VERSAMENTO SALDO IMU 2023 AL 18 DICEMBRE

 

Modalità di versamento del saldo del 2023

 

Lunedì 18 dicembre è il termine ultimo per pagare il saldo IMU 2023 per l’imposta sugli immobili, diverse dalla casa di abitazione, sottraendo l’importo già versato a giugno come acconto.

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà da martedì 5 dicembre p.v.

 

Non tutti sono però chiamati alla cassa: restano confermate le esenzioni a favore dei fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici; dal 1° gennaio 2023, inoltre, sono esenti da IMU gli immobili occupati abusivamente. Come chiarito dal Dipartimento delle Finanze del MEF, l’IMU non è dovuta sui fabbricati collabenti, mentre per fruire dell’aliquota IMU ridotta sui fabbricati rurali strumentali non serve la qualifica di coltivatore diretto.

 

Determinazione del saldo IMU 2023

L’acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (2022), mentre il versamento del saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente 2023 entro il 14 ottobre c.a. e pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre scorso; in caso contrario, anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente (2022).

 

 

 

scadenza

Parametri di calcolo

Acconto 2023

16 giugno 2023

50% di quanto versato nel 2022

 

 

Saldo 2023

 

 

18 dicembre 2023

Aliquote anno 2023

(se pubblicate entro il 28/10)

o aliquote anno 2022

(se pubblicate dopo il 28/10)

a dedurre acconto di giugno

 

Verificare puntualmente le deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente; l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

Novità per il 2023

- Dal 2023 sono esentati dal pagamento dell’IMU gli immobili occupati in modo abusivo, se il proprietario ha presentato regolare denuncia, secondo le modalità individuate da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

- La regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha istituito con la legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022, l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che ha sostituito l’imposta municipale propria (IMU).

- Dal 2023 terminano tutte le esenzioni o agevolazioni da Covid-19, legate all’emergenza sanitaria. Permangono le esenzioni per gli immobili colpiti dal sisma del 2012, 2016 e 2021 nell’isola di Ischia.

- Per i pensionati residenti all’estero, con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia, torna ad applicarsi la riduzione del 50% dell’IMU su un solo immobile ad uso abitativo, a condizione che l’immobile di proprietà, sito in Italia, non sia locato o concesso in comodato gratuito (limitatamente al 2022, la riduzione era salita al 62,5% e conseguentemente la tassazione era ridotta al 37,5%).

 

Chi deve pagare l’IMU

I soggetti passivi IMU, per il corrente anno, sono:

-          proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;

-          titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;

-          titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);

-          utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;

-          utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);

-          il genitore (ex coniuge) non assegnatario in caso di separazione o divorzio o il genitore (ex coniuge) assegnatario della casa coniugale, ma non affidatario dei figli o con figli maggiorenni e autosufficienti.

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);

û concedente l’area (paga il superficiario);

û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);

û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);

û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);

û l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile.

û i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) per i terreni agricoli posseduti e condotti;

û per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;

û gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.

 

Le aliquote applicabili

L’aliquota di base prevista per l’IMU è stata fissata allo 0,86%; i comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento, ad eccezione dei fabbricati di categoria D per i quali l’aliquota minima è pari alla quota erariale dello 0,76%.

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

L’IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

 

Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta

La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU (e Tasi fino al 2019), a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) in tutto il territorio nazionale e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.

Dal 2019 la riduzione si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, co. 1092 L. 145/2018).

 

Immobili locati a canone concordato

Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU (e Tasi fino al 2019), in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).

 

Immobili da vendere delle imprese di costruzione

I fabbricati c.d. “beni merce” erano esentati a decorrere dalla seconda rata IMU 2013 e fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base era pari allo 0,1%. Dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono tornati esenti dall’IMU.

 

Fabbricati rurali strumentali

I fabbricati accatastati nelle categorie A/6 e D/10, erano oggettivamente esenti da IMU fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.

Sono considerati fabbricati strumentali agricoli anche le abitazioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 101 giornate annue.

Non è chiaro se rimangono esenti gli immobili rurali a uso strumentale nei comuni montani o parzialmente montani. Si ricorda che per il riconoscimento della ruralità è necessaria l’apposta annotazione in catasto, anche nel caso in cui gli immobili siano accatastati in una categoria diversa da A/6 e D/10.

 

Terreni agricoli e montani

La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:

·         ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (sigla PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;

·         ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);

·         ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (esenzione assoluta);

·         ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.

L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.

 

Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Molti comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da IMU come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

 

Tabella riassuntiva

La tabella indica quali immobili sono interessati dal tributo:

 

Tipologia immobile

IMU

Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze

NO

Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze

SI

Altri fabbricati

SI

Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario

NO

(SI senza figli)

Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti)

SI al 50%

Fabbricati concessi in affitto a canone concordato

SI al 75%

(ridotta del 25%)

Abitazioni di pensionati italiani residenti

all'estero

SI dal 2020

(al 50% dal 2023)

Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico

SI al 50%

Aree edificabili

SI

Terreni agricoli non montani/collinari

SI

NO coltivatori o Iap

Fabbricati rurali strumentali

SI dal 2020

Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione

NO dal 2022

SI fino al 2021

Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose

NO

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da martedì 5 dicembre.

Si coglie l’occasione per ricordare di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti) si dovrà provvedere in autonomia, versando gli importi alle scadenze che i singoli enti locali comunicano.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

27/11/2023

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.