LA LEGGE DI BILANCIO DI FINE ANNO E LE NOVITA’ DAL 2023

 

Tutte le novità in vigore dal 1° gennaio 2023

 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43, la L. n. 197 del 29.12.2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore dal 1.01.2023.

 

Dopo il voto positivo anche del Senato del 29 dicembre 2022, sono tante le novità fra decreto Aiuti quater e Legge di Bilancio 2023.Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge.

 

Sintesi delle novità

Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge, suddivise in questi paragrafi principali:

Ø Reddito di impresa e di lavoro autonomo;

Ø Regimi contabili;

Ø Bonus su immobili;

Ø Riscossione e cartelle di pagamento;

Ø Lavoro;

Ø Giovani.

 

Reddito di impresa e lavoro autonomo

Tassa piatta incrementale (flat tax)

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini Irpef e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative.

 

Estromissione immobile strumentale per le ditte individuali

Gli immobili strumentali, posseduti alla data del 31 ottobre 2022 da imprenditori individuali, possono essere estromessi dalla sfera imprenditoriale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nel periodo dal 1.01.2023 al 31.05.2023.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, pari all’8% applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024.

Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1.01.2023.

 

Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazioni in S.S.

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2022.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986).

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023, mediante il modello F24.

 

Controlli sull’attribuzione di nuove partite Iva

L’Agenzia delle Entrate effettuerà specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo Ufficio per esibire le scritture contabili di cui agli artt. 14 e 19 Dpr 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione disposta per effetto dei controlli, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi delle nuove disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita Iva. Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 472/1997 in materia di concorso di violazioni e continuazione.

 

Sanatoria irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento della somma è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (5 anni) sono prorogati di 2 anni.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1.01.2023. Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (5 anni) sono prorogati di 2 anni.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.

 

Regimi contabili

Modifica al regime forfetario

E’ aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

 

Innalzata la contabilità semplificata

Innalzate di 100.000 euro le soglie di ricavi per usufruire della contabilità semplificata, che passano da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano attività di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

 

Bonus su immobili

Detrazione Irpef al 50% sull’Iva da acquisto case in classe A o B.

Ai fini Irpef, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese che le hanno costruite o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

La detrazione è pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

 

Proroga superbonus

Cambiano ancora le travagliate regole sul superbonus: dal 1° gennaio l’agevolazione scende al 90% per gli interventi su condomìni, edifici da due a quattro unità e abitazioni singole; in quest’ultimo caso, solo se la casa è abitazione principale di proprietà e se il reddito di riferimento calcolato con il “quoziente familiare” non è superiore a 15mila euro.

Arriva una mini proroga per l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura ridotta del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tratta di:

a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA;

c) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichia-razione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA;

d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Proroga detrazione per barriere architettoniche

E’ prorogata al 31.12.2025 la detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

 

Proroga bonus mobili

Doveva passare da 10.000 e 5.000 euro nel 2023 il limite di detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per gli immobili ristrutturati, mentre il nuovo limite sarà di euro 8.000 la misura della detrazione per il 2023. Sono interessati mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni e per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Esenzione IMU su immobili occupati

Sono esenti dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (di cui agli artt. 614, c. 2 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione; analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione.

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16%.

Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023, applicando l’imposta sostitutiva del 16%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi con-testualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15.11.2023.

 

Riscossione e cartelle di pagamento

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Sono automaticamente annullati, alla data del 31.03.2023, i debiti di importo residuo, alla data del 1.01.2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio).

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30.06.2023, l’elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, c. 529 L. 228/2012, che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/1999 in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Dalla data del 1.01.2023 fino alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione dei debiti. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.

Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi per le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, di crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e di multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE (ossia dazi e diritti doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e all’Iva riscossa all’importazione.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati; l’annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono stabilire di non applicare le disposizioni, con provvedimento adottato da essi entro il 31.01.2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione. Entro lo stesso termine del 31.01.2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Dalla data del 1.01.2023 fino al 31.03.2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti oggetto dell’agevolazione e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

 

Definizione agevolata delle cartelle dal 01/2000 a 06/2022

Fermo restando quanto in precedenza detto sull’annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui cediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la 1ª e la 2ª delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 Dpr 602/1973.

