I FLUSSI DEI LAVORATORI STRANIERI DEL 2026

 

Dal 12 gennaio 2026 il click day per il lavoro stagionale agricolo

 

Il provvedimento pubblicato il 15 ottobre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 240, individua il numero complessivo degli ingressi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, nonché le modalità di conversione di alcuni permessi di soggiorno già rilasciati in permessi per lavoro, con l’obiettivo di assicurare un equilibrio tra fabbisogni occupazionali, sostenibilità sociale e contrasto all’irregolarità.

 

Sono 497.550 le quote previste dal decreto flussi per il triennio 2026-2028, così suddivise: 164.850 per l’anno 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028.

Il primo click day è previsto per il 12 gennaio 2026 e riguarda gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo.

 

Calendario delle scadenze

A partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre scorso è possibile procedere con la precompilazione dei moduli di domanda mediante l’applicativo disponibile sul portale ALI https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm.

Per accedervi è necessario essere in possesso di un’identità SPID o della CIE. Il sistema sarà disponibile tutti i giorni della settimana, senza limitazioni di orario. La fase di precompilazione si chiuderà alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025.

Le istanze potranno poi essere trasmesse, in via definitiva, con modalità telematiche secondo il calendario dei click day riportati nella circolare congiunta dei ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo.

Il primo click day è previsto per il 12 gennaio 2026 e riguarda gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo.

Seguiranno i click day del:

-         9 febbraio 2026 per i lavoratori stagionali del settore turismo;

-         16 febbraio 2026 per i lavoratori non stagionali con accordi di cooperazione e autonomi;

-         18 febbraio 2026 per gli altri lavoratori non stagionali (assistenti familiari, qualificati).

 

Settori di attività

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono i seguenti:

- agricoltura, silvicoltura e pesca;

- industrie alimentari, delle bevande e del tabacco;

- industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature;

- industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo;

- altre industrie;

- costruzioni;

- commercio all’ingrosso e al dettaglio;

- servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici;

- servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio;

- servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone;

- sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati;

- altri servizi.

Per il triennio 2026-2028, si conferma il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni.

 

Paesi esteri

Sono interessati i cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.

Cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

 

Modalità di presentazione delle domande

I datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’articolo 24-bis, comma 3, T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (https://portaleservizi.dlci.interno.it/) gestito dal Ministero dell’interno - dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

 

Nullaosta al lavoro subordinato

Nei procedimenti per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti:

- della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro;

- del limite di 3 richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati, già previsti in via sperimentale per il 2025.

Il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.

Il controllo prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

 

Attività lavorative in attesa di permesso di soggiorno

La possibilità, per il lavoratore straniero, di svolgere attività lavorativa è estesa anche ai casi di attesa della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

In particolare, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

L’attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

 

 

14/11/2025

 

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