NUOVA COMUNICAZIONE PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO DAL 2 MARZO 2020

 

Dichiarazioni d'intento nel cassetto fiscale del fornitore

 

Dal 2 marzo, in attuazione alla riforma del decreto crescita (D.L. 34/2019), l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei fornitori degli esportatori abituali nel proprio cassetto fiscale, oltre al numero di protocollo, i dati completi della lettera d’intento inviata telematicamente dal cessionario.

 

Dal 1° gennaio 2020 l’esportatore abituale non ha più l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore o in Dogana, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. È quanto emerge dall’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) che ha introdotto importanti novità in merito agli adempimenti che devono essere rispettati dagli esportatori abituali in relazione alla possibilità di utilizzo del plafond di esportatore abituale.

Varia anche il regime sanzionatorio, portando da fissa (da 250 a 2.000 euro) a proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) la sanzione prevista per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

 

Procedura fino al 31 dicembre 2019

Fino al 31 dicembre 2019, l’esportatore abituale doveva:

a) numerare la dichiarazione d’intento emessa annotandola, entro 15 giorni dall’emissione, in un apposito registro;

b) trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate;

c) consegnare la dichiarazione d’intento (solo la prima pagina) completa di ricevuta di presentazione al proprio fornitore o alla Dogana.

Il fornitore, una volta in possesso della lettera d’intento e della ricevuta, dopo aver controllato telematicamente la correttezza della ricevuta rilasciata dalle Entrate, può emettere la fattura in regime di non imponibilità. Doveva altresì annotare in un apposito registro tali documenti entro 15 giorni dal loro ricevimento e compilare il quadro VI nella Dichiarazione Iva annuale.

 

Nuova procedura dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 la nuova procedura prevede che l’esportatore abituale:

a) non dovrà più annotare la dichiarazione d’intento emessa in un apposito registro;

b) dovrà trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate;

c) non dovrà più consegnare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore o in Dogana.

Anche il fornitore non dovrà più numerare ed annotare la dichiarazione d’intento, in quanto non è più previsto l’obbligo di consegna della dichiarazione d’intento completa di ricevuta di presentazione. Dopo aver ricevuto la richiesta dal proprio cliente, il fornitore, accedendo al proprio cassetto fiscale, potrà verificare l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione d’intento di cui è destinatario. Inoltre, diversamente da oggi, dovrà indicare sulle fatture emesse gli estremi del protocollo telematico di ricezione da parte delle Entrate della dichiarazione d’intento.

Ricordiamo che nelle fatture emesse va sempre indicato anche il regime di «operazione non imponibile a norma dell’art. 8, co. 1, lettera c) del Dpr 633/1972», come imposto dall’art. 21, co. 6, lettera b) dello stesso Dpr 633/1972, oltre ad aggiungere nella fattura elettronica il codice natura N2.

 

Comunicazioni dal 2 marzo 2020

Dopo un’attesa piuttosto prolungata l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 96911/2020 di attuazione dell’articolo 12-septies del D.L. 34/2019. Con questo atto viene completato il percorso di riforma delle lettere d’intento che, pur prevedendo, delle semplificazioni per l’esportatore abituale e per il fornitore, prevede per quest’ultimo un inasprimento delle sanzioni.

Con il provvedimento è stato anche emanato il nuovo modello di lettera d’intento che, come ha specificato l’Agenzia delle Entrate, dovrà essere utilizzato dal 2 marzo, anche se l’utilizzo del vecchio modello sarà possibile fino al 27 aprile.

La novità del provvedimento è rappresentata dal fatto che dal 2 marzo il fornitore potrà prendere visione dal proprio cassetto fiscale dell’intera lettera d’intenti e quindi potrà avere accesso anche alle informazioni relative agli ammontari per i quali l’esportatore abituale gli richiede l’emissione della fattura senza imposta. Fino ad oggi questa possibilità non era data al fornitore il quale doveva richiedere la specifica informazione all’esportatore abituale.

 

Verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una funzione che consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento, accedendo a:

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica

Inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica, composti in due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567) e la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001).

Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’A.E. a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".

 

Lettera di cortesia

Dopo la "copia" di cortesia nelle fatture elettroniche, si consiglia agli esportatori abituali di inviare la "lettera" di cortesia (o mail) ai propri fornitori, per avvisarli della lettera d’intento inviata alle Entrate.

Ancorché non direttamente esplicitato è ragionevole attendersi una comunicazione informale da parte dell’esportatore abituale, anche considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute nel cassetto fiscale.

