LE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI PER IL 2022

 

Tutte le agevolazioni previste nella Legge di Bilancio 2022

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della Legge di Bilancio 2022, vengono riproposte e in alcuni casi modificate le agevolazioni fiscali per l’edilizia, che garantiranno uno sgravio fiscale a tutti i cittadini che ritengono necessario modificare il proprio immobile tramite lavori di ristrutturazione specifici.

 

Questi bonus vanno in diverse direzioni: dai sostegni per il rifacimento della struttura degli edifici, alla protezione al rischio sismico, dal miglioramento energetico, fino ai lavori più specifici come quelli di installazione di nuovi infissi, o di rifacimento di facciate esterne. Per il 2022 i più rilevanti sono:

Ø super bonus al 110%;

Ø bonus facciate;

Ø eliminazione barriere architettoniche;

Ø interventi di riqualificazione energetica – Ecobonus;

Ø interventi di recupero sul patrimonio edilizio (50%);

Ø bonus mobili ed elettrodomestici;

Ø bonus verde per giardini e terrazzi;

Ø bonus idrico.

 

Super bonus al 110%

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto un nuovo super bonus sugli immobili del 110% per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 destinati ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici e di adeguamento antisismico sul condominio o sullabitazione principale.

Nella L. di Bilancio 2022 il superbonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 per le villette unifamiliari se entro il 30 giugno 2022 vi sia il completamento di almeno il 30% dei lavori complessivi. Per gli edifici plurifamiliari il superbonus viene prorogato al 31 dicembre 2023, con una graduale riduzione: dal 2024 il beneficio sarà del 70%, per poi scendere al 65% nel 2025. Dal 2026 non è più prevista.

Obiettivi

L’obiettivo è quello di dare uno slancio al settore edilizio incentivando gli interventi green e capacità e resistenza strutturale degli edifici esistenti e favorire e incentivare la ripresa economica del settore produttivo italiano, fortemente colpita dalla crisi pandemica Covid-19.

Soggetti interessati

L’intervento agevolato spetta per gli interventi effettuati dai condomìni, dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma anche alle singole unità immobiliari nei condomìni e, con alcuni limiti, per gli edifici unifamiliari (villa/villetta).

I beneficiari sono le persone fisiche "private", al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione non compete agli interventi effettuati sugli immobili delle imprese, agli uffici utilizzati per l’attività e su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

Spese ammissibili

Condomini e proprietari unici

In particolare, il superbonus spetterà al 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (70% per il 2024 e 65% per il 2025), nei seguenti casi:

- per «gli interventi effettuati dai condomìni» sulle parti comuni condominiali;

- per gli interventi effettuati dal cosiddetto «unico proprietario» (edificio da due a quattro unità);

- per quelli «trainati» (oltre che quelli «trainanti», rari, ma possibili) effettuati dalle «persone fisiche sulle singole unità immobiliari del condominio ovvero dell’edificio dell’«unico proprietario» (come, ad esempio, la sostituzione delle finestre dei singoli appartamenti o la sostituzione della propria caldaia autonoma);

- per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps);

- per la demolizione e ricostruzione di edifici, classificata tra le ristrutturazioni dal Testo unico dell’edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d, dpr 6 giugno 2001, n. 380).

Villette

Nelle unifamiliari, invece, il superbonus del 110%, in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, può spettare «anche» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento). Non si parla del 30% dell’intervento complessivo «agevolato»: quindi, si dovrebbe fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione, in sintonia con il calcolo del Sal del 30% necessario per effettuare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura (risposte del 24 novembre 2021, n. 791 e del 9 novembre 2020, n. 538).

Iniziative agevolabili

E’ agevolata la realizzazione di uno dei seguenti interventi:

·         isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il c.d. cappotto termico;

·         interventi sulle parti comuni condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;

·         interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;

·         realizzazione di lavori di adeguamento antisismico effettuati sugli immobili di tipo abitativo ed anche se utilizzati per attività produttive.

Questi interventi sono per così dire trainanti, in quanto uno solo di questi è sufficiente a beneficiare del super bonus al 110% anche di altri interventi realizzati, come:

- l’installazione di impianti solari fotovoltaici;

- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari fotovoltaici;

- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2003);

- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche nel limite di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Misura dell’agevolazione

Le condizioni per beneficiarne sono:

- fatturazione e pagamento delle spese dal 1° luglio 2020 al 30 dicembre 2025;

- miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare con certificato Ape (Attestato di prestazione energetica), nel rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal D.M. 26.06.2015 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per dimostrarlo è necessario l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, con asseverazione da trasmettere in copia a sito Enea.

Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

• causale del versamento: bonifico relativo all’ecobonus del 110% previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020;

• codice fiscale del beneficiario della detrazione;

• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.

I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta in 4 anni (dal 2022), possono alternativamente optare:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Procedure e tempi

Tra i vantaggi spicca la possibilità, diversamente dal passato, di cedere la detrazione d’imposta ad una banca, ad un’assicurazione o ad un altro intermediario finanziario, oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori, che a loro volta potranno cederlo a una banca o ad altri soggetti.

Il decreto “antifrodi” (D.L. n. 157/2021) ha previsto, sia per la detrazione della spesa, che per optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, le necessità di avere sempre l’asseverazione tecnica e il visto di conformità.

 

Bonus facciate

Con la Legge di Bilancio 2020 viene introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 e poi prorogato per il 2021 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, visibili dalla pubblica strada.

Dal 2022 la L. di Bilancio ha ridotto la detrazione al 60% per le spese documentate e sostenute nel 2022. Dal 2023 non è più prevista.

Obiettivi

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.

Soggetti interessati

Il bonus facciate quindi spetterà ai contribuenti soggetti sia all’Irpef che all’Ires, che sostengono le spese. In analogia con quanto previsto per la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione spettare non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Spese ammissibili

Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:

• intonacatura;

• verniciatura;

• ripristino di balconi e frontalini.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:

û sugli impianti di illuminazione;

û sui pluviali;

û sugli impianti termici;

û sui cavi esterni.

Non ci sono limiti massimi di spesa e possono beneficiarne tutti, persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato.

Iniziative agevolabili

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Misura dell’agevolazione

La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.

Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

• causale del versamento: bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 160/19;

• codice fiscale del beneficiario della detrazione;

• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.

Procedura e tempi

Le spese sostenute fino al 30 dicembre 2022, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.

Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il contribuente deve chiedere l’asseverazione tecnica e il visto di conformità. La comunicazione andrà inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

 

Eliminazione barriere architettoniche

La L. di Bilancio 2022 ha previsto una nuova detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nella misura del 75% della spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 al 30 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Soggetti interessati

Via libera, da parte della legge di Bilancio 2022, alla nuova detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti, con una probabile limitazione per gli edifici costituiti da un’unica unità immobiliare non unifamiliare.

Spese ammissibili

Per ottenere il bonus 75% è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM 236 del 14 giugno 1989, che ha fissato le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il bonus è fruibile sotto forma di detrazione in 5 rate annuali oppure attraverso le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Iniziative agevolabili

Non è stato posto nessun limite soggettivo al tipo di «contribuenti» agevolati, quindi, come previsto nel 2007 per l’ecobonus ordinario, sono agevolati tutti i contribuenti, «ai fini della determinazione delle imposte sui redditi».

Misura dell’agevolazione

La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Il bonus 75% spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Procedura e tempi

Le spese sostenute fino al 30 dicembre 2022, detraibili in 5 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.

Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il contribuente deve chiedere l’asseverazione tecnica e il visto di conformità. La comunicazione andrà inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

 

Interventi di riqualificazione energetica – Ecobonus

La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stat prorogato dalla L. di Bilancio 2022 fino al 30 dicembre 2024 sia per Irpef che Ires nelle varie percentuali del 65%-70%-75%-80%-85%, con limite di spesa vari, per unità immobiliare anche non abitative (anche immobili-merce), da ripartire in 10 quote annuali costanti. Dal 2025 non è più prevista.

Alcuni interventi, però, restano declassati al 50% (nuovi serramenti, infissi e schermature solari, caldaie a biomassa e a condensazione in classe A non evolute): in questi casi conviene usare il bonus ristrutturazioni del 50% perché, a parità di detrazione, non sono richiesti i requisiti speciali per il risparmio energetico qualificato.

Obiettivi

L’ecobonus è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale per cui spetta la detrazione di imposta variabile dal 50% al 65%, che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.

Soggetti interessati

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Spese ammissibili

E' necessario che la spesa per la quale si richiede la detrazione riguardi specifici interventi volti al risparmio energetico e, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, l’importo del bonus riconosciuto non sarà più pari ad una detrazione del 65% per tutti i lavori, ma sarà differenziato in diverse aliquote: 50%, 65%, 70% e fino al 85%:

• Acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (50%);

• Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%);

• Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (65%);

• Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore (65%);

• Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) (65%);

• Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (65%);

• L’installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (65%);

• Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (65%);

• Finestre comprensive di infissi (50%);

• Schermature solari (50%);

• Riqualificazione energetica globale di edifici (65%);

• Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (65%);

• Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation) (65%);

• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali (65%);

• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio (70%);

• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano “la qualità media di cui al decreto” 26 giugno 2015 (75%);

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche (ecosismabonus) (80% o se riduzione di 2 classi sismiche 85%).

