I FLUSSI DEI LAVORATORI STRANIERI DEL 2025
Dal 5 febbraio 2025 click day per le richieste del 2025
Il D.P.C.M. del 27.09.2023, che regolamenta i flussi di lavoratori stranieri in Italia per il triennio 2023-2025, prevede l’avvio della presentazione delle domande d’ingresso a partire dai 5, 7 e 12 del mese di febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori. Per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), D.P.C.M. 27 settembre 2023 (modello B2020), il click day, esclusivamente con modalità telematiche è fissato per le ore 9:00 del 5 febbraio 2025.
L’art. 2 D.L. 145/2024 ha modificato la disciplina sull’ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025. In particolare, è introdotta una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro. Inoltre, in via sperimentale, sono ammessi fuori dalle quote previste dal D.P.C.M. 27.09.2023 lavoratori da impiegare nei settori dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.
Calendario delle scadenze
Come illustrato nella circolare congiunta 24 ottobre 2024 dei Ministeri interno, lavoro, agricoltura e turismo, le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva (click day), esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere da:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali, anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale, di cui agli articoli 6, commi 3, lettera b) e 4, lettere b) e c), D.P.C.M. 27 settembre 2023, dalle ore 9:00 del 7 febbraio 2025;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati stagionali ex articolo 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023:
· per il settore agricolo dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025;
· per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025 (70% delle quote complessive) e 1° ottobre 2025 (30% delle quote residue).
- per gli ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello A-bis), entro il limite massimo di 10.000 istanze, dalle ore 9:00 del 7 febbraio 2025, in via sperimentale e solo per l’anno 2025.
Settori di attività
I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:
- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- alimentare;
- cantieristica navale;
- trasporto passeggeri con autobus;
- pesca;
- acconciatori;
- elettricisti;
- idraulici.
Sono attribuite 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
I settori occupazionali per gli accessi per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quelli agricolo e turistico alberghiero.
Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’articolo 24-bis, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL).
Quote femminili
Una delle novità più rilevanti è la riserva di una quota fino al 40% per le lavoratrici, sia per gli ingressi in quota per lavoro subordinato, sia per quelli fuori quota destinati all’assistenza familiare o sociosanitaria. Il Decreto Flussi 2025 introduce la misura sperimentale che consente l’ingresso di un massimo di 10.000 lavoratori stranieri per l’assistenza familiare o sociosanitaria, al di fuori delle quote ordinarie. Di queste 10.000 unità, fino al 40% può essere riservato alle lavoratrici, il che significa che fino a 4.000 posti possono essere destinati a donne.
Paesi esteri
Modalità di presentazione delle domande
Per l’anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’articolo 24-bis, comma 3, T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (https://portaleservizi.dlci.interno.it/) gestito dal Ministero dell’interno - dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all’accesso alla precompilazione. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo pec un codice di attivazione domanda il cui inserimento consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l’utente stesso nella compilazione, risulteranno già parzialmente precompilati.
Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.
I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9:00 del giorno 7 febbraio 2025. Tali quote sono previste per lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite delle Agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’Albo informatico e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare, ovvero, socio sanitaria, per i primi 12 mesi di effettiva occupazione, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare del competente Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, T.U.I..
20/01/2025