INGRESSO DI LAVORATORI NON COMUNITARI NEL 2018

 

Pubblicato il decreto flussi con le istruzioni per la presentazione delle istanze

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018 il D.P.C.M. 15 dicembre 2017, recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018, che per l’anno 2018 è fissata in 30.850 unità.

 

I Ministeri dell’Interno e del Lavoro, con circolare congiunta del 17 gennaio 2018, hanno illustrato i contenuti del c.d. decreto flussi 2018 e indicato le modalità di presentazione delle istanze.

I termini per la presentazione delle domande decorrono:

 

Ripartizione per i lavoratori non stagionali e autonomi

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 12.850 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, in quote così ripartite:

·     500 unità residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine;

·     2.400 unità per lavoro autonomo, destinate a:

-         imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a € 500.000 e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;

-         liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione;

-         titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;

-         artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;

-         cittadini stranieri per la costituzione di start-up innovative, ai sensi della L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;

·     100 unità di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (ascendenza fino al terzo grado) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;

·     conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di:

-         4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

-         3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

-         800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea;

·     conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:

-         700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

-         100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea.

 

Ripartizione per i lavoratori stagionali

L’art. 4 del D.P.C.M. 15 dicembre 2017, ammette in Italia 18.000 lavoratori stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell’ambito della quota di 18.000 unità, 2.000 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

Presentazione delle istanza fino al 31 dicembre 2018

Per le istanze che riguardano i lavoratori non stagionali e autonomi le istanza possono essere presentate dal 18 gennaio 2018 all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp

compilando gli appositi moduli. Le domande potranno però essere presentate esclusivamente con le consuete modalità telematiche a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in G.U. (23 gennaio 2018) e fino al 31 dicembre 2018, utilizzando i nove diversi modelli a seconda della tipologia di richiesta.

Per gli stagionali dal del 24 gennaio 2018 per la precompilazione dei moduli all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp (mod. C-stag). Le domande potranno però essere presentate esclusivamente con le consuete modalità telematiche a partire del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (31 gennaio 2018) e fino al 31 dicembre 2018.

 

Conversione permesso di soggiorno

Nel caso di conversione di permesso di soggiorno in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.

È possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Nella conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a permesso di soggiorno di lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione e ai contratti a progetto. In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

 

Istruttoria

Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, la circolare congiunta del 17 gennaio 2018 ribadisce le istruzioni già diramate con circolare del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 2016, con riferimento, in particolare, all’individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1, TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12, TUI).

Viene inoltre richiamata la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

 

 

31/01/2018

 

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