LE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI NEL 2025
I bonus edili dal 1° gennaio 2025
La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 in G.U. del 31/12/2024 n. 305), ha apportato significative modifiche alla disciplina dei cd. “bonus edilizi”, con la riduzione progressiva dell’aliquota di detrazione per la maggior parte delle detrazioni, lasciando inalterato il solo bonus mobili, nonché di interventi la cui agevolazione già era previsto scadere nel 2025: bonus barriere 75% ed alcuni casi di super bonus.
Inoltre, che per i soggetti che possiedono un reddito superiore a euro 75.000, il nuovo art. 16-ter inserito nel Tuir prevede una specifica limitazione alla detrazione delle rate per gli interventi sostenuti a decorrere dal 2025.
Interventi possibili per il 2025
Ø eliminazione barriere architettoniche (75%);
Ø super bonus (65%);
Ø interventi di riqualificazione energetica – Ecobonus (50%);
Ø interventi di recupero sul patrimonio edilizio (50%);
Ø bonus mobili ed elettrodomestici (50%).
Eliminazione barriere architettoniche (75%)
Il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche resta confermato fino al 31 dicembre 2025, ma con una stretta sui lavori ammessi e sulle possibilità di cessione.
Il decreto “salva spese” (D.L. 212/2023), per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 in poi ha limitato la detrazione ai soli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, escludendo gli interventi per il cambio delle finestre e il rifacimento dei servizi igienici.
Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, non è più possibile procedere con la cessione del credito e lo sconto in fattura (anche se resta valida la detrazione fiscale), tranne che nei seguenti casi e interventi:
- eseguiti dai condomìni sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- eseguiti da singoli proprietari (o titolari di un diritto reale) su appartamenti o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, ma solo se il reddito di riferimento (calcolato con il quoziente familiare) non supera 15mila euro o in famiglia è presente un disabile accertato.
Continuano a valere le regole precedenti il decreto legge 212/2023 (interventi più ampi e possibilità di cessione e sconto in fattura) se alla data del 29 dicembre 2023 il committente ha presentato la richiesta del titolo abilitativo (se necessario) o, per l’attività in edilizia libera, ha già avviato i lavori o comunque ha siglato un accordo vincolante con il fornitore e ha pagato un acconto.
Soggetti interessati
Via libera, da parte della legge di Bilancio 2022, alla nuova detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti.
Spese ammissibili
Per ottenere il bonus 75% è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal D.M. 236 del 14 giugno 1989, che ha fissato le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Misura dell’agevolazione
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Il bonus 75% spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all’anno solare del pagamento.
Super bonus (65%)
Con la modifica dell’art. 119 del D.L. 34/2020, è disposto che, per le spese sostenute nel 2025, il super bonus con aliquota del 65% di cui al co. 8-bis dell’art. 119, competere esclusivamente per gli interventi già avviati al 15/10/2024, e cioè per i quali alla data del 15/10/2024, risulti:
- presentata la Cilas se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la Cilas se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata la richiesta del titolo abilitativo se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Alla luce degli interventi per i quali può ancora spettare il superbonus dal 2025, si evince che per le spese sostenute nel 2025 riferite ad interventi effettuati sulle parti comuni di condomini o su edifici “interamente posseduti” anche in comproprietà o dalle ONLUS/OdV/APS il superbonus è fruibile nella misura del 65% se sono soddisfatti detti requisiti riferiti al titolo abilitativo ed alla delibera dell’assemblea, nel caso dei condomini.
Tali requisiti non sono richiesti, al contrario, nei “casi speciali” in cui opera ancora, sul 2025, l’aliquota di detrazione del 110%, e cioè per gli interventi effettuati:
- in comuni terremotati dal 2009 (co. 8-ter, art. 119, DL 34/2020);
- da ONLUS/OdV/APS nell’ambito delle RSA (co. 10-bis, art. 119, D.L. 34/2020).
Relativamente ai lavori trainati e trainanti, rimangono applicabili i concetti che hanno già operato in passato.
Soggetti interessati
L’intervento agevolato spetta per gli interventi effettuati dai condomìni, dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
I beneficiari sono le persone fisiche "private", al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione non compete agli interventi effettuati sugli immobili delle imprese, agli uffici utilizzati per l’attività e su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.