In caso di emissione della fattura erroneamente con Iva, per non aver visto la lettera d’intento ricevuta dalla Entrate per proprio conto, è comunque sempre possibile emettere una nota di accredito e riemettere una nuova fattura senza Iva. In alternativa, è possibile emettere una nota di accredito in diminuzione per la sola Iva.

Invece, se il cliente è d’accordo, la fattura emessa può rimanere con Iva, in quanto, anche se la dichiarazione d’intento è già stata inviata alle Entrate, si tratta di un comportamento non sanzionabile. Ma se il cliente non è d’accordo relativamente all’indicazione erronea dell’Iva in fattura, il fornitore è obbligato a risolvere la problematica, tramite le suddette note di accredito.

 

Modifica del regime sanzionatorio

Per il fornitore dell’esportatore abituale che ha effettuato cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte del suo cliente si applicherà la sanzione proporzionale che va dal 100% al 200% dell’imposta che avrebbe dovuto essere esposta in fattura; fino al 31.12.2019 per tale irregolarità si applica una sanzione fissa che va da 250,00 a 2.000,00 euro.
La natura proporzionale della nuova sanzione comporta che sia più vantaggiosa in relazione a violazioni di importo ridotto e in ogni caso quando l’Iva erroneamente non addebitata in fattura non supera i 125,00 euro; è invece molto più penalizzante quando tale Iva risulta di ammontare superiore a 2.000,00 euro.

 

Fattispecie

Sanzione prevista

Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento

in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)

in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. “splafonamento”)

in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) prima di aver riscontrato la regolare trasmissione della lettera di intento

in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono gli obblighi dell’esportatore abituale:

 

 

Consegna della dichiarazione d'intenti al cedente/prestatore

Il “Decreto crescita” ha soppresso l’obbligo per l’esportatore abituale di consegnare al proprio cedente/prestatore (ovvero in Dogana) la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. E’ stata confermata la necessità per l’esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore/prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento contenuti nella ricevuta telematica dell’Agenzia delle entrate che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura.

Numerazione della dichiarazione d'intento emesse

E’ venuta meno l’obbligo di numerare progressivamente la dichiarazione di intento.

A tale proposito si è reso necessario aggiornare la modulistica.

 

Annotazione

Il “Decreto crescita” ha soppresso l’obbligo di annotare, entro 15 giorni dall’emissione, la dichiarazione d’intento in un apposito registro.

 

 

 

 

 

Regole invariate

Come in passato, l’intento del contribuente, esportatore abituale, di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità al nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate unitamente alle relative istruzioni (provvedimento del 27 febbraio 2020).

Confermando il previgente sistema di funzionamento, la dichiarazione d’intento deve essere trasmessa per via telematica dall’esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

Inoltre, l’esportatore abituale è ancora tenuto a compilare, in sede di Dichiarazione annuale IVA, il quadro VC “Esportatori e operatori assimilati - Acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA”, indicando distintamente per ciascun mese l’ammontare delle operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond, nonché l’ammontare delle importazioni e degli

 

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono gli obblighi del fornitore cedente/prestatore:

 

 

 

 

Riscontro telematico

Resta fermo l’obbligo per il cedente/prestatore di riscontrare telematicamente, prima dell’effettuazione della cessione/prestazione, l’avvenuta presentazione da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento. Dal 2 marzo 2020 nel cassetto fiscale di ciascun fornitore sono rese disponibili le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse.

Il “Decreto crescita” ha modificato il regime sanzionatorio in caso di mancato preventivo riscontro, prevedendo una sanzione in misura proporzionale (dal 100% a 200% dell’IVA), anziché una misura fissa (da 250 a 2.000 euro) (art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997).

 

Indicazione in fattura degli estremi del protocollo

Nelle fatture emesse in regime di non imponibilità, il cedente/prestatore deve indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento contenuti nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’invio telematico effettuato dall’esportatore abituale.

Tale adempimento sostituisce l’obbligo, soppresso, di indicare in fattura gli estremi della dichiarazione d’intento.

 

Annotazione

In analogia con quanto previsto per l’esportatore abituale, a partire dal 2020, il cedente/prestatore non è più tenuto ad annotare, entro 15 giorni dal ricevimento, la dichiarazione d’intento in un apposito registro.

Numerazione dichiarazioni d'intento ricevute

Anche per il cedente/prestatore viene meno l’obbligo di numerare progressivamente la dichiarazione d’intento ricevuta.

 

Dichiarazione annuale IVA

Il cedente/prestatore non sarà più tenuto a riepilogare nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI - “Dichiarazioni di intento ricevute”) i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute (partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale, nonché il numero di protocollo attributo dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente).

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

09/03/2020

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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