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L’Agenzia del Territorio ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007, n. 77 - S.O. n. 93, un comunicato contenente l’elenco dei 7 mila Comuni, per i quali sono state aggiornate d’ufficio le colture in atto, in base alle disposizioni contenute nella Finanziaria di quest’anno, grazie all’interscambio dei dati avvenuti con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), sulla base delle domande presentate dagli agricoltori in ambito di Politica agricola comune (Pac), nel corso del 2006.
I nuovi redditi attribuiti d’ufficio ai terreni agricoli, come indicato nel comunicato dell’Agenzia del Territorio, sono visibili e scaricabili dal sito all’indirizzo www.agenziaterritorio.gov.it e producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2006, quindi incideranno sulla compilazione della prossima dichiarazione dei redditi.
Detta pubblicità - in deroga al co.1 dell’art.74, L. n.342/00 che dispone che gli “atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali dei terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita” - vale come notifica al contribuente, agli effetti della decorrenza dei termini per la proposizione dell’eventuale ricorso giurisdizionale contro eventuali anomalie o disallineamenti, connessi alle variazioni colturali effettuate e rispetto alle colture effettivamente praticate.
Infatti, il contribuente che ha presentato richieste di contributi agricoli, dovrà verificare gli estimi dei propri terreni (alternativamente sul sito internet dell’Agenzia del Territorio ovvero presso ciascun Comune interessato). In tal modo potrà prendere atto delle variazioni effettuate dall’ufficio, verificarne il risultato e conoscere le modalità di sviluppo delle rettifiche, al fine di poter proporre il ricorso. Si sottolinea che in questa particolare procedura, il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, decorre dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 2 aprile 2007.
La seconda deroga concerne la decorrenza delle variazioni che, se in aumento, in via generale, vanno denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento colturale, con effetto dal medesimo anno della dichiarazione effettuata.
In questo caso, come si è anticipato sopra, al contrario ed in deroga anche alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, tali variazioni, ai fini delle imposte dirette, hanno efficacia “fiscale” retroattiva, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, pur non rendendosi applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 471/97 (omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari).
Per quanto riguarda l’Ici, vi sono invece margini di incertezza: visto il tenore della norma parrebbe di poter affermare che anche per l’imposta comunale l’efficacia sia già dal 2006, con l’evidente problema che tale imposta è già stata determinata e versata nel corso del 2006 sui valori catastali vigenti nello stesso anno, per cui occorrerebbe utilizzare il ravvedimento operoso per sanare la situazione 2006 con l’applicazione di sanzioni ridotte (6% dell’imposta non versata). Sulla questione si attendono quanto prima opportuni chiarimenti ufficiali.
La verifica dei dati
Come indicato dall’Agenzia del Territorio, le variazioni catastali effettuate con l’elaborazione automatica hanno permesso la trasformazione di circa 700 specie colturali riconosciute dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) nelle 100 qualità colturali gestite dall’Agenzia del Territorio nel catasto terreni, comportando numerosi errori in relazione al fatto che, in presenza di coltura dichiarata dall’agricoltore, assente tra le qualità del Comune di riferimento, la procedura ha attribuito una qualità colturale di reddito equivalente (per esempio, lo stesso proposto dal Territorio: un frutteto potrebbe essere stato qualificato come orto irriguo perché nel Comune non è presente la qualità specifica), con il conseguente innalzamento della tariffa d’estimo, necessaria per la determinazione dei redditi dominicale ed agrario.
Il contribuente (proprietario e/o affittuario del terreno) deve, pertanto, procedere alla verifica di ogni particella di ogni Comune, al fine di verificare se l’aggiornamento automatico ha apportato modifiche, consultando i dati direttamente sul sito dell’Agenzia del Territorio o recandosi presso gli uffici provinciali e richiedendo nuove visure catastali aggiornate ad una data successiva allo scorso 2 aprile 2007.
Cosa fare
Infine, se dalla verifica risulta che la qualità colturale attribuita d’ufficio non è corrispondente e/o incongruente con quella effettivamente praticata ed attesa dagli agricoltori interessati, lo stesso contribuente o il professionista o associazione incaricata potrà utilizzare un servizio on-line a disposizione sul sito dell’Agenzia del Territorio, che consente di verificare la qualità di coltura attribuita alla singola particella sottoposta alla procedura di aggiornamento automatico e di effettuare un ricalcolo dei redditi, sulla base della qualità colturale ritenuta corretta dall’agricoltore.