Iniziative agevolabili
E’ agevolata la realizzazione di uno dei seguenti interventi:
· isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il c.d. cappotto termico;
· interventi sulle parti comuni condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
· interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
· realizzazione di lavori di adeguamento antisismico effettuati sugli immobili di tipo abitativo ed anche se utilizzati per attività produttive.
Questi interventi sono “trainati”, in quanto uno solo di questi è sufficiente a beneficiare del super bonus anche di altri interventi “trainati”, come:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari fotovoltaici;
- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2003);
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche nel limite di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Misura dell’agevolazione
Le condizioni per beneficiarne sono:
- miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare con certificato Ape (Attestato di prestazione energetica), nel rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal D.M. 26.06.2015 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per dimostrarlo è necessario l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, con asseverazione da trasmettere in copia a sito Enea.
Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo all’ecobonus del 110% previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Per le pratiche edilizie depositate entro il 16/02/2023 i beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta in 4 anni (dal 2022) e 10 anni (dal 2023), in determinate situazioni è possibile optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con due distinti provvedimenti (L. 38/2023 e 67/2024) è stato introdotto il generale divieto di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi avviati a decorrere dal 17 febbraio 2023. E’ ancora possibile optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 risulti presentato il provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (Cilas o altro) e al 30 marzo 2024 siano state sostenute spese documentate da fatture per lavori eseguiti. Sarà di conseguenza possibile utilizzare la sola detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi, con la detrazione dall’imposta lorda Irpef. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo.
Procedure e tempi
Il decreto “antifrodi” (D.L. n. 157/2021) ha previsto, sia per la detrazione della spesa dall’Irpef, che per optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, le necessità di avere sempre l’asseverazione tecnica e il visto di conformità.
Interventi di riqualificazione energetica – Ecobonus (50%)
Per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di riqualificazione energetica (cd. “ecobonus”) e di riduzione del rischio sismico (cd. “sismabonus”) di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, le aliquote di detrazione sono state fatte convergere con quelle viste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 50%.
Rimanendo inalterati i previgenti i limiti di spesa massima agevolabile, differenziati per tipologia di intervento.
Per le caldaie a gas la norma prevede espressamente l’esclusione da agevolazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con “caldaie uniche alimentate a combustibili fossili” (a nulla rilevando la classe energetica). Il concetto viene ribadito anche con riferimento alle spese di riqualificazione energetica, con l’effetto che, dal 2025, l’intervento non potrà fruire né del cd. “ecobonus” né rientrare tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si ricorda, poi, che alla sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione si applica l’aliquota propria del 50% (art. 16-bis, co. 3-bis, del Tuir).
Obiettivi
L’ecobonus è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale per cui spetta la detrazione di imposta del 50% dal 2025, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.
Soggetti interessati
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Spese ammissibili
E’ necessario che la spesa per la quale si richiede la detrazione riguardi specifici interventi volti al risparmio energetico:
• Acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
• Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione;
• Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;
• Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore;
• Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione);
• Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
• L’installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda;
• Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
• Finestre comprensive di infissi;
• Schermature solari;
• Riqualificazione energetica globale di edifici;
• Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori;
• Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation);
• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali;
• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell’edificio;
• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano “la qualità media di cui al decreto” 26 giugno 2015;
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche (ecosismabonus).
Iniziative agevolabili
Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.
Misura dell’agevolazione
La logica perseguita dal nuovo ecobonus è quella di agevolare con detrazioni maggiori le spese che consentono di beneficiare di un maggiore livello di risparmio energetico.
Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
La detrazione sul risparmio energetico non è cumulabile con l’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.
Dal 2020 lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (sono gli interventi che oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero requisito), con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 296/06;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.
Vi è poi l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Con due distinti provvedimenti (leggi 38/2023 e 67/2024) è stato introdotto il generale divieto di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi avviati a decorrere dal 17 febbraio 2023. E’ ancora possibile optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 risulti presentato il provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (Cilas o altro) e al 30 marzo 2024 siano state sostenute spese documentate da fatture per lavori eseguiti. Sarà di conseguenza possibile utilizzare la sola detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi, con la detrazione dall’imposta lorda Irpef.
