SALDO IMU A DICEMBRE 2012
Entro il 17 dicembre il versamento del saldo
Entra nel vivo con il saldo da versare entro il 17 dicembre l’applicazione dell’IMU, la nuova imposta municipale che sostituisce l’ICI, secondo le modalità di calcolo e le percentuali stabilite dall’art. 13 della legge 214/11, che ne ha previsto l’entrata in vigore dal 2012, ed alle indicazioni pratiche contenute nella circolare 3/2012 del Dipartimento delle Finanze.
Nell’ambito della loro potestà regolamentare i comuni italiani sono intervenuti sia sull’importo dell’aliquota base stabilita per l’abitazione principale e le sue pertinenze, sia sulle situazioni a essa assimilabili e non codificate dalla norma primaria, quali le abitazioni degli anziani ricoverati in istituti, quelle assegnate ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e così via.
Ne esce, come era prevedibile, un quadro tutt’altro che lineare, pieno di variabili e varianti che i contribuenti dovranno tenere in debita considerazione prima di avventurarsi nei calcoli dell’importo da versare a saldo entro il prossimo 17 dicembre.
Il versamento del saldo
Il versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il 17 dicembre 2012 in sede di conguaglio può avvenire con modello F24 o con il nuovo modello di conto corrente postale:
} da parte dei contribuenti che hanno presentato il modello Unico;
} da parte di quelli non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
} da parte di coloro che hanno presentato il modello 730.
Una volta individuata la rendita catastale dell’immobile, occorre:
1) individuare i moltiplicatori da utilizzare per il valore imponibile dell’imposta;
2) verificare attentamente le aliquote e le agevolazioni deliberate dal Comune, prestando attenzione ad ogni delibera comunale;
3) calcolare le detrazioni sull’abitazione principale e l’eventuale quota erariale;
4) scomputare quanto gia versato in sede di acconto a giugno (ovvero anche settembre nel caso in cui per l’abitazione principale si sia scelto di frazionare l’acconto);
5) reperire un modello F24 presso gli uffici (i vecchi modelli sono comunque utilizzabili sino al 31 maggio 2013), ovvero scaricandolo dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
6) verificare i corretti codici tributo e compilare la “sezione IMU e altri tributi locali” ovvero utilizzare il bollettino postale;
7) verificare se si dispone di crediti d’imposta da utilizzare in compensazione, nel qual caso e possibile scontarli nel modello F24 per il versamento IMU. Tale compensazione non è possibile con il bollettino postale;
8) recarsi presso un ufficio bancario o postale, ovvero utilizzare il servizio home banking del proprio istituto di credito o rivolgersi a un intermediario abilitato. I contribuenti titolari di partita Iva devono effettuare il versamento obbligatoriamente in forma telematica tramite home banking ovvero avvalendosi di un professionista intermediario.
Chi deve pagare l’IMU
Sono soggetti passivi IMU i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
• il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
• l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di IMU);
• il titolare del diritto d’uso;
• il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
• il titolare del diritto di enfiteusi;
• il titolare del diritto di superficie;
• il concessionario di aree demaniali;
• nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing, il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
• il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare l’IMU).
Chi non deve effettuare alcun versamento
Non deve pagare nulla:
• il nudo proprietario (ossia quando sull’immobile è presente un usufrutto);
• l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dell’appartamento);
• la società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);
• il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);
• l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);
• il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio (paga il coniuge che ha ricevuto l’uso dell’immobile).
Su quali immobili si paga l’IMU
L’imposta viene versata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili. In linea generale tutti gli immobili sono tassati ai fini IMU, siano essi di proprietà dei privati, che di imprese o professionisti.
