ABOLIZIONE DAL 2022 DEI DATI COMUNICATI TRAMITE L’ESTEROMETRO

 

Invio dei dati al Sdi tramite il sistema di fatturazione elettronica

 

Per effetto dell’art. 1 co. 1103 della Legge 178/2020 (Finanziaria 2021), le operazioni effettuate dall’1.1.2022 di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, non si comunicano più con il c.d. “esterometro”, ma i relativi dati andranno trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo il formato xml previsto per la fattura elettronica.

 

In sede di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) è stato approvato dalle Commissioni Riunite un emendamento in base al quale le nuove modalità di invio sono differite all’1.7.2022.

 

Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenuti ad assolvere all’adempimento tutti i soggetti passivi Iva italiani o con stabile organizzazione in Italia, sia in qualità di cedenti/prestatori che di acquirenti/committenti, che intrattengono operazioni con l’estero (sia UE che extraUE),

Sono invece esclusi:

û le persone fisiche che si avvalgono del regime dei contribuenti forfetari (L. 190/2014) e regime dei minimi (D.L. 98/2011), anche per le operazioni rientranti nel reverse charge, nelle quali sono soggetti passivi d’imposta;

û i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34 co.6 del D.P.R. n. 633/72 (con volume di affari non superiore a € 7.000,00),

û le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che avendo esercitato l’opzione per l’applicazione alla L. 398/1991 sono esonerate se nell’anno precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000,00;

û i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica, come coloro che sono identificati direttamente nel territorio nazionale o tramite rappresentante fiscale;

û i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno registrato alcuna operazione rilevante.

 

Comunicazione dei dati

Come per la fatturazione elettronica, l’invio dei dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso o da soggetti non stabiliti in Italia (ad esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica), va effettuato:

- con riferimento alle cessioni/prestazioni rese, entro i termini di emissione delle fatture o documenti che ne certificano i corrispettivi (entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);

- con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento (se UE) o comprovante l’effettuazione dell’operazione (extraUE).

 

Nuovi codici fattura

Per le operazioni dal 1° gennaio 2022, non si useranno più i codici “tipo documento” riservati all’esterometro, bensì quelli previsti per le fatture elettroniche. Tale precisazione è fondamentale in relazione alle operazioni passive. Per esempio, non dovranno essere più utilizzati i codici TD10, per le fatture di acquisto intracomunitario di beni, e TD11, per quelle di acquisto intracomunitario di servizi. Al loro posto, andranno indicati i codici previsti per le fatture elettroniche, rispettivamente, TD18 e TD17.

Analogamente, gli acquisti di beni esistenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (e non stabiliti), per i quali l’Iva deve essere assolta dal cessionario residente stabilito in Italia tramite reverse charge, andranno comunicati col codice TD19, anziché con TD10 o TD01.

Per completezza, non potrà più essere usato nemmeno il TD12, relativo ai documenti riepilogativi ex articolo 6 del D.P.R. 695/1996.

 

Problema per la registrazione dei solo costi esteri in prima nota

Uno dei problemi che si pongono è il trattamento dei documenti non rilevanti ai fini Iva in Italia, come gli acquisti di beni fatti all’estero e che non entrano in Italia (ad esempio la merce triangolata all’estero, o l’acquisto di carburante per autotrazione effettuato all’estero), o l’acquisto di servizi non generici, con territorialità estera, come gli alberghi e ristoranti esteri, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto messi a disposizione all’estero, biglietti per l’accesso a manifestazioni che si svolgono all’estero, trasporti di persone eseguiti interamente all’estero, per i quali si procedeva con l’annotazione solo in prima nota.

Stando al dato formale della norma, anche le operazioni extraterritoriali e quelle per le quali non è richiesta l’emissione della fattura da parte di soggetti stabiliti all’estero, dovranno essere comunicate nell’esterometro versione 2022.

Ad esempio, per le specifiche tecniche, se una società riceve una fattura con Iva tedesca, per acquisto di carburante in Germania, dovrà inviare a SdI un documento TD19 dove verrà indicata la base imponibile, ed in luogo dell’imposta il codice N2.2, ancorché la normativa non imponga l’emissione di nessuna autofattura, né l’integrazione di quella del fornitore. Se la stessa impresa riceverà da un albergo francese una fattura con Tva esposta, dovrà inviare a SdI un file TD17, con le stesse caratteristiche del precedente.

Come comportarsi, quindi, quando la nota spese di un dipendente al ritorno da una trasferta all’estero ha allegati decine di documenti, non intestati all’azienda, per alberghi, ristoranti, noleggi, trasporti di persone ecc…?

 

Previsti nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, i fornitori di esportatori abituali (ovvero di coloro che intendono avvalersi del regime di non imponibilità Iva, ex art. 8, co. 1, let. c del D.P.R. 633/1972, mediante trasmissione di una dichiarazione d’intento), potrebbero essere destinatari di una comunicazione via Pec, causa il rafforzamento dei dispositivi di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo di falsi plafond Iva.

I fornitori che ricevono queste comunicazioni non solo devono evitare da quel momento in poi di emettere, al soggetto che ha ricevuto la Pec con l’invalidazione della lettera d’intento, fatture in regime di non imponibilità, ma devono anche verificare la situazione passata e, nel caso in cui abbiano emesso in precedenza fatture sottoposte a tale regime, valutare attentamente il rischio di contestazione di consapevolezza nella frode e l’opportunità – in presenza di un rischio alto – di regolarizzare la situazione facendo ricorso al ravvedimento operoso.

 

Novità per i modelli Intrastat dal 2022

Minirivoluzione, dal 1° gennaio 2022, per la compilazione dei modelli Intrastat con recepimento in Italia delle regole dei quick fixes e delle disposizioni previste in materia statistica dal regolamento Ue 2020/1197. In particolare, viene creato un nuovo modello Intra 1-sexies per recepire alcune informazioni collegate alle transazioni Intra-Ue realizzate in base al contratto di call-off stock. Viene eliminato per gli acquisti intraunionali la presentazione del modello con cadenza trimestrale. Vengono introdotte alcune semplificazioni per le transazioni di valore inferiore a mille euro. Infine viene introdotto, per la prima volta, l’obbligo per le cessioni Intra-Ue di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro.

Sono i principali effetti collegati alla determinazione di agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) 489386/2021 approvata d’intesa con agenzia delle Entrate e Istat e delle relative istruzioni e tracciati dei nuovi modelli Intrastat che vanno ad aggiornare l’allegato XI e l’allegato XII delle precedenti determinazioni del 2010 e 2018.

 

 

16/12/2021

 

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