VERSAMENTO SALDO IMU 2022 AL 16 DICEMBRE

 

Modalità di versamento del saldo del 2022

 

Il 16 dicembre è il termine ultimo per pagare il saldo IMU 2022 per l’imposta sugli immobili, diverse dalla casa di abitazione, sottraendo l’importo già versato a giugno come acconto.

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà da lunedì 5 dicembre p.v.

 

Il termine di versamento si intreccia con la recente novità in materia di esenzione per la prima casa dei coniugi residenti in immobili diversi, come ha previsto la sentenza della Corte Costituzionale del 13/10/2022. Attraverso la nuova regole è possibile evitare di versare il saldo IMU sull’abitazione del coniuge e richiedere il rimborso per quanto versato a giugno.

 

Determinazione del saldo IMU 2022

L’acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (2021), mentre il versamento del saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente 2022 entro il 14 o 21 ottobre c.a. e pubblicate sul sito del Mef entro il 28 ottobre scorso; in caso contrario, anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente (2021).

 

 

 

scadenza

Parametri di calcolo

Acconto 2022

16 giugno 2022

50% di quanto versato nel 2021

 

 

Saldo 2022

 

 

16 dicembre 2022

Aliquote anno 2022

(se pubblicate entro il 28/10/22)

o aliquote anno 2021

(se pubblicate dopo il 28/10/22)

a dedurre acconto di giugno

 

Verificare puntualmente le deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente; l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

Novità e conferme per il 2022

La novità più rilevante è la sentenza della Corte Costituzionale (n. 209 del 13/10/2022) che è intervenuta sull’esenzione da parte dei coniugi residenti in immobili diversi, stabilendo l’illegittimità della limitazione all’esenzione per una sola abitazione principale, nel caso di coniugi residenti in abitazioni diverse, situate nello stesso comune oppure in comuni diversi.

Dal 2022 tornano esenti gli immobili beni merce per le imprese di costruzione, se destinati alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1, co. 751 della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020); rimane obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Per l’emergenza Covid-19 rimane solo l’esenzione nel 2022 per gli immobili rientranti nella categoria D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per ristornare parzialmente le imprese del comparto turistico, che hanno pagato il saldo IMU 2021 su immobili ad uso alberghi e pensioni nella categoria D/2, nonché destinati ad agriturismi, affittacamere, villaggi turistici, ostelli, rifugi, case vacanze, B&B e campeggi, se gestiti direttamente dai proprietari e se hanno subito una diminuzione del fatturato nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019 è previsto un credito d’imposta nella misura del 50% di quanto versato a dicembre 2021 per il saldo, da richiedere entro il 28 febbraio 2023.

 

Chi deve pagare l’IMU

I soggetti passivi IMU, per il corrente anno, sono:

-          proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;

-          titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;

-          titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);

-          utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;

-          utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);

-          il genitore (ex coniuge) non assegnatario in caso di separazione o divorzio o il genitore (ex coniuge) assegnatario della casa coniugale, ma non affidatario dei figli o con figli maggiorenni e autosufficienti.

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);

û concedente l’area (paga il superficiario);

û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);

û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);

û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);

û l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile.

û i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) per i terreni agricoli posseduti e condotti;

û per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;

û gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.

 

Le aliquote applicabili

L’aliquota di base prevista per l’IMU è stata fissata allo 0,86%; i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento, ad eccezione dei fabbricati di categoria D per i quali l’aliquota minima è pari alla quota erariale dello 0,76%.

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

L’IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

 

Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta

La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU (e Tasi fino al 2019), a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) in tutto il territorio nazionale e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.

Dal 2019 la riduzione si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, co. 1092 L. 145/2018).

 

Immobili locati a canone concordato

Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU (e Tasi fino al 2019), in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).

 

Immobili da vendere delle imprese di costruzione

I fabbricati c.d. “beni merce” erano esentati a decorrere dalla seconda rata IMU 2013 e fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base era pari allo 0,1%. Dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono tornati esenti dall’IMU.

 

Fabbricati rurali strumentali

I fabbricati accatastati nelle categorie A/6 e D/10, erano oggettivamente esenti da IMU fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.

Sono considerati fabbricati strumentali agricoli anche le abitazioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 101 giornate annue.

Non è chiaro se rimangono esenti gli immobili rurali a uso strumentale nei comuni montani o parzialmente montani. Si ricorda che per il riconoscimento della ruralità è necessaria l’apposta annotazione in catasto, anche nel caso in cui gli immobili siano accatastati in una categoria diversa da A/6 e D/10.

 

Terreni agricoli e montani

La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:

·         ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (sigla PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;

·         ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);

·         ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (esenzione assoluta);

·         ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.

L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.

 

Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da IMU come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

 

Dichiarazione IMU entro il 31 dicembre 2022

Il decreto Semplificazioni, approvato in Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022, ha disposto la proroga della scadenza della dichiarazione IMU per l’anno in corso, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 per comunicare le variazioni intervenute nel 2021.

Con il decreto direttoriale del 29 luglio 2022, pubblicato dal Dipartimento delle Finanze, è stato aggiornato il modello di dichiarazione annuale IMU e IMPI, con sostituzione della relativa modulistica.

L’invio della dichiarazione IMU al Comune è obbligatorio nei casi in cui si siano verificate variazioni di dati ed elementi che influiscono sul calcolo dell’imposta dovuta, di cui il Comune non è a conoscenza. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Coloro che hanno beneficiato delle esenzioni per la pandemia da Covid-19 nel 2021, devono presentare la dichiarazione IMU 2021 entro il 31 dicembre 2022, per comunicare le esenzioni non note ai comuni.

 

Tabella riassuntiva

La tabella indica quali immobili sono interessati dal tributo:

 

Tipologia immobile

IMU

Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze

NO

Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze

SI

Altri fabbricati

SI

Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario

NO

(SI senza figli)

Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti)

SI al 50%

Fabbricati concessi in affitto a canone concordato

SI al 75%

(ridotta del 25%)

Abitazioni di cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE

SI dal 2020

(al 37,5% nel 2022)

Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico

SI al 50%

Aree edificabili

SI

Terreni agricoli non montani/collinari

SI

NO coltivatori o Iap

Fabbricati rurali strumentali

SI dal 2020

Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione

NO dal 2022

SI fino al 2021

Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose

NO

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da lunedì 5 dicembre.

Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti) si dovrà provvedere in autonomia, versando gli importi alle scadenze che i singoli enti locali stabiliscono.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

23/11/2022

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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