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet entro 20 giorni dal 1.01.2023; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pa-gamento, entro il limite massimo di 18 rate.

Nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della defi-nizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Entro il 30.04.2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Entro il 30.06.2023, l’agente della riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito Internet dell’agente della riscossione.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente del-la riscossione nella comunicazione;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

Lavoro

Premi di produttività 2023

Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, c. 182 L. 208/2015, è ridotta al 5%.

 

Parziale esonero contributivo

L’esonero parziale previsto dall’art. 1, c. 121 L. 234/2021 della quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, previsto per il 2022 è prorogato per i periodi di paga dal 1.01.2023 al 31.12.2023, nella misura del 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

 

Opzione donna

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, denominato “Opzione donna” è esteso alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia-no compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);

- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

Esonero contributivo per assunzione di giovani e personale femminile

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo totale di cui all’art. 1, c. 10 L. 178/2020 si applica anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023 di giovani, che non hanno compiuto il 36° anno di età. Per tali assunzioni, il limite massimo di importo è elevato a 8.000 euro.

Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, c. 16 L. 178/2020, si applica anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023. Per tali assunzioni, il limite massimo di importo è elevato a 8.000 euro.

L’efficacia delle disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Lavoro agile per lavoratori fragili

Fino al 31.03.2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute 4.02.2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti col-lettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

 

Prestazioni occasionali

E’ elevato da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 10 (anziché 5).

E’ abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo per il lavoratore che eroga prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sono altresì abrogate le altre disposizioni specificatamente previste per il ricorso alle prestazioni occasionali in ambito agricolo.

Per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, per il biennio 2023-2024 è ammesso il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

a) persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rap-presentative sul piano nazionale.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro.

Per il lavoratore il compenso erogato è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

 

Assegno unico universale

Diventano permanenti, al fine della misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico, le equiparazioni, già previste fino al 31.12.2022, rispettivamente:

- tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico, per la misura base dell’assegno;

- tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a 21 anni, disabile e a carico, per la maggiorazione dell’assegno.

E’ previsto un importo aggiuntivo dell’assegno per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della maggiorazione temporanea. L’importo aggiuntivo è pari a 120 euro mensili.

E’ introdotto, con decorrenza dal 1.01.2023, un incremento del 50% della misura dell’assegno, commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea suddetta, per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.

Dal 1.01.2023 è elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

 

Congedo parentale

Con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il 6° anno di vita del bambino, ovvero entro il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, l’indennità per congedo parentale è elevata nella misura dell’80% della retribuzione.

Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.

 

Giovani

Carta cultura e carta di merito (ex 18app)

La previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni (c.d. “18app”) è sostituita con:

- la «Carta della cultura Giovani», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utiliz-zabile nell’anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età;

- la «Carta del merito», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. Tale Carta è cumulabile con la «Carta della cultura Giovani».

Entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Le due nuove Carte sono istituite a decorrere dall’anno 2023 e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Con decreto sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

 

Acquisto prima casa under 36 anni

Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000 euro, consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto).

E’ prorogato dal 31.12.2022 al 31.03.2023 il regime speciale introdotto dall’art. 64, c. 3 D.L. 73/2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie più fragili (tra cui rientrano i giovani di età inferiore a 36 anni), dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un Isee non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Non si applica l’imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento. E’ prorogata al 31.03.2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80%, l’applicazione dell’art. 35-bis D.L. 144/2022, che consente la concessione della garanzia alle categorie più fragili anche nel caso in cui il TEG sia superiore al TEGM.

 

Bonus psicologo

Il bonus psicologo, previsto dall’art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 per l’anno 2022, è riconosciuto anche per l’anno 2023 e per gli anni seguenti.

Il contributo, per gli anni 2023 e seguenti, ha un limite massimo di 1.500 euro a persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

 

 

04/01/2023

 

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