ULTIMO MESE PER GLI SCONTI DEL 2019 SUGLI IMMOBILI

 

Bonus fiscali sulla casa e interventi di fine anno

 

Manca meno di un mese per poter ancora sfruttare, già dalla prossima dichiarazione dei redditi, gli interventi ed i lavori sulla casa, se le spese sono saldate entro il 31 dicembre prossimo. Solo così nel modello 730 o Redditi 2020 si potrà scontare dall’Irpef la prima delle rate in cui è divisa l’agevolazione.

 

Il discorso vale per chi ha già degli interventi in corso, ma anche per chi intende eseguire a stretto giro dei micro-lavori. Ai fini della detrazione, infatti, vale la data di pagamento, anche se in acconto sul totale dell’intervento; si può cominciare a detrarre anche un versamento parziale.

Per il 2019 risultano agevolate le detrazioni del:

Ø 50% per le ristrutturazioni edilizie e il recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;

Ø 50% per l’acquisto di immobili ristrutturati;

Ø 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici con la novità che sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2019 solamente in presenza di intervento di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2018;

Ø 50% o 65% per gli interventi di riqualificazione energetica;

Ø bonus potenziato per interventi di riqualificazione energetica (70% e 75%) e misure antisismiche (80% e 85%) nei condomini;

Ø 36% per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”).

 

Spese per il recupero del patrimonio edilizio

L’art. 1, co. 67, lett. b) n. 1 della L. 145/2018 ha disposto la proroga della detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, Tuir sostenute fino al 31.12.2019, nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di euro 96.000,00 per unità immobiliare.

 

Spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici

L’art. 1, co. 67, lett. b), n. 2 della L. 145/2018 ha disposto la proroga al 31.12.2019 della detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad euro 10.000,00.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Spese di riqualificazione energetica

L’art. 1, co. 67, lett. a) della L. 145/2018 ha disposto la proroga, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, L. 296/2006, confermando nella generalità dei casi la percentuale di detrazione  nella misura del 65% e altresì confermando la riduzione dell’aliquota al 50% per le spese sostenute relative agli interventi di:

• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

• acquisto e posa in opera di schermature solari;

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento della Commissione UE n. 811/2013.

Per quanto riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale viene invece confermata la detrazione nella misura del 65% per:

• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85);

• per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85).

Sono esclusi invece dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Inoltre è stata confermata la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2019 anche su interventi agevolabili introdotti dalla Legge di Bilancio 2018, quali l’acquisto e la posa in opera:

• di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

• di generatori d’aria calda a condensazione.

 

Comunicazione all'ENEA

Si ricorda che per alcuni interventi, che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio/ristrutturazione o alla detrazione Irpef del 50% per il “bonus mobili” e sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, è previsto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di comunicare all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori alcuni dati tecnici inerenti l’intervento effettuato.

A partire dall’11.3.2019 l’ENEA ha attivato sul proprio sito internet i portali tramite i quali è possibile

compilare e inviare la comunicazione degli interventi terminati nel 2019 relativi:

Ø risparmio energetico https://ecobonus2019.enea.it

Ø recupero del patrimonio edilizio https://bonuscasa2019.enea.it/

Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% e non sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o non prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, non è previsto alcun obbligo di comunicazione consuntiva all’ENEA, fermi restando gli altri requisiti necessari alla fruizione dell’agevolazione a seconda dell’intervento effettuato (eventuale comunicazione all’azienda sanitaria locale competente, pagamento delle spese con bonifico parlante, etc.).

 

Spese di sistemazione aree verdi

L’art. 1, co. 68 della L. 145/2018 ha disposto inoltre la proroga al 31.12.2019 della detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di euro 5.000 del c.d. “bonus verde”, ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:

• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta su una spesa massima di 5.000 euro per singola unità abitativa e per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali.

 

Cessione del credito e sconto in fattura

Per le detrazioni di riqualificazione energetica (ecobonus) e messa in sicurezza antisismica (sismabonus), in alternativa alla cessione del credito, dal 1° maggio scorso i contribuenti possono fruire di uno sconto pari all’importo detraibile, anticipato dall’impresa che esegue i lavori.

L’impresa può poi recuperare lo sconto con un credito d’imposta: utilizzabile in compensazione con le imposte e i contributi dovuti o cedibile ai fornitori, (anche indiretti) di beni e servizi (esclusi banche, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche).

Poichè la norma crea effetti distorsivi del meccanismo, creando un vantaggio competitivo a favore delle imprese di maggiori dimensioni, che hanno più liquidità e più capienza fiscale rispetto alle piccole, nella prossima manovra potrebbero arrivare delle modifiche, con effetto dal 2020.

 

Proroghe per il 2020

Tra le conferme disposte dalla bozza del Ddl di Bilancio, c’è il bonus ristrutturazioni del 50% (che non passerà al 36%), il bonus mobili del 50% (agganciato ai lavori avviati dal 2019) e l’ecobonus su singole unità immobiliari, che anche l’anno prossimo manterrà l’assetto attuale, con alcuni interventi incentivati al 50% e altri al 65%. Mentre potrebbe subire qualche ritocco il meccanismo dello sconto in fattura, introdotto (per alcune opere) come alternativa alla cessione del credito alle imprese esecutrici.

 

Bonus facciate degli edifici dal 2020

La principale novità del prossimo anno sarà il “bonus facciate”. Una super-detrazione del 90% (da ripartire in dieci anni), senza tetti massimi di spesa, e applicabile ai costi sostenuti nel 2020 relativi a interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Stando all’attuale formulazione della norma inserita nella bozza del Ddl di Bilancio - che aggiunge un comma all’articolo 16 del D.L. 63/2013 - nell’agevolazione rientreranno lavori quali intonacatura, verniciatura, rifacimento di ringhiere, decorazioni, marmi di facciata, balconi. Ma anche canali di gronda e sistemi di smaltimento delle acque piovane, impianti di illuminazione di aree comuni, cavi per il segnale televisivo.

Fino al 2019 il rifacimento dell’intonaco e la tinteggiatura esterna possono fruire della detrazione del 50%, ma con alcune particolarità: sulle singole unità abitative, occorre che ne consegua una modifica di materiali e/o colori; sulle parti comuni condominiali, occorre che si conservino materiali e colori uguali a quelli preesistenti.

Dal 2020 l’agevolazione potenziata (dal 50 al 90%) non vedrà alcuna limitazione tecnica sull’uso di materiali e colori. E potrà essere sfruttata, indifferentemente, per interventi sui condomìni o sulle villette.

Poiché la norma fa riferimento alle «spese documentate sostenute nel 2020», la detrazione varrà anche per i lavori già in corso, sulle spese non ancora pagate nel 2019.

 

 

03/12/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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