VERSAMENTO DEL SALDO CONGUAGLIO IMU 2020 A FINE FEBBRAIO 2021

 

Versamento del conguaglio al 1° marzo 2021

 

Il 28 febbraio 2021 (in realtà è il 1º marzo, perché di domenica) è la scadenza per il pagamento del conguaglio IMU 2020. Al versamento non sono chiamati tutti i contribuenti, ma solo i possessori degli immobili ubicati nei comuni dove il saldo è stato versato il 16 dicembre, con le aliquote pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 16 novembre 2020.

 

La Faq 4.12.2020 Mef "Versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020" precisa che, per verificare la correttezza di quanto corrisposto a saldo, è sufficiente controllare le delibere pubblicate al 16.11.2020: le variazioni di aliquote pubblicate dopo il 16.11.2020 non incidono sull’importo da versare a dicembre, ma sul conguaglio in scadenza al 1.03.2021.

 

Motivo del conguaglio

La complicazione nasce dal fatto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 da parte dei comuni è stato differito alla fine di ottobre dello stesso anno. Ciò ha reso impossibile rispettare i termini inizialmente previsti per la pubblicazione delle aliquote IMU 2020 sul sito del Mef.

La regola generale prevede che le delibere comunali acquistano efficacia con la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre, a condizione che il comune le trasmetta entro il termine del 14 ottobre. A seguito dei rinvii dei termini per la pandemia da Covid-19, i comuni hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2020 ad approvare i bilanci ed a pubblicare le aliquote ed i regolamenti IMU 2020 sul sito entro il 31 gennaio 2021.

La risposta del Mef è stata che per verificare la correttezza di quanto corrisposto a saldo, è sufficiente controllare le delibere pubblicate al 16 novembre 2020. Non occorreva invece tener conto delle pubblicazioni avvenute dopo tale data; laddove fossero intervenute delle variazioni di aliquote pubblicate successivamente al 16 novembre, ciò non avrà inciso sull’importo da versare a dicembre bensì sul conguaglio in scadenza al 1° marzo.

 

 

 

scadenza

Parametri di calcolo

Acconto 2020

16 giugno 2020

50% di quanto versato nel 2019

Saldo 2020

16 dicembre 2020

Aliquote anno 2020

(se pubblicate entro il 16/11/20)

a dedurre acconto di giugno

Conguaglio 2020

1° marzo 2021

Aliquote anno 2020

(se pubblicate dopo il 16/11/20)

a dedurre acconto di giugno e saldo di dicembre

 

Verificare puntualmente le deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

 

Versamento del conguaglio

Se dopo la verifica sul sito Mef emerge in conguaglio a debito, non sono previsti ulteriori interessi, nè sanzioni.

Se il conguaglio è a credito, si applicheranno le regole ordinarie: se il regolamento comunale lo prevede, l’eccedenza potrà essere compensata con gli importi del 2021, altrimenti il contribuente dovrà presentare istanza di rimborso.

 

Tabella riassuntiva

La tabella indica quali immobili sono interessati dal tributo:

 

Tipologia immobile

IMU

Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze

NO

Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze

SI

Altri fabbricati

SI

Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario

NO

(SI senza figli)

Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti)

SI al 50%

Fabbricati concessi in affitto a canone concordato

SI al 75%

(ridotta del 25%)

Abitazioni di cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE

SI dal 2020

Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico

SI al 50%

Aree edificabili

SI

Terreni agricoli non montani/collinari

SI

NO coltivatori o Iap

Fabbricati rurali strumentali

SI dal 2020

Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione

SI dal 2020

Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose

NO

 

 

19/02/2021

 

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