INGRESSO DI LAVORATORI NON COMUNITARI NEL 2019

 

Pubblicato il decreto flussi con le istruzioni per la presentazione delle istanze dal 16 aprile

 

ll Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.03.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9.04.2019, n. 84, ha stabilito la programmazione dei flussi d’ingresso di lavoratori non comunitari in Italia per l’anno 2019, per motivi di lavoro subordinato stagionale, autonomo e non stagionale (conversioni permessi di soggiorno posseduti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo), per la quota massima di 30.850 unità.

 

Le domande per lavoro non stagionale e autonomo potranno essere trasmesse dalle ore 9:00 del 16.04.2019, mentre quelle per lavoro stagionale dalle ore 9:00 del 24.04.2019.

Le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2019 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

La circolare del Ministero dell’Interno 9.04.2019, n. 1257 ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze.

 

Ripartizione per i lavoratori non stagionali e autonomi

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 12.850 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, in quote così ripartite:

·     500 unità residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine;

·     2.400 unità per lavoro autonomo, destinate a:

-         imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a € 500.000 e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;

-         liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione;

-         titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;

-         artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;

-         cittadini stranieri per la costituzione di start-up innovative, ai sensi della L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;

·     100 unità di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (ascendenza fino al terzo grado) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;

·     conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di:

-         4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

-         3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

-         800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea;

·     conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:

-         700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

-         100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea.

 

Ripartizione per i lavoratori stagionali

Sono ammessi in Italia 18.000 lavoratori stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro subordinato stagionale. La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Mali, Algeria, Marocco, Bosnia-Hrzegovina, Mauritius, Corea, Moldova, Costa d'Avorio, Montenegro, Egitto, Niger, El Salvador , Nigeria, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Senegal, Filippine, Serbia, Gambia, Sri-Lanka, Ghana, Sudan, Giappone, Tunisia, India, Ucraina, Kosovo.

Nell’ambito della quota di 18.000 unità, 2.000 ingressi sono riservati alle richieste relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

Presentazione delle istanza fino al 31 dicembre 2019

Per le istanze che riguardano i lavoratori non stagionali e autonomi è previsto l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it che saranno trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche dalle ore 9:00 del 16/04/2019.

Per gli stagionali è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (modello C-stag) e le domande potranno essere presentate esclusivamente con le consuete modalità telematiche a partire dalle ore 9:00 del 24/04/2019.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2019.

A differenza degli anni precedenti, la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID. Pertanto, prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito è il possesso della identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.

 

Conversione permesso di soggiorno

Nel caso di conversione di permesso di soggiorno in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.

È possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello VB), ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Nella conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a permesso di soggiorno di lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione e ai contratti a progetto. In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

 

Istruttoria

Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, la circolare ribadisce le istruzioni già diramate con circolare del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 2016, con riferimento, in particolare, all’individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1, TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12, TUI).

Viene inoltre richiamata la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

 

Sanzioni connesse all'immigrazione irregolare

Giova ricordare come il D.Lgs. 286/1998 prevede, a carico del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. Le pene sono aumentate da 1/3 alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa o se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Con decreto del 22.12.2018, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.02.2019, n. 39, il Ministero dell’Interno ha fissato i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria, rappresentata dal costo medio del rimpatrio, per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso irregolare.

 

 

01/04/2019

 

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