può comunque essere maggiorato dalle Camere di Commercio.

 

Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Con la proroga al 30 settembre del versamento delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), si sono anche modificati i termini di versamento del diritto annuale.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

·           imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;

·           società semplici agricole;

·           società semplici non agricole;

·           società di persone (Snc, Sas);

·           società di capitali (Srl, anche unipersonali, Spa e Sapa);

·           società cooperative e consorzi;

·           enti economici pubblici e privati;

·           aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n. 267/00;

·           Geie - Gruppo europeo di interesse economico;

·           società consortili a responsabilità limitata per azioni;

·           società tra avvocati, previste dal D.Lgs. n. 96/01;

·           società tra professionisti (Stp);

·           imprese estere con unità locali in Italia.

 

Soggetti esonerati

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

û le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2018 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);

û le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2018 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2019;

û le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2018 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2019;

û le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’art. 2545-septiesdecies cod.civ.) nell’anno 2018;

û le start-up innovative / incubatori certificati ex art. 25, DL n. 179/2012 (dall’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese e non oltre il quarto anno).

 

Imprese iscritte nella sezione speciale

Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:

·        gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;

·        i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);

·        le società semplici ex art. 2251 c.c.;

·        le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle Imprese Artigiane;

·        le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa.

 

Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale

Importo

Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane

€   53

(€  53 nel ’18)

Società semplici agricole

€   60

(€  60 nel ’18)

Società semplici non agricole

€  120

(€ 120 nel ’18)

Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti)

€  120

(€ 120 nel ’18)

Soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, comitati)

€   18

(€  18 nel ’18)

 

Imprese iscritte nella sezione ordinaria

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria:

·        alcune imprese individuali (che versano il diritto nella misura fissa pari ad € 120,00+€ 24,00 per unità locale);

·        tutte le società (escluse quelle semplici);

·        i consorzi ed enti economici pubblici e privati;

·        Geie – gruppi europei di interesse economico;

corrispondono il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2018), calcolato ai fini Irap per scaglioni, secondo la seguente tabella:

 

da euro

a euro

Misura fissa e aliquote

0,00

100.000,00

fisso €  200

(€  200 nel ‘18)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015 %

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013 %

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010 %

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009 %

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005 %

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003 %

oltre 50.000.000,00

 

0,0001 %

(fino a max di 40.000 euro)

 

Unità locali

Il diritto annuale va corrisposto anche per ciascuna unità locale / sede secondaria del soggetto iscritto al Registro delle Imprese in misura pari:

al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00 per ogni unità;

a € 66,00 per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all’estero.

Per le unità locali di soggetti iscritti esclusivamente al REA non è dovuto alcun importo a titolo di diritto CCIAA.

 

Termini di versamento

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Con lapprovazione definitiva del Decreto crescita (D.L. 34/2019), sono stati prorogati al 30 settembre i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Dubbi interpretativi rimangono sulla proroga per i contribuenti minimi e forfetari.

Pertanto le date da ricordare sono:

}    entro il 31 luglio 2019 applicando la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti per i quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

}    entro il 30 settembre 2019 senza maggiorazione per i soggetti interessati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità.

 

Conseguenze del mancato versamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dellanno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette lemissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

 

 

08/07/2019

 

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