DIRITTO ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 2023

 

Pagamento del diritto annuale dal 30 giugno/31 luglio o 20 luglio/31 luglio per i soggetti ISA

 

Sono in corso di invio le pec da parte della Camera di Commercio, per segnalare il versamento del diritto annuale dovuto per il 2023, da effettuare nella misura individuata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 11/11/2022 (nota n. 0339674), che ha confermato per il 2023 gli stessi importi previsti per il 2022 (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l’anno 2014 - Decreto Mide del 8 gennaio 2015).

 

Il diritto camerale è dovuto annualmente alle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza, da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al Rea (repertorio economico amministrativo). L’ammontare dei diritti camerali dovuti per l’anno 2023 da ciascuna impresa varia a seconda che si tratti di impresa iscritta nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro Imprese.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

·           imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;

·           società semplici agricole;

·           società semplici non agricole;

·           società di persone (Snc, Sas);

·           società di capitali (Srl, anche unipersonali, Spa e Sapa);

·           società cooperative e consorzi;

·           enti economici pubblici e privati;

·           aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n. 267/2000;

·           Geie - Gruppo europeo di interesse economico;

·           società consortili a responsabilità limitata per azioni;

·           società tra avvocati, previste dal D.Lgs. n. 96/01;

·           società tra professionisti (Stp);

·           imprese estere con unità locali in Italia.

 

Soggetti esonerati

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

û le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2022 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);

û le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2023;

û le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2023;

û le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’art. 2545-septiesdecies cod.civ.) nell’anno 2023;

û le start-up innovative / incubatori certificati ex art. 25, D.L. n. 179/2012 (dall’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese) per i primi cinque anni.

 

Termini di versamento

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi:

}    entro il 30 giugno senza maggiorazione o entro il 31 luglio 2023 con maggiorazione dello 0,4%;

}    entro il 20 luglio senza maggiorazione o entro il 31 luglio con maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli ISA, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569,00), per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza, interessate e per le quali sono stati approvati gli ISA e per i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, c.d. minimi, e i contribuenti forfetari, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché non tenuti alla loro compilazione.

 

Imprese iscritte nella sezione speciale

Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:

·        gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;

·        i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);

·        le società semplici ex art. 2251 c.c.;

·        le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle Imprese Artigiane;

·        le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa.

 

Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale

Importo

Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane

€   53

(€  53 nel ’22)

Società semplici agricole

€   60

(€  60 nel ’22)

Società semplici non agricole

€  120

(€ 120 nel ’22)

Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti)

€  120

(€ 120 nel ’22)

Soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, comitati)

€   18

(€  18 nel ’22)

 

Imprese iscritte nella sezione ordinaria

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria:

·        alcune imprese individuali (che versano il diritto nella misura fissa pari ad € 120,00+€ 24,00 per unità locale);

·        tutte le società (escluse quelle semplici);

·        i consorzi ed enti economici pubblici e privati;

·        Geie – gruppi europei di interesse economico;

corrispondono il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2021), calcolato ai fini Irap per scaglioni, secondo la seguente tabella:

 

da euro

a euro

Misura fissa e aliquote

0,00

100.000,00

fisso €  200

(€  200 nel ‘22)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015 %

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013 %

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010 %

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009 %

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005 %

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003 %

oltre 50.000.000,00

 

0,0001 %

(fino a max di 40.000 euro)

 

Unità locali

Il diritto annuale va corrisposto anche per ciascuna unità locale / sede secondaria del soggetto iscritto al Registro delle Imprese in misura pari:

al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00 per ogni unità;

a € 66,00 per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all’estero.

Per le unità locali di soggetti iscritti esclusivamente al REA non è dovuto alcun importo a titolo di diritto CCIAA.

Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2023 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

 

Conseguenze del mancato versamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dellanno successivo (art. 24, co. 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette lemissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

 

 

15/06/2023

 

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