Iniziative agevolabili

Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.

Misura dell’agevolazione

La logica perseguita dal nuovo ecobonus è quella di agevolare con detrazioni maggiori le spese che consentono di beneficiare di un maggiore livello di risparmio energetico.

Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:

- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;

- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;

- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;

- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

La detrazione sul risparmio energetico non è cumulabile con l’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.

Dal 2020 lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (sono gli interventi che oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero requisito), con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

• causale del versamento: bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 296/06;

• codice fiscale del beneficiario della detrazione;

• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.

Procedura e tempi

Le spese sostenute fino al 30 dicembre 2024, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.

Vi è poi l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.

Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il contribuente deve chiedere l’asseverazione tecnica e il visto di conformità. La comunicazione andrà inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

 

Interventi di recupero sul patrimonio edilizio (50%)

Con l’approvazione della Manovra finanziaria 2022, la detrazione sugli interventi sul patrimonio edilizio al 50% è stata prorogata al 30 dicembre 2024 nel limite di spesa di 96.000 euro. Dal 2025 la detrazione scende al 36% con limite di spesa a 48.000 euro.

Obiettivi

Il bonus ristrutturazione edilizia riscuote il maggior successo da parte dei contribuenti, in quando consente di beneficiare di una detrazione fiscale su alcune spese e lavori che è pari alla metà dell’importo sostenuto fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa per immobile.

Soggetti interessati

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

La detrazione del 50% sull’Irpef in dieci quote annuali spetta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

• proprietari o nudi proprietari;

• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

• locatari o comodatari;

• soci di cooperative divise e indivise;

• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

• soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita - compromesso - chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:

• è stato immesso nel possesso dell’immobile;

• esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;

• è stato regolarmente registrato il compromesso.

L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.

Spese ammissibili

Per capire per quali lavori spetta è possibile far riferimento alla guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni sui lavori di ristrutturazione. La detrazione del 50% è riconosciuta per:

• Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze» (anche manutenzioni ordinarie su «parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o meno).

• Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi.

• Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

• Eliminazione delle barriere architettoniche (possibile super ecobonus del 110%, ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dal primo gennaio 2021 e con scadenze diversificate a seconda dei casi).

• Prevenzione di atti illeciti di terzi.

• Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica su tutto il territorio nazionale.

• Contenimento dell’inquinamento acustico.

• Cablatura di edifici.

• Contenimento dell’inquinamento acustico.

• Bonifica dall’amianto.

• Riduzione degli infortuni domestici.

• Conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto «non qualificato», compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir).

• Bonus casa acquisti: acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, solo sul 25% del prezzo (articolo 16-bis, comma 3, Tuir).

• Dal 2021, detrazione Irpef, a regime, del 50% per la “sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione” (articolo 16-bis, comma 3-bis, Tuir). Non è chiaro se nel limite autonomo di spesa di 48.000 (schede di lettura) o di 96.000 euro.

Iniziative agevolabili

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto sugli interventi edilizi ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Misura dell’agevolazione

Vi è un limite fiscale sino ad un valore massimo di spesa di 96.000 euro di spesa per immobile fino al 30 dicembre 2024.

Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

• causale del versamento: bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986;

• codice fiscale del beneficiario della detrazione;

• codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.

Procedura e tempi

Le spese sostenute fino al 30 dicembre 2024, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.

Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il contribuente deve chiedere l’asseverazione tecnica e il visto di conformità. La comunicazione andrà inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

 

Bonus mobili ed elettrodomestici

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 30 dicembre 2024 il “bonus arredi” che è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre il 50% dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi, nel nuovo limite di 10mila euro per il 2022 e di 5mile euro per il 2023 e 2024 da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione edilizia avviata nell'anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici). Dal 2025 non è più prevista.

Obiettivi

Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, avviata nell'anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente, ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici.

Soggetti interessati

Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Spese ammissibili

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.

a) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

b) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.

Misura dell’agevolazione

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa è di euro 10.000 per il 2022 e di euro 5.000 per il 2023 e 2024, da ripartire nella dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali.

Procedura e tempi

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute entro il 30 dicembre 2024, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Non è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura.

 

Bonus verde per giardini e terrazzi

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 30 dicembre 2024 il Bonus verde per giardini terrazzi e balconi, che è la detrazione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2018, con detrazioni del 36% nel limite di 5.000 euro per la cura del verde privato: terrazzi e giardini, anche condominiali, anche se con impianti di irrigazione e recupero del verde storico. Dal 2025 non è più prevista.

