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LAVORO IN CONDIZIONI DI ELEVATA TEMPERATURA

 

Il rischio da calore è un’emergenza estiva ma non è un’emergenza imprevedibile, perché rappresenta una realtà che si ripete ogni estate. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e quindi anche al rischio di danni da calore.

Per questo le aziende interessate da questo rischio devono effettuare una specifica “valutazione del rischio”; ciò vale soprattutto nell’edilizia, dove il rischio è molto alto sia per l’entità dell’esposizione, sia per la pesantezza del lavoro, sia per l’elevato rischio infortunistico. Anche in agricoltura, lavorando sia all’aperto che nelle serre, gli operatori sono esposti in modo rilevante al rischio di colpo di calore.

Con il messaggio n. 2999 del 2022, l’INPS entra nel merito del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria nei casi di sospensione dell’attività a seguito delle criticità determinate dall’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale.

 

Temperatura percepita

Abitualmente per definire il rischio da calore viene considerata solo la temperatura, ma in realtà questo parametro deve essere valutato anche in relazione all’umidità, ed eventualmente alla ventilazione e all’irraggiamento per poter avere una indicazione più precisa del rischio.

E’ necessario valutare sempre almeno due parametri che si possono ottenere con la lettura su un semplice termometro e igrometro: la temperatura dell’aria e l’umidità relativa; devono sempre essere considerate a rischio quelle giornate in cui si prevede che la Temperatura all’ombra superi i 30° e l’umidità relativa sia superiore al 70%.

 

Misure di prevenzione

Organizzare innanzitutto il lavoro in modo da minimizzare il rischio:

 - variare l’orario di lavoro per sfruttare le ore meno calde, programmando i lavori più pesanti nelle ore più fresche;

- effettuare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti;

- programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al sole;

- evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo.

Il vestiario deve prevedere abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro; è sbagliato lavorare a pelle nuda perché il sole può determinare ustioni e perché la pelle nuda assorbe più calore. E’ importante anche un leggero copricapo che permetta una sufficiente ombreggiatura.

Le pause in un luogo fresco sono assolutamente necessarie per permettere all’organismo di riprendersi. In alcune situazioni può essere necessario predisporre un luogo adeguatamente attrezzato. La frequenza e durata di queste pause deve esser valutata in rapporto al clima ma anche alla pesantezza del lavoro che si sta svolgendo e all’utilizzo del vestiario tra cui devono essere considerati anche i dispositivi di protezione individuale. Occorre sottolineare che tali pause devono essere previste come misure di prevenzione da chi organizza il lavoro ed i lavoratori devono essere invitati a rispettarle; esse non devono essere lasciate alla libera decisione del lavoratore (per es.: quando ti senti stanco ti puoi fermare). Infatti il corpo umano, mentre avverte la temperatura esterna elevata e la fatica fisica, non è in grado di avvertire l’accumulo interno di calore; questo può portare a situazioni di estrema gravità (colpo di calore) senza che l’individuo se ne renda conto.

 

INPS e cassa integrazione

L’INPS ha pubblicato sul proprio portale istituzionale il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022 per definire, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, le principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo”, per le quali l’evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate.

La causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali quelle superiori a 35 centigradi.

Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.

Si ricorda che la cassa integrazione ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.

 

 

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02/08/2022