Ecco, pertanto, le tre situazioni che si possono presentare al contribuente in sede di verifica:
L’autotutela
Il contribuente può utilizzare, almeno in prima battuta ed al fine di contenere i costi, lo strumento deflativo dell’autotutela e, solo in caso di inerzia, di risposta ritenuta non soddisfacente o di intempestività della risposta (si ricorda che l’istituto non sospende i termini per la proposizione del ricorso), l’agricoltore potrà presentare il ricorso in sede giurisdizionale.
Pertanto, in relazione ai tempi eccessivamente ristretti, è opportuno seguire le indicazioni della stessa Agenzia del Territorio che, in caso di anomalie o errori presenti nelle visure del catasto prodotte dopo lo scorso 2 aprile, rende consigliabile la presentazione dell’istanza di autotutela, nelle modalità individuate dalla circolare n.11 del 2005. Il fac-simile di istanza è a disposizione sul sito www.agenziaterritorio.gov.it ed è riportata comunque in calce.
L’istanza dovrà essere trasmessa telematicamente, attraverso i canali che la stessa Agenzia del Territorio si è impegnata a predisporre in tempi stretti. Essa non sospende assolutamente i termini per la proposizione degli eventuali ricorsi che rimangono fermi nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato (entro il prossimo 1° giugno) e richiede l’indicazione di alcuni dati tra i quali, naturalmente, quelli del proprietario o di almeno uno dei titolari di diritti reali sul terreno, la qualità catastale attribuita alla particella, l’indicazione del comune e dei dati catastali (sezione, foglio, particella e porzione) oltre che l’indicazione della presenza o meno della risorsa irrigua e se il vegetale è stato inserito, nel corso del 2006, in un contesto di rotazione agraria di colture ortive e seminative.
Pertanto, in questo caso, l’Agenzia del Territorio ha un potere discrezionale di annullare l’atto, in presenza di vizi di legittimità o di illegittimità dello stesso, esercitando eventualmente il potere di revoca, quando ritenga che le variazioni effettuate incidano sull’interesse pubblico, ma la stessa istanza non determina la sospensione del termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
In relazione a ciò, è più che opportuno avvalersi di questo istituto in presenza di riscontrati errori o anomalie visto che, peraltro, ha costi ridotti (si presenta in carta libera) e può essere predisposta direttamente dal contribuente, ma è importante tenere conto dei 60 giorni per l’eventuale proposizione del ricorso, in mancanza della rettifica richiesta, di diniego o di inerzia da parte dell’Agenzia del Territorio, al fine di non vedere spirare i termini e di rendere il provvedimento definitivo, con relativo impatto sulle dichiarazioni dei redditi 2006.
Il ricorso
Pur nutrendo numerose perplessità sulla carenza di “motivazione” dell’atto imperativo inerente le variazioni colturali e sempre che il contribuente ritenga illegittima la modifica, lo stesso contribuente potrà presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, ovvero inderogabilmente entro il prossimo 1° giugno, un ricorso da depositare presso la Commissione Provinciale territorialmente competente.
Nel caso in cui il contribuente decida di presentare il ricorso contro la nuova rendita attribuita d’ufficio, a parte la richiesta di sospensione del pagamento opportuna, ma difficilmente ottenibile, si renderà opportuno indicare nelle dichiarazioni Modello 730/2007 e Unico 2007, relativi ai redditi 2006, i valori catastali aggiornati d’ufficio, richiedendo contestualmente il rimborso dell’eccedenza, rispetto ai valori ritenuti corretti da parte del contribuente ricorrente.
È utile precisare che, per quanto riguarda il soggetto legittimato alla presentazione del ricorso, lo stesso si deve identificare prioritariamente nel proprietario del fondo rustico o il titolare dei diritti reali, con la conseguenza che gli effetti prodotti dalla decisione producono effetti sia sul valore relativo al reddito dominicale, che viene dichiarato dal proprietario del terreno, che sul reddito agrario che, invece, viene attribuito e dichiarato all’affittuario, esercente le attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c..
07/05/2007