Obiettivi

Il bonus verde, che ha preso via ufficiale dal 1° gennaio 2018, e viene prorogato a tutto il 2024, come misura contro l'inquinamento e opportunità per il florovivaismo e consiste in una detrazione per chi sostiene spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere.

Soggetti interessati

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, e spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale del 36% che si applica alle spese sostenute fino al 2024 e si può ripartire in 10 anni.

Spese ammissibili

Il nuovo bonus verde spetta a privati e condomini che sostengono spese per:

- sistemazione del verde: giardini, terrazzi, balconi anche condominiali;

-  impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;

-  realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

- recupero del verde di giardini di interesse storico;

- fornitura di piante o arbusti e riqualificazione di prati, se inseriti in un intervento più ampio, di radicale rinnovamento dell'esistente;

- lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e piccoli prati (manca ancora la conferma).

Iniziative agevolabili

Tali interventi riguarderanno ville, villini e palazzi di pregio ma anche normali condomini per interventi di sistemazione e recupero del verde di unità immobiliari, compresi condomini e aree scoperta di interesse storico, di:

• giardini;

• terrazzi;

• balconi anche condominiali;

• giardini di interesse storico.

Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Pare esclusa la sistemazione del verde nella costruzione di un nuovo immobile. 

Si precisa che trovano applicazione anche le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’art. 16-bis del Tuir (articolo 1, comma 15, L. 205/2017); pertanto:

Misura dell’agevolazione

In base a quanto previsto dalla Legge di bilancio, i contribuenti e condomini che decidono di sostenere spese per il recupero o la sistemazione di giardini, terrazzi, balconi e verde di interesse storico, hanno la possibilità di fruire della nuova detrazione fiscale: bonus verde. Ciò significa che si sostengono spese ammesse nel bonus, si ha diritto a beneficiare di uno sconto Irpef del 36% sulle spese totali sostenute, per un massimo di spesa pari a 5.000 euro.

In pratica, se si decide di sistemare il giardino, installando un impianto di irrigazione per la cifra di 3.000 euro, si detraggono dalle imposte il 36% di 3.000 euro, cioè 1.080 euro in 10 anni (= € 180 ogni anno).

Procedura e tempi

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute entro il 30 dicembre 2024, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione rappresentata dalla fattura sostenuta e l’effettivo pagamento tramite pagamenti tracciabili, cd. "bonifici parlanti".

Non è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura.

 

Bonus idrico

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus di 1.000 euro da utilizzare per la sostituzione entro il 31 dicembre 2023 di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Dal 2024 non è più prevista.

Con il provvedimento del 16.6.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame denominato “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” mediante il quale i soggetti interessati, dall’1.2 al 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, comunicano l’ammontare delle spese sostenute nell’anno precedente.

Obiettivi

Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio di risorse idriche, c.d. “Bonus acqua potabile”, finalizzata a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa / azienda / ufficio e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.

Soggetti interessati

Il credito d’imposta in esame spetta a favore di:

- persone fisiche;

- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

che sostengono spese su immobili posseduti / detenuti in base a un titolo idoneo. Trattasi dei soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario / titolare di altro diritto reale ovvero in qualità di detentore in caso di contratto di locazione / affitto d’azienda e comodato d’uso.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso il credito in esame è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Spese ammissibili

Il bonus idrico sarà riconosciuto per le spese sostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Misura dell’agevolazione

Viene previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo:

- € 1.000,00 per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche private;

- € 5.000,00 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale, per gli altri soggetti.

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e il 2022. Al fine del rispetto del limite di spesa l’ammontare del credito d’imposta (effettivo) fruibile è pari a quello indicato nella Comunicazione moltiplicato per la percentuale resa nota entro il 31.3 dall’Agenzia delle Entrate. In particolare la percentuale è pari al rapporto tra il suddetto limite di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle Comunicazioni presentate.

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione rappresentata dalla fattura sostenuta e l’effettivo pagamento tramite pagamenti tracciabili, cd. "bonifici parlanti".

Per le spese sostenute fino al 15.6.2021 al fine del riconoscimento del credito in esame sono comunque ritenuti validi i pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli tracciabili; è possibile integrare la fattura / documento commerciale attestante la spesa annotandovi il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito.

Procedura e tempi

I soggetti beneficiari del credito, dall’1.2 al 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili devono comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente utilizzando il nuovo modello in esame.

Per le spese sostenute nel 2021, la comunicazione va quindi presentata entro il 28.2.2022 e l’Agenzia definirà la percentuale del credito utilizzabile entro il 31.3.2022.

Il credito d’imposta è utilizzabile dalle persone fisiche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo dello stesso o in compensazione tramite il mod. F24, mentre dai soggetti diversi in compensazione tramite il mod. F24.

 

 

08/01/2022

 

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