Le tipologie di immobili sui quali si calcolo l’Imposta Municipale Unica sono:
fabbricati. Tutti i fabbricati sono imponibili sulla base della rendita catastale (a cui applicare la rivalutazione del 5%, nonché gli specifici moltiplicatori in ragione della categoria catastale dell’immobile), con aliquota base dello 0,76% (salvo modifica da parte del Comune):
- alcuni fabbricati possono essere esenti (ad esempio, immobili degli enti non commerciali; immobili di categoria catastale E, luoghi in cui viene esercitato il culto eccetera);
- i fabbricati rurali sono tassati ai fini IMU, seppure con specifiche agevolazioni per i fabbricati strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.), mentre tali immobili sono esenti nei Comuni montani. I fabbricati rurali a destinazione abitativa sono tassati ordinariamente;
- per l’abitazione principale è stabilità un’aliquota ridotta (pari allo 0,4% ma modificabile da parte del Comune) e detrazioni d’imposta (una detrazione base, di regola pari a 200 euro, e una detrazione aggiuntiva di 50 euro per ciascun figlio entro i 26 anni, purché convivente);
- per i fabbricati vincolati (controllare sull’atto di acquisto o in conservatoria dei registri immobiliari se vi è un vincolo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004) e per quelli inagibili o inabitabili (serve una dichiarazione parte del tecnico comunale o una autocertificazione del contribuente), la base imponibile è ridotta alla metà.
terreni agricoli. Sono tassati sulla base del reddito dominicale (rivalutato del 25%) a cui applicare i moltiplicatori: 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli principali iscritti nell’apposita previdenza, 135 per gli altri soggetti. Per i primi è prevista una franchigia fino a 6.000 euro di base imponibile e riduzioni a scaglioni fino a un imponibile di 32.000 euro.
I terreni in comuni montani sono esenti.
aree edificabili. Non cambia nulla rispetto a quanto previsto ai fini ICI:
- occorre verificare la destinazione urbanistica del terreno nel piano regolatore generale ovvero altro strumento urbanistico approvato dal Comune, chiedendo un certificato di destinazione urbanistica del terreno stesso;
- la base imponibile è data dal valore venale del terreno, ma molti Comuni individuano dei valori che possono essere utili elementi di riferimento.
Versamento del saldo
Entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell’imposta dovuta sulle base delle decisioni che i comuni hanno adottato entro il 31 ottobre scorso. I comuni possono articolare le aliquote tra un minimo e un massimo rispetto a quanto stabilito dallo Stato (2, 4 e 7,6 per mille), che si riserva la facoltà di modificare tali parametri di riferimento entro il 10 dicembre.
Per ciascuna unità immobiliare si moltiplica alla base imponibile l’aliquota stabilita dal comune per l’anno in corso, e si sottrae quanto versato a titolo di acconto nello scorso mese di giugno.
Esempio di compilazione del modello F24
Nell’esempio di compilazione è stato ipotizzato il caso di un contribuente che possiede due case, una è la prima abitazione, con un’imposta dovuta per il 2012 (calcolata con l’aliquota del 4 per mille) di 304,24 euro; applicando la detrazione di 200 euro e quella di 50 euro per un figlio convivente con meno di 26 anni si scende a 54,24 euro annuo. Detratto la prima rata in acconto di 27,12 euro, rimane un saldo di altrettanti 27,12 euro.
Nello stesso Comune il contribuente è proprietario di un altro fabbricato, sulla quale grava un’IMU (calcolata con aliquota del 7,6 per mille) di 855 euro: in questo caso occorre dividere l’acconto (che è sempre pari al 50% del totale) in due parti uguali, una va al Comune e l’altra allo Stato, ciascuna pari a 213,75 euro.
Esempio di compilazione bollettino c/c/p
Con il comunicato stampa n. 170 del 27 novembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con il D.M. 23 novembre 2012 è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’IMU. Il bollettino è utilizzabile dal 1° dicembre 2012, in aggiunta al modello F24, per tutte le tipologie di versamento riguardanti l’IMU e quindi potrà essere utilizzato anche per il versamento del saldo in scadenza il 17 dicembre 2012.
Il numero di conto corrente è unico: 1008857615 ed valido per tutti i Comuni d’Italia.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
03/12/2012