Interventi di recupero sul patrimonio edilizio (50%)
Dal 1° gennaio 2025, con i commi 54 e 55 della legge di Bilancio 2025, in relazione alle spese sostenute nel 2025, il limite di spesa agevolabile viene confermato in euro 96.000, mentre l’aliquota di detrazione viene differenziata come segue:
- permane al 50% nel solo caso di spese sostenute da proprietari/titolari di diritti reali sull’unità adibita ad abitazione principale;
- è ridotta al 36% per gli interventi effettuati su unità diverse dall’abitazione principale, come le seconde case.
Obiettivi
Il bonus ristrutturazione edilizia riscuote minor successo da parte dei contribuenti, in quando per alcuni si assottiglia la misura della detrazione, benchè il massimale di spesa rimanga invariato, ma vengono esclusi gli interventi effettuati su unità abitative concesse in locazione o comodato gratuito, ivi inclusi i familiari conviventi.
Soggetti interessati
Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.
La detrazione sull’Irpef in dieci quote annuali spetta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:
• proprietari o nudi proprietari;
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• soci di cooperative divise e indivise;
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
• soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita - compromesso - chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:
• è stato immesso nel possesso dell’immobile;
• esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
• è stato regolarmente registrato il compromesso.
L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.
Spese ammissibili
Per capire per quali lavori spetta è possibile far riferimento alla guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni sui lavori di ristrutturazione. La detrazione del 50% è riconosciuta per:
• Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze» (anche manutenzioni ordinarie su «parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o meno).
• Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi.
• Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
• Eliminazione delle barriere architettoniche (possibile super ecobonus, ai sensi dell’art. 119, co. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dal primo gennaio 2021 e con scadenze diversificate a seconda dei casi).
• Prevenzione di atti illeciti di terzi.
• Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica su tutto il territorio nazionale.
• Contenimento dell’inquinamento acustico.
• Cablatura di edifici.
• Contenimento dell’inquinamento acustico.
• Bonifica dall’amianto.
• Riduzione degli infortuni domestici.
• Conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto «non qualificato», compreso il fotovoltaico (art. 16-bis, co. 1 del Tuir).
• Bonus casa acquisti: acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, solo sul 25% del prezzo (articolo 16-bis, co. 3 del Tuir).
Iniziative agevolabili
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto sugli interventi edilizi ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Misura dell’agevolazione
Vi è un limite fiscale sino ad un valore massimo di spesa di 96.000 euro di spesa per immobile fino al 31 dicembre 2025.
Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all’anno solare del pagamento.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Con due distinti provvedimenti (leggi 38/2023 e 67/2024) è stato introdotto il generale divieto di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi avviati a decorrere dal 17 febbraio 2023. E’ ancora possibile optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 risulti presentato il provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (Cilas o altro) e al 30 marzo 2024 siano state sostenute spese documentate da fatture per lavori eseguiti. Sarà di conseguenza possibile utilizzare la sola detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi, con la detrazione dall’imposta lorda Irpef.
Bonus mobili ed elettrodomestici (50%)
Il DDL Bilancio 2025 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il “bonus arredi” che è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre il 50% dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di mobili e arredi, abbassando la spesa a 5mila euro per unità immobiliare oggetto di intervento edilizio.
Obiettivi
Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, avviata nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente, ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici.
Soggetti interessati
Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche. E’ necessario che la data dell’inizio dei lavori edili preceda quella in cui si acquistano i beni mobili, indipendentemente che il pagamento per il recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Spese ammissibili
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici:
a) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc.) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
b) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica; a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi e chi vorrà usufruire del bonus dovrà comunicare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) gli acquisti fatti.
Misura dell’agevolazione
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa è 5.000, da ripartire nella dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali.
Procedura e tempi
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
Oltre al pagamento tracciabile, si dovrà comunicare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) gli acquisti fatti, in ambito di elettrodomestici.
