VERSAMENTO SALDO IMU 2021 AL 16 DICEMBRE

 

Modalità di versamento del saldo del 2021

 

Il 16 dicembre è il termine ultimo per pagare il saldo IMU 2021 per l’imposta sulla casa, diverse dall’abitazione principale, sottraendo l’importo già versato a giugno come acconto.

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà da martedì 7 dicembre p.v.

 

Come per l’acconto, anche il versamento del saldo è influenzato dai provvedimenti di emergenza Covid-19, dove il legislatore è intervenuto più volte, approvando disposizioni agevolative. In sede di saldo IMU bisogna allora tenere in debito conto le esenzioni (per gli immobili destinati a cinema e teatri e per gli immobili con sfratti per morosità) e la riduzione accordata all’unità immobiliare dei pensionati non residenti.

 

Determinazione del saldo IMU 2021

L’acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (2020), mentre il versamento del saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente 2021, se approvate entro il termine del 28 ottobre scorso, mentre in caso contrario, anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente (2020).

 

 

 

scadenza

Parametri di calcolo

Acconto 2021

16 giugno 2021

50% di quanto versato nel 2020

 

 

Saldo 2021

 

 

16 dicembre 2021

Aliquote anno 2021

(se approvate entro 28/10/21)

o aliquote anno 2020

(se approvate dopo il 28/10/21)

a dedurre acconto di giugno

 

Verificare puntualmente le deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

 

Sospensioni IMU per l’emergenza Covid-19

Per l’emergenza Covid-19 è stata prevista l’esenzione dall’acconto IMU di giugno 2021 per:

- i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e che hanno subìto un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019), a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività in crisi;

- immobili destinati ad alberghi e pensioni (in categoria D/2 e relative pertinenze), agriturismi, affittacamere, villaggi turistici, ostelli, rifugi, case vacanze, B&B e campeggi, indipendentemente dalla categoria catastale, purchè il proprietario fosse anche gestore dell’attività, mentre per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali conta l’effettiva destinazione d’uso; anche gli immobili di categoria D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o di manifestazioni;

- immobili del settore spettacolo, accatastati nella categoria D/3, come cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli, a condizione che gestore e proprietario coincidano.

Per il saldo IMU di dicembre 2021 l’esenzione è solo prevista per:

- le persone fisiche, proprietarie di immobili abitativi, con convalida dello sfratto per morosità dell’inquilino entro il 28 febbraio 2020, con esecuzione sospesa fino al 30.06.2021 o con convalida di rilascio, adottati successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30.09.2021 o fino al 31.12.2021. E’ anche previsto il rimborso per l’acconto versato a giugno, mediante istanza da presentare al Comune competente; il fruitore dell’agevolazione dovrà poi attestare il possesso dei requisiti nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione IMU da presentare entro il 30.06.2022;

- confermata l'esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Lultima novità del 2021 riguarda i pensionati residenti all’estero (anche non iscritti all’AIRE) si applica la riduzione del 50% dell’IMU su un solo immobile ad uso abitativo, a condizione che l’immobile di proprietà, sito in Italia, non sia locato o concesso in comodato gratuito.

 

Chi deve pagare l’IMU

I soggetti passivi IMU, per il corrente anno, sono:

-         proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;

-         titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;

-         titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);

-         utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;

-         utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);

-         il genitore (ex coniuge) non assegnatario in caso di separazione o divorzio o il genitore (ex coniuge) assegnatario della casa coniugale, ma non affidatario dei figli o con figli maggiorenni e autosufficienti.

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);

û concedente l’area (paga il superficiario);

û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);

û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);

û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);

û l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile.

û i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) per i terreni agricoli posseduti e condotti;

û per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;

û gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.

 

Le aliquote applicabili

L’aliquota di base prevista per l’IMU è stata fissata allo 0,86%; i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento. Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

L’IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

 

Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta

La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU (e Tasi fino al 2019), a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) in tutto il territorio nazionale e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.

Dal 2019 la riduzione si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, co. 1092 L. 145/2018).

 

Immobili locati a canone concordato

Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU (e Tasi fino al 2019), in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).

 

Immobili da vendere delle imprese di costruzione

I fabbricati c.d. “beni merce” erano esentati a decorrere dalla seconda rata IMU 2013 e fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote Tasi per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno esenti dall’IMU.

 

Fabbricati rurali strumentali

I fabbricati accatastati nelle categorie A/6 e D/10, erano oggettivamente esenti da IMU fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.

Sono considerati fabbricati strumentali agricoli anche le abitazioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 101 giornate annue.

Non è chiaro se rimangono esenti gli immobili rurali a uso strumentale nei comuni montani o parzialmente montani. Si ricorda che per il riconoscimento della ruralità è necessaria l’apposta annotazione in catasto, anche nel caso in cui gli immobili siano accatastati in una categoria diversa da A/6 e D/10.

 

Terreni agricoli e montani

La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:

·        ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (sigla PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;

·        ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);

·        ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (esenzione assoluta);

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.

L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.

 

Tabella riassuntiva

La tabella indica quali immobili sono interessati dal tributo:

 

Tipologia immobile

IMU

Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze

NO

Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze

SI

Altri fabbricati

SI

Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario

NO

(SI senza figli)

Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti)

SI al 50%

Fabbricati concessi in affitto a canone concordato

SI al 75%

(ridotta del 25%)

Abitazioni di cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE

SI dal 2020

Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico

SI al 50%

Aree edificabili

SI

Terreni agricoli non montani/collinari

SI

NO coltivatori o Iap

Fabbricati rurali strumentali

SI dal 2020

Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione

SI dal 2020 al 2021

Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose

NO

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da martedì 7 dicembre.

Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti) si dovrà provvedere in autonomia, versando gli importi alle scadenze che i singoli enti locali stabiliscono.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

01/12/2021

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.