Non è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Tavola riassuntiva
Si ritiene utile fornire una tabella riepilogativa delle agevolazioni che risultano in vigore nel 2025, con a fianco la data di scadenza.
Tipo di intervento |
Agevolazione |
Soggetti beneficiari |
Sostenimento della spesa |
Eliminazione barriere architettoniche |
Detrazione Irpef/Ires del 75% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa differenziata a seconda della tipologia di immobile oggetto di intervento |
L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente mediante la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Dal 2024 vi sono regole più stringenti sulla tipologia dell’intervento e sullo sconto in fattura |
Pagamento con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. |
Super bonus |
Detrazione Irpef del 65% nel 2025 in 4 rate annuali di pari importo con soglie massime differenziate a seconda dell’intervento eseguito |
L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale, al verificarsi di specifiche condizioni |
Pagamento con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. |
Riqualificazione energetica - Ecobonus |
Detrazione Irpef/Ires del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglie massime differenziate a seconda dell’intervento eseguito |
L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente. E’ necessario trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori la documentazione obbligatoria |
Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera. |
Recupero del patrimonio edilizio |
Detrazione Irpef del 50% o 36% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro |
L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale |
Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. |
Bonus mobili ed elettrodomestici |
Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 5.000 |
L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che realizzano di un intervento di recupero edilizio iniziato in data successiva al 1° gennaio 2024 |
Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. |
Novità sulle detrazioni Irpef del 2025
Il nuovo art. 16-ter del Tuir, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, riordina la disciplina delle detrazioni, per gli interventi sostenuti a decorrere dal 2025, dato che la detrazione ai fini Irpef non potrà oltrepassare un determinato massimale, il cui importo dovrà essere calcolato facendo riferimento a due specifici indicatori:
- un valore fisso predeterminato sulla base del reddito complessivo dichiarato;
- un coefficiente parametrato alla situazione familiare del contribuente.
Il primo indicatore viene definito in base al reddito complessivo dichiarato, individuando due specifiche classi:
- 14mila euro per i soggetti con reddito compreso tra 75.001 e 100mila euro;
- 8mila euro per coloro che realizzano un reddito superiore a 100mila euro.
Il secondo fa riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. Il coefficiente, infatti, sarà pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se ve ne è uno;
- 0,85 se ve ne sono due;
- 1 se ve ne sono più di due o se ve ne è almeno uno con disabilità.
L’importo massimo delle spese ammesse in detrazione, quindi, dovrà essere determinato moltiplicando il valore del primo indicatore con il predetto coefficiente.
La nuova disciplina, quindi, introduce una sorta di “tagliola” nel computo delle spese fiscali eleggibili ai fini delle detrazioni, meccanismo che interviene soltanto qualora il contribuente abbia maturato il diritto a detrarre oneri di ammontare superiore a quello determinato applicando i criteri del nuovo articolo 16-ter. In caso contrario nulla cambia rispetto alle regole oggi vigenti.
Per coloro che conseguono redditi compresi tra 120.001 e 240.000 euro, va considerato il meccanismo previsto dal co. 3-bis dell’art. 15 del Tuir, norma che prevede che l’ammontare delle detrazioni venga progressivamente ridotto al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro. Tali contribuenti, ai fini della determinazione delle detrazioni scomputabili dall’imposta, dovranno applicare entrambe le disposizioni.
Comunicazione per le spese sostenute nel 2024 entro il 17 marzo 2025
Le spese sostenute nel 2024 per le quali sono stati sottoscritti contratti di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o contratti per l’applicazione di sconti in fattura parziali o totali devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025.
L’art. 121 del D.L. 34/2020, infatti, prevede la facoltà di optare alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione Irpef/Ires spettante per interventi sugli immobili:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante;
b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi.
Non è più possibile, invece, cedere il credito corrispondente alle rate residue di detrazione spettanti a fronte di spese sostenute negli anni precedenti (ad esempio, relative alle spese sostenute nel 2020, 2021, 2022 o 2023).
La disciplina dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per le spese relative agli interventi di recupero edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica è profondamente mutata dopo la pubblicazione del D.L. 11/2023 e del D.L. 39/2024.